Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 31-01-2011, n. 3407 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di F. S. avverso l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Siracusa in data 2-8-2010 applicativa della misura della custodia cautelare degli arresti domiciliari in ordine al reato di cui all’art. 572 c.p., in pregiudizio della convivente M. G., il Tribunale del riesame di Catania, con ordinanza in data 31-8-2010, confermava l’impugnata ordinanza,ritenendo la sussistenza della gravità indiziaria a carico dell’indagato in relazione alle accuse della persona offesa, supportate dal rilievi oggettivi in punto di lesioni patite dalla vittima e dagli stessi esiti delle indagini di p.g. ed escludendo che l’omessa trasmissione del verbale di interrogatorio dell’indagato ai giudici del riesame potesse comportare una perdita di efficacia della misura cautelare,misura supportata da dati oggettivi, ancorchè oggetto di possibili verifiche nel corso del procedimento.

Avverso tale ordinanza il F. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a motivi del gravame sostanzialmente ed in sintesi: 1) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, posto che la mancata trasmissione del verbale stenotipato dell’interrogatorio dell’indagato in sede di udienza di convalida è fatto che pregiudica la valutazione della gravità indiziaria, con trascurata incidenza degli elementi a discarico sopravvenuti, in merito ai quali, nonostante le sollecitazioni difensive fatte al GIP procedente, non vi era stata offerta motivata valutazione;

2) Inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 572 c.p., stante la mancanza "in radice" dell’abitualità della condotta dell’indagato indispensabile per la sussistenza del reato contestato;

3) Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 274 c.p.p., art. 275 c.p.p., comma 2 bis, art. 275 c.p.p., commi 1 e 2, art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c), c bis e comma 2 ter, come enunciati con la richiesta di riesame a cui si fa richiamo; 4) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza di motivazione sulla sussistenza del reato, sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari e proporzionalità della misura;

5) Insufficienza di motivazione sulla presunta impossibilità di concessione della sospensione condizionale della pena con inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 163 e 164 c.p.;

6) Violazione del principio di presunzione di innocenza e dell’onere della prova come dedotto con la richiesta di riesame a cui è fatto rinvio. Il ricorso è infondato e va rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Preliminarmente va segnalato che, come da informativa, dei CC. di Augusta, in data 26-10-2010 la misura degli arresti domiciliari è stata sostituita con quella dell’obbligo di presentazione giornaliera alla PG, così come disposto dal GIP presso il Tribunale di Siracusa in pari data. Ciò premesso, il motivo sub 1) è infondato, alla stregua della corretta e motivata risposta offerta nell’ordinanza impugnata (cfr. fol. 2) in linea con la richiamata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, (cfr. foll 2-3 in nota).

In ordine a tutti i motivi attinenti l’asserita violazione di legge e difetto di motivazione inferito alla gravità indiziaria per il delitto di maltrattamenti in famiglia e relative esigenze cautelari (sub 2-3-4), apparse una non isolata ripetitività delle argomentazioni difensive, queste trovano incensurabile smentita nella puntuale, quanto corretta ed essenziale risposta del giudici del Tribunale del riesame catanese, il cui argomentare, in tema di elementi di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p. in combinato disposto con l’art. 275 c.p.p., va intuibilmente "saldato" con le motivate indicazioni al riguardo evincibili dalla stessa ordinanza applicativa della misura cautelare in esame, peraltro richiamate nel provvedimento impugnato (cfr.foli. 3).

Il motivo sub 5) trova corretta e motivata risposta nell’ordinanza impugnata (cfr. fol. 3 in calce e fol. 4). Le argomentazioni del motivo sub 6) sono piuttosto proponibili in sede di eventuale giudizio di merito e non nella presente fase endoprocessuale, così come la doglianza in merito alla proporzionalità della misura è "di fatto" superata dall’applicazione della misura sostitutiva di cui in premessa è cenno, fermo restando il quadro di gravità indiziaria e di esigenze cautelari innanzi ribadito nei termini del provvedimento impugnato a confutazione delle controdeduzioni difensive.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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