Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 13-01-2011) 31-01-2011, n. 3326 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 21 gennaio 2010, la Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, dichiarava inammissibile l’appello proposto da B.A. avverso la sentenza del Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Brunico, in data 23/10/2007, che aveva assolto B.A. dall’imputazione di truffa a lui ascritta con la formula perchè il fatto non costituisce reato.

La Corte territoriale giustificava tale conclusione osservando che, a norma dell’art. 593 c.p.p. il Pubblico Ministero e l’imputato possono appellare contro le sentenza di condanna, e che per proporre impugnazione occorre avervi interesse, a norma dell’art. 568 c.p.p., comma 4, mentre l’appellante non aveva dedotto nemmeno in astratto in cosa potesse consistere il proprio interesse ad una diversa formula assolutoria. Infine rilevava che il reato risultava prescritto.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente sollevando tre motivi di gravame con il quali deduce:

1) Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 593 c.p.p. come modificato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 85 del 4 aprile 2008;

2) Erronea applicazione dell’art. 568 c.p.p., comma 4 e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a).

3) Erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p., comma 2, dichiarando di voler rinunziare alla prescrizione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Com’è noto la Corte Costituzionale con la sentenza n. 85/2008 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo la L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 1 nella parte in cui, sostituendo l’art. 593 c.p.p., esclude che l’imputato possa appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art. 603 c.p.p., comma 2, se la nuova prova è decisiva.

Ha osservato al riguardo la Corte che: "la categoria delle sentenze di proscioglimento non costituisce un genus unitario, ma abbraccia ipotesi eterogenee, quanto all’attitudine lesiva degli interessi dell’imputato, dal momento che, accanto a pronunce ampiamente liberatorie, vi sono anche sentenze che, pur non applicando una pena, comportano, in diverse forme e gradazioni, un sostanziale riconoscimento della responsabilità, o comunque l’attribuzione del fatto all’imputato (ad esempio, la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento di attenuanti, il proscioglimento per perdono giudiziale età). La norma censurata, accomunando nel medesimo regime situazioni fortemente diverse, nega all’imputato, salvo il novum probatorio, un secondo grado di giurisdizione di merito nei confronti delle sentenze di proscioglimento, anche quando queste attribuiscano, comunque, il fatto al prosciolto, e ciò pur a fronte del riconoscimento al pubblico ministero della facoltà di appellare sia la sentenza di condanna, anche quando abbia solo parzialmente recepito le richieste dell’accusa, sia, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 26 del 2007, le sentenze di proscioglimento, ed a fronte dell’analogo potere riconosciuto alla parte civile. Tale assetto, decisamente asimmetrico, risulta lesivo del principio di parità delle parti, poichè non è sorretto da alcuna razionale giustificazione, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, stante l’evidenziata equiparazione di esiti decisori tra loro ampiamente diversificati, e del diritto di difesa, al quale la facoltà di appello dell’imputato risulta collegata".

Non v’è dubbio pertanto, che alla luce dell’intervento correttivo del Giudice delle leggi, anche le sentenza di proscioglimento possono essere appellate dall’imputato quando, pur escludendo la punibilità attribuiscono comunque il fatto all’imputato.

Quanto all’interesse ad impugnare lo stesso risulta evidente alla luce della natura della contestazione relativa alla stipulazione di un contratto di acquisto simulato di bene immobile, questione foriera di sviluppi in sede civile. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste in quanto la condotta descritta nel capo di imputazione manifestamente non risconta l’esistenza dell’elemento oggettivo del reato di truffa.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non sussiste.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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