Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 548 Concessioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto da D.F.D. & F.Lli S.p.A., per l’annullamento PARZIALE della DELIBERA 284 DEL 14.03.2005, adottata dalla Regione Abruzzo, avente per oggetto "RISTRUTTURAZIONE ED INTENSIFICAZIONI DEI SERVIZI DI T.P.L. IN PROVINCIA DI CHIETI.

La società F.lli C. snc di Ortona appella la sentenza, dedcucendo l’infondatezza dell’originario ricorso.

La ditta D.F.D. e F.lli spa resiste al gravame, mentre la Regione Abruzzo non si è costituita in giudizio.

In punto di fatto, va evidenziato che la ditta D.F.D. e F.lli spa, con il ricorso di primo grado, ha impugnato la delibera della Giunta regionale del’Abruzzo n. 284/14.3.2005 "LRA n. 25 del 12 dicembre 2003, art. 6, comma 2 – sub a. per la ristrutturazione ed intensificazioni di servizi di TPL in provincia di Chieti", per il mancato accoglimento della sua domanda di ristrutturazione delle proprie autolinee, autorizzando, invece, la società F.lli C. snc di Ortona a potenziare i collegamenti con tre nuove coppie di corse dirette a Chieti via A/14.

A dire della ricorrente di primo grado, stante la necessità di potenziare i collegamenti tra Ortona e Chieti, non si comprenderebbe la preferenza accordata all’altra società, che risulterebbe in concreto beneficiaria di una "nuova autolinea", in relazione alla concessione in essere.

Sarebbe mancata, inoltre, anche una vera comparazione tra le varie proposte migliorative.

L’appello, che contesta puntualmente la sentenza di primo grado, è fondato.

Il punto centrale della controversia è costituito dalla nozione di "nuova autolinea", rispetto a quello di "ristrutturazione ed intensificazione di servizi di trasporto pubblico locale (TPL)"

Nella presente fattispecie, il nuovo tragitto della linea di trasporto proposta dalla società C., prevede il capolinea finale Chieti e non più Ortona, allungando il percorso stradale da km. 20 a km. 57, nonché l’inserimento nuove fermate intermedie.

Secondo il TAR, in questo modo si realizzerebbe un ampliamento del bacino di utenza, comportante la creazione di una vera e propria nuova autolinea.

Questa Sezione, con decisione n. 5821/2010 ha già avuto modo di esaminare la vicenda in contestazione.

Con la pronuncia citata, la Sezione ha chiarito che "il soggetto appellante ha formulato una proposta con la quale ha preso in considerazione l’esistenza di una linea concessa da Rogatti ad Ortona ed ha proposto l’allungamento della stessa fino a Chieti, interessando l’ulteriore tratto mediante l’utilizzazione dell’autostrada, mentre la proposta formulata dalla società appellata era quella di una linea completamente nuova, per cui secondo i criteri preferenziali stabiliti dalla Regione, la scelta è caduta sul soggetto che aveva prescelto un’iniziativa di integrazione piuttosto che quella di una nuova linea.

Infatti, la Regione Abruzzo aveva stabilito di preferire quel progetto che non avesse previsto una nuova linea ma che avesse, come era nella specie, dato luogo alla progettazione della integrazione di una linea automobilistica già esistente.

Ora, gli elementi individuati dal primo giudice per stabilire che nella specie il progetto espansivo proposto dall’appellante C. fosse una nuova linea sono tutti fuori centro.

Ed invero, la individuazione di un nuova capolinea a Chieti, al di là della sua necessarietà per essere prolungate alcune corse fino a Chieti, non tocca il precedente capolinea ad Ortona, per tutte le corse precedentemente concesse, per cui si tratta di una integrazione e non di una sostituzione di capolinea, determinata appunto dal fatto che alcune corse avevano il loro termine proprio nella città di Chieti.

Relativamente al fatto che ha luogo un nuovo percorso stradale, la vicenda è di per sé ovvia, altrimenti non riesce a comprendersi come si possa fare luogo ad una integrazione e ad un allungamento della precedente linea, se non si percorrano dei chilometri in più, non previsti dalla precedente concessione, cosa che peraltro si verifica esclusivamente per le nuove corse che formano integrazione della precedente concessione di linea.

Anche il fatto relativo alle nuove fermate aggiuntive, determinate dall’allungamento della linea, le stesse, al di là della loro necessarietà, va rilevato che le stesse sono solo fermate di discesa, per quei soggetti che non intendono raggiungere il capolinea a Chieti, ed esse non hanno anche la caratteristica di fermate di salita (quand’anche la cosa, qualora fosse stata, riguardando una integrazione di percorso, poteva anche formare oggetto di serie perplessità relativamente alla qualificazione del percorso come di una nuova linea).

Infine, anche la considerazione del primo giudice relativa al fatto che si era determinato un nuovo bacino di utenza, la stessa appare evidentemente infondata, in quanto l’allungamento del percorso non determina alcuna salita in più, ma solo un prolungamento della corsa, per cui dopo le fermate intermedie sopra indicate (di sola discesa), la corsa è prevista continuare in autostrada, con discesa finale a Chieti.

Dalle considerazioni suddette, traspare evidente che nella specie non si è trattato affatto di una nuova linea, ma di una semplice integrazione della precedente linea concessa all’appellante C.."

La Sezione non ha motivo di discostarsi da queste conclusioni, pur prendendo atto delle critiche sviluppate dall’appellata con le proprie difese.

Infatti, non assumono peso determinante le obiezioni prospettate dall’appellata, relative all’asserita incidenza della ristrutturazione della linea sul "bacino di utenza" del servizio di trasporto locale precedentemente svolto dall’appellante.

Analogamente, la correttezza della decisione della Sezione non può essere contestata in base all’argomento secondo cui non sarebbe possibile fare riferimento al concetto di "integrazione di capolinea".

Resta fermo, infatti, che, valutata nel suo complesso, il nuovo tragitto della linea di trasporto proposta dalla società C., non può essere qualificato come "nuova autolinea", ma rientra nell’ambito della "ristrutturazione ed intensificazione di servizi di trasporto pubblico locale (TPL)"

Sono infondati anche gli ulteriori motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal TAR e riproposti in sede di appello, anche prescindendo dalla mancata notifica di tali censure alle imprese collocate al secondo e al terzo posto della graduatoria.

Infatti, in relazione alle caratteristiche della procedura in contestazione, la delibera regionale impugnata risulta adeguatamente motivata, in relazione ai contenuti delle diverse richieste formulate. Né era necessaria una approfondita ulteriore motivazione della valutazione comparativa tra le diverse richieste formulate dai concorrenti.

Non emerge nemmeno il prospettato vizio di difetto di istruttoria, in relazione all’accertamento della effettiva capacità di integrazione del servizio presente in ciascuna delle richieste formulate dagli interessati.

Infatti, la determinazione adottata dalla Regione, pur senza delineare un’analitica motivazione, tiene conto di tutti gli aspetti tecnici ed economici dell’offerta presentata dalla Ditta D.F., anche in relazione al requisito della diretta integrazione del servizio precedentemente svolto (autolinee regionali "VastoPescaraChieti e "LancianoChieti").

Ne deriva, quindi, in accoglimento dell’appello proposto, il rigetto del ricorso articolato dinanzi al TAR.

Le spese dei due gradi possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Accoglie l’appello e, per l’effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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