Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 551 Servizi comunali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il presente ricorso in appello è proposto dal Comune di Brescia e si dirige contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, che ha accolto un ricorso del soggetto appellato in ordine all’ammontare di un contributo per assistenza disabile, relativamente alle spese assistenziali, formulando all’uopo i seguenti motivi di gravame:

Violazione dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 3, comma 2 ter del decreto legislativo n. 109 del 1998; in quanto la norma del decreto legislativo non è immediatamente applicabile in mancanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di specificazione dei criteri per la determinazione del contributo, con particolare riferimento al numero dei soggetti componenti il nucleo familiare e concorrenti a determinarne il reddito;

Ancora violazione dell’art. 12 delle preleggi in relazione all’art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109 del 1998; in quanto la disposizione del decreto legislativo suddetta non trova applicazione nel caso di ricovero definitivo in un centro assistenziale, la cui fattispecie fuoriesce certamente dal concetto di "ciclo continuativo;

Ingiustizia della condanna alle spese in primo grado, in considerazione del fatto che l’emanazione dell’atto è stato il frutto di una interpretazione normativa.

Il tutore del soggetto appellato si costituisce in giudizio e resiste all’appello, chiedendone la reiezione e formulando, altresì, appello incidentale, sulla base dei seguenti motivi:

Errata interpretazione dell’art. 3, comma 2 ter del d. lgs. n. 109 del 1998, degli artt. 3, 12, comma 1, e 25 della Convenzione internazionale sui disabili, degli artt. 3, 23, 38 e 117 Cost., nonché contraddittorietà; essendo rilevante la sola situazione reddituale dell’assistito;

Violazione degli artt. 3, 23 e 117 Cost., dei dd.P.C.M. 14 febbraio 2001 e 29 novembre 2001, dell’art. 1 della legge n. 833 del 1978, dell’art. 2 della legge n. 67 del 2006, dell’art. 54 della legge n. 289 del 2002, degli artt. 3 e 4 della legge n. 104 del 1992, degli artt. 3,12 e 25 della Convenzione di New York sulle persone disabili, oltre che motivazione carente e contraddittoria; essendo il 70% degli oneri a carico del Servizio sanitario.

Successivamente, il soggetto appellato presenta una memoria illustrativa, rilevando ulteriori provvedimenti giurisdizionali che confortano le proprie tesi.

La causa passa in decisione alla pubblica udienza del 9 novembre 2010.
Motivi della decisione

Si è in presenza di un appello principale, presentato dal Comune di Brescia e di un appello incidentale autonomo proposto dal soggetto appellato, entrambi diretti contro la sentenza in questa sede appellata.

L’appello principale è infondato.

Va, infatti, rilevato, come opportunamente evidenziato dal Tribunale amministrativo regionale, che il fatto che non sia stato ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal decreto legislativo n. 109 del 1998, non può esimere l’Amministrazione comunale dall’esaminare la situazione fattuale e reddituale del soggetto svantaggiato, essendo comunque presenti nella legislazione vigente gli elementi per tale determinazione.

Attendere un provvedimento specificativo che a distanza di dodici anni non è stato ancora posto in essere e che non si sa quando sarà emanato determinerebbe sostanzialmente la negazione di diritti che comunque sono sussistenti nell’ordinamento e, nella specie, la misura del contributo che può comunque essere individuata.

Né ha senso parlare di residenza nell’ambito familiare o di residenza presso una struttura abilitata, come pure il fatto della permanenza a ciclo continuo o meno non può porsi come discrimine significativo nella specie, trattandosi comunque di un soggetto in possesso di un reddito insufficiente per la normale esistenza, per la cui differenza il Comune deve intervenire nei limiti segnati dall’ordinamento.

E’, però, infondato il ricorso incidentale, in quanto, è fuori discussione che occorre tenere presente la situazione reddituale complessiva del nucleo familiare, e non solo quella del soggetto svantaggiato, essendo evidente il concorso del reddito complessivo del nucleo in parola per la sussistenza del soggetto in parola, mentre la compartecipazione del Comune (per l’assistenza al concorso del reddito) e della Regione (per le necessità sanitarie) è vicenda che trova conforto nella ripartizione degli interventi e non può pensarsi che nella specie si verta esclusivamente in ambiti di assistenza sanitaria, la quale ha solo riferimento a questioni che attengono alla salute del soggetto e non anche e non soltanto alle sue condizioni economiche.

In conclusione la sentenza di primo grado va integralmente confermata ed entrambi gli appelli – principale ed incidentale – vanno, conseguentemente, respinti.

La reciproca soccombenza consente di compensare integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Rigetta l "appello principale;

Rigetta l’appello incidentale:

Spese compensate..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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