Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 543 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza n. 533/2002 il Tar per l’Emilia Romagna ha respinto il ricorso proposto dalla E.T. s.p.a. avverso il diniego opposto il 3 luglio 2000 dal comune di Forlì in ordine alla domanda di concessione edilizia, presentata per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile.

La E.T. s.p.a. ha proposto ricorso in appello avverso la suddetta sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il comune di Forlì si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione da parte della E. di un diniego del comune di Forlì in ordine alla richiesta installazione di un impianto di telefonia mobile.

Il giudice di primo grado ha rilevato che una delle motivazioni dell’impugnato provvedimento (vicinanza di asilo nido e scuola materna) si fonda su uno specifico criterio fissato dalla deliberazione di giunta del 22 febbraio 2000 n. 63, non impugnata dalla ricorrente.

La appellante E. contesta tale statuizione, deducendo di avere impugnato ogni atto presupposto all’impugnato diniego e che la determinazione dell’amministrazione è palesemente illegittima, essendo del tutto generico il riferimento all’impatto ambientale e non spettando al comune di introdurre divieti di installazione degli impianti con misure (distanze) poste a tutela della salute, già garantita dai livelli massimi di esposizione ai campi elettromagnetici.

Le censure sono infondate.

Il provvedimento impugnato in primo grado si fonda su due autonomi presupposti:

a) l’impatto ambientale dell’intervento;

b) la distanza da un asilo nido e da una scuola materna.

Pur essendo evidente come il richiamo all’impatto ambientale sia del tutto generico e non motivato e inidoneo a sorreggere il diniego, si osserva che il profilo sub b) è attuativo della deliberazione n. 63/2000 della giunta comunale, che, nel fissare i criteri per l’installazione di impianti di telecomunicazione, ha previsto – al punto 4 – di escludere l’installazione di stazioni di telefonia mobile a distanza inferiore a 100 metri dal perimetro esterno di siti c.d. sensibili, tra cui sono menzionati anche gli asili nido..

Tale deliberazione e i fatti di causa sono intervenuti prima dell’entrata in vigore della legge quadro statale n. 36/2001, ma la questione dell’ammissibilità di un siffatto potere regolamentare in capo al Comune non può assumere qui rilevanza perché la deliberazione non è stata impugnata dalla ricorrente.

Tale impugnazione non può derivare dal generico richiamo – con clausola di stile – agli atti presupposti e, inoltre, la censura proposta con il ricorso introduttivo, anche estremamente sintetica, era relativa alla possibilità di installare le stazioni radio base pure in vicinanza di asili nido in assenza di contrarie specifiche previsioni.

Anche volendo ammettere che al momento della proposizione del ricorso E. non conoscesse la menzionata deliberazione, non richiamata nel provvedimento impugnato, a seguito della produzione in giudizio della stessa, era onere della società contestarla con motivi aggiunti, in assenza dei quali non risulta possibile il vaglio della legittimità del criterio adottato dal comune, neanche ai fini di una eventuale disapplicazione dell’atto regolamentare (non venendo in rilievo una censura che contesti anche non direttamente la legittimità del criterio).

In sostanza, la E. non ha contestato tale profilo con il ricorso introduttivo, il cui contenuto sembra invece supporre che il divieto potesse essere introdotto con specifiche previsioni e, di conseguenza, la successiva memoria del febbraio 2002 non può risultare specificativa di un motivo mai proposto, nè può valere come atto di motivi aggiunti, non essendo stata notificata.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere respinto.

Alla soccombenza seguono le spese del presente grado di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del comune di Forlì, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate nella complessiva somma di euro 5.000,00, oltre IVA e C.P..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *