Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 31-01-2011, n. 3327 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16/3/2010, la Corte di appello di Salerno, confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, Sezione distaccata di Mercato San Severino, in data 23/6/2006, che aveva condannato C.C. alla pena di mesi due di reclusione ed Euro 200,00 di multa per il reato di appropriazione indebita, relativo al mancato versamento delle trattenute ai fini contributivi operate sullo stipendio di un dipendente.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello, in punto di sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo, e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando due motiva di gravame con i quali deduce il vizio di mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle specifiche doglianze formulate dall’imputato con i motivi d’appello ed in relazione alla mancata concessione delle generiche prevalenti.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità e comunque manifestamente infondati.

Per quanto riguarda il primo motivo la censura è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale ha preso in considerazione le deduzioni difensive dell’imputato che, con l’appello assume di non essersi appropriato delle somma in questione, ma di averle smarrite, disattendendole con motivazione essenziale ma congrua. Per contro, le osservazioni del ricorrente non scalfiscono l’impostazione della motivazione e non fanno emergere profili di manifesta illogicità della stessa; nella sostanza, al di là dei vizi formalmente denunciati, esse svolgono, sul punto dell’accertamento della responsabilità, considerazioni in fatto insuscettibili di valutazione in sede di legittimità, risultando intese a provocare un intervento in sovrapposizione di questa Corte rispetto ai contenuti della decisione adottata dal Giudice del merito.

Parimenti inammissibile è il motivo concernente le non concesse attenuanti generiche con criterio di prevalenza, giacchè la motivazione della impugnata sentenza, pure su tali punti conforme a quella del primo giudice, si sottrae ad ogni sindacato per avere adeguatamente richiamato i precedenti penali specifici, elementi sicuramente rilevanti ex artt. 133 e 62-bis c.p.p..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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