Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 31-01-2011, n. 3394 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Ancona e da S.M. avverso la sentenza del Tribunale di Macerata – sez.dist.ta di Civitanova Marche in data 4.10.2004 che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato lo S. colpevole dei reati di resistenza e lesioni aggravate a p.u. condannandolo alla pena di mesi quattro e gg. 20 di reclusione, concessa l’attenuante di cui all’art. 91 c.p., comma 2, equivalente alle contate aggravanti, con risarcimento danni alla parte civile, la Corte di Appello di Ancona, con sentenza in data 12.11.2009, confermava il giudizio di 1^ grado con aggravio di ulteriori spese in favore della parte civile.

Avverso detta sentenza lo S., a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo, a motivi del gravame:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza ed erronea applicazione della legare penale in punto di errata interpretazione dello art. 91 c.p., stante una comprovata situazione di non punibilità dello imputato per infermità di mente tale da escludere la capacità di intendere e volere al momento dei fatti, a seguito di non richieste nè volute assunzione di psicofarmaci che, in combinato con l’alcool precedentemente assunto, aveva comportato una reazione psicotica paranoidea con grave disturbo della sua personalità;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta illogicità della motivazione con erronea applicazione dell’art. 192 c.p.p., con trascurata valutazione degli elementi a discarico dedotti dalla difesa e pedissequo richiamo e quanto assunto nella sentenza di 1^ grado. Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo sub 1) e per difetto di specificità per quello sub 2). Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro mille alla cessa delle ammende.

Ed invero, l’invocata applicazione dell’art. 91 c.p., comma 1, è manifestamente infondata, posto che, come risulta da puntuale, logica e motivata valutazione delle circostanze ante e post-factum segnalate in sentenza, e da escludersi che l’accertato stato di assunzione di alcool e relativa ubriachezza, ineludibile elemento di primario presupposto dell’effetto, con l’assunzione del calmante in ospedale, sia da ascriversi a capo fortuito e/o forza maggiore grattandosi, piuttosto, di stato deliberatamente e consapevolmente determinato dall’esclusive volontà dell’imputato, in difetto assoluto di prova contraria.

Il motivo sub 2) si risolve in una generica asserzione censoria di asserita elusione delle controdeduzioni difensive, senza che di queste siano tracciate, con una pur minimale sufficiente portata e chiarezza espositiva, i contenuti a supporto dell’invocato vizio di motivazione.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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