Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 31-01-2011, n. 3396 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto, tra gli altri, da A.M. avverso la sentenza del Tribunale di Catania in data 21-12-2004 che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole del reato di concorso in resistenza a p.u. ex artt. 110 e 337 c.p., e, concessegli le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo aveva condannato alla pena di mesi, due e gg. 20 di reclusione, la Corte di Appello di Catania, con sentenza in data 12-03-2010, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata sussistenza del reato e la relativa attribuibilità a consapevole e volontaria condotta dell’imputato appellante.

Avverso tale sentenza l’ A. ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo a motivi del gravame:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza della legare processuale penale in relazione all’art. 521 c.p.p. stante la mancata correlazione tra imputazione contestata e sentenza, non essendo attribuibili al ricorrente le frasi oggetto della minaccia supportante l’accusa;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi tipicizzanti il reato contestato;

3) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) e c) in relazione all’art. 157 c.p. per omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, nonostante fosse decorso il termine di legge previgente in rapporto all’epoca del fatto.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti sub 1) e 2).

Detta inammissibilità originaria preclude "a monte", l’invocata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione come dedotto con il motivo sub 3).

Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE,00 alla cassa delle ammende.

Ed invero, il motivo sub 1), a prescindere dal fatto che non risulta dedotto con i motivi di appello, è in ogni caso, manifestamente infondato, posto che, alla stregua dei termini esplicitamente ed implicitamente sussumibili nell’imputazione contestata, tutti gli elementi costitutivi del fatto reato in punto di modalità, tempo, circostanze ed effetto della condotta degli imputati, tra cui il ricorrente in oggetto, sono stati correttamente rappresentati.

Di qui l’inconsistenza palese dell’asserita violazione di legge e compromissione del diritto di difesa.

Anche il motivo sub 2) è manifestamente infondato, posto che, come risulta dall’impugnata sentenza (cfr. foll. 2-3), i giudici della Corte territoriale catanese hanno ineccepibilmente segnalato le ragioni logico-giuridiche della incontrovertibile sussistenza del reato di resistenza a pp.uu., in relazione alla contestata condotta degli autori; tra cui l’odierno ricorrente. Nè si è trascurato di esplicare, con altrettanto puntuale correttezza logico-giuridica e incensurabile motivazione, l’inconfigurabilità, nella specie, di ogni ragionevole elemento supportante eventutale ipotesi di atto arbitrario da parte dei verbalizzanti ex D.Lgs. n. 288 del 1944, art. 4.

Detta palese inammissibilità dei motivi sub 1) e 2) del ricorso per manifesta infondatezza, rappresenta elemento ostativo all’accoglimento della invocata causa estintiva della prescrizione, posto che l’impugnata sentenza è stata emessa prima dello scadere ultimo dei termini di prescrizione del reato ex artt. 157 e 160 c.p..
P.Q.M.

Dichiara Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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