Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 31-01-2011, n. 3406 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Mantova in data 17.11.2009 che, su conforme richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., aveva applicato a C.G. la pena nella misura concordata in ordine ai reati di resistenza e lesioni aggravate a p.u. e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti diretti a verificare se il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in ordine al reato contravvenzionale del Cds.

Con requisitoria scritta il PG presso questa Corte ha concluso per l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio limitatamente all’omessa applicazione della sospensione dalla patente di guida.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Ed invero, come esattamente segnala il PG in sede nella requisitoria in atti, va ritenuta la compatibilità del c.d. "patteggiamento" con l’applicazione di sanzioni di carattere specifico previste dalle legge speciali (quale la misura della sospensione della patente di guida prevista dal C.d.s. in relazione al capo O) che, attesa la loro natura amministrativa ed atipica, non postulano un giudizio di responsabilità penale, ma conseguono di diritto (cfr. in termini Cass.pen.S.U.18-5-96, De Leo). Ne consegue che è irrilevante il fatto che detta sanzione non abbia formato oggetto dell’accordo ex art. 444 c.p.p., poichè l’applicazione di essa rappresenta un atto "docuto" e, come tale, sottratto alla disponibilità delle parti, misura di cui l’imputato richiedente deve te ber conto nello attivitare la richiesta del rito alternativo (cfr. in termini, tra le altre, Cass. pen. Sez. 6, n. 19-12-1997, PG c/o Poli).

L’impugnata sentenza va, pertanto, annullata limitatamente all’omessa sospensione della patente di guida, con rinvio per la decisione sul punto al Tribunale di Mantova (in persona di giudice diverso da quello che ha emesso la decisione impugnata, ex art. 623 c.p.p., lett. d).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa sospensione della patente di guida e rinvia per la decisione sul punto al Tribunale di Mantova.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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