Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 549 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 1793 del 2004, il Tar della Puglia, Bari, Sezione II, riuniti i giudizi, ha dichiarato inammissibile ed in parte infondato il ricorso n. 73 del 2000 ed ha dichiarato inammissibile il ricorso originario n. 3344 del 2003, irricevibili i motivi aggiunti depositati il 31.1.2002, improcedibili i motivi aggiunti depositati l’1.10.2002, inammissibili ed in parte infondati i motivi aggiunti depositati l’8.1.2003, improcedibili i motivi aggiunti depositati il 3.5.2003. Il T.A.R., infine, ha respinto la domanda risarcitoria proposta con i motivi aggiunti depositati il 31.1.2002 e l’8.1.2003.

Co il ricorso in epigrafe indicato il sig. A.C., in proprio e quale legale rappresentante della società I.C. a.r.l., la società M. a.r.l., in liquidazione, e la sig.ra M.M.A. vedova D. hanno proposto appello avverso detta sentenza deducendone la ingiustizia e la lesività e concludendo per il suo annullamento, nonché per la sua integrale riforma, con accoglimento dei ricorsi n. 73 del 2000 e n. 3344 del 2000 proposti innanzi a detto T.A.R. e delle domande ivi formulate, compresa quella risarcitoria.

Con memoria depositata il 17.12.2004 si è costituito in giudizio il Comune di Lucera.

Con memoria depositata il 3.12.2007 le parti ricorrenti hanno ribadito tesi e richieste.

Con decisione 5953 del 4.12.2008 questa Sezione ha accolto l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto i ricorsi originari, annullando i provvedimenti in quella sede impugnati. Ha altresì sospeso ogni decisione sulla domanda risarcitoria dei ricorrenti, in attesa dei disposti adempimenti istruttori e compensato tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Con atto depositato il 18.12.2010 si è costituito per il Comune di Lucera un nuovo difensore, che ha concluso per la declaratoria di acquiescenza e di sopravvenuto difetto di interesse, ovvero per la reiezione della domanda di risarcimento danni.

Nel corso della udienza di trattazione della causa del 21.12.2010 i difensori delle parti hanno congiuntamente evidenziato che é stata posta in essere tra di esse una transazione sul residuo "petitum" oggetto di causa, concordando la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

Il Collegio considera che la declaratoria della cessazione della materia del contendere trova supporto processuale nella produzione della prova documentale che l’Amministrazione abbia posto in essere atti amministrativi con portata totalmente satisfattiva delle pretese del ricorrente, ovvero nella concorde dichiarazione di tutte le parti costituite.

Nel caso che occupa la cessazione della materia del contendere è stata dichiarata dai difensori di tutte le parti costituite in giudizio, sicché, ai sensi dell’art. 34, V c., del c.p.a. deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda risarcitoria proposta dagli appellanti con il gravame in esame.

La circostanza che i difensori delle parti hanno dichiarato che è stata concordata la compensazione delle spese della presente fase del giudizio denota la sussistenza delle ragioni, di cui all’art. 92, II c., del c.p.c., come modificato dall’art. 45, XI c., della L. n. 69 del 2009, che giustificano la compensazione fra la parti di esse spese.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda risarcitoria proposta dagli appellanti con il gravame in esame.

Spese della presente fase del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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