Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 31-01-2011, n. 3331 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16/4/2010, la Corte di appello di Catania, confermava la sentenza dal Gup press il Tribunale per i Minorenni di Catania, in data 23/3/2009, che aveva condannato M.P. alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 380,00 di multa per i reati di rapina aggravata e porto ingiustificato di un taglierino. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., dolendosi che la Corte territoriale non abbia applicato la riduzione per le generiche nella massima estensione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Nella fattispecie l’appello è stato proposto esclusivamente in punto di pena, senonchè la Corte territoriale ha specificamente ed analiticamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non censurare la sentenza di primo grado, mettendo in evidenza che il trattamento sanzionatorio non poteva essere ulteriormente ridotto in quanto il prevenuto, aveva riportato già due condanne penali per delitti contro il patrimonio ed era stato già sottoposto alla MAP in altro processo penale con esito a lui sfavorevole, tutti elementi questi rilevanti ex artt. 62 bis e 133 c.p. nè il ricorrente indica elementi non considerati in positivo decisivi ai fini di una diversa valutazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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