Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-01-2011) 31-01-2011, n. 3391 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto da S.A. avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Milano in data 29-9-2005 che lo aveva dichiarato colpevole del reato di cui all’art. 572 c.p. per maltrattamenti in pregiudizio della moglie G.G. M. e, concessegli le attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione, con i doppi benefici di legge, con risarcimento danni morali alla parte civile, la Corte di Appello di Milano, con sentenza in data 15-10-2008, confermava il giudizio di 1^ grado, ribadendo la comprovata responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, stante la piena attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della donna, confermate anche dal figlio maggiorenne con conseguente carenza di assoluta necessità dell’invocata rinnovazione istruttoria, peraltro tardiva e ritenuta correttezza della misura della pena e della provvisionale alla parte civile a cui veniva riconosciuto il rimborso delle spese del grado".

Avverso detta sentenza l’imputalo, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, a motivi del gravame:

l)Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. d), per inosservanza di legge in punto di mancata assunzione di prova decisiva che i testi a discarico avrebbero potuto utilmente fornice a supporto della innocenza dell’imputato, non essendo affatto tardiva la richiesta formulata ex art. 468 c.p.p., comma 4^;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) pur inosservanza di legge e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito al diniego di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, per contro necessaria ed opportuna per la verifica dei fatti contestati,segnatamente riferiti a quelli asseritamente operati sul posto di lavoro ed analogo vizio di legittimità quanto all’omessa valutazione della relazione dei servizi sociali del 13-02- 04 sul clima familiare e conseguente valutazione dell’attendibilità dell’accusa.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi addotti,parte dei quali (motivo 2 sub b),non dedotta in appello. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in Euro MILLE= alla cassa delle ammende.

Ed invero,premesso che entrambi i motivi sono sostanzialmente intercollegati nella doglianza dedotta, questa è manifestamente infondata alla stregua della corretta e motivata risposta offerta nell’impugnata sentenza (cfr. foll. 7-8), tanto in punto di palese inammissibilità per tardività della richiesta difendiva ex art. 468 c.p.p., comma 1^, tanto in punto di ininfluenza della invocata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, istituto del tutto eccezionale, come ribadito da questo giudice di legittimità, che, come tale impone, per la sua esplicazione, condizioni di tassativa valenza oggettiva, motivatamente insussistenti nella specie, come puntualizzato dalla Corte territoriale milanese nel sottolineare le ragioni della ribadita attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della p.o. G..

Del resto,il richiamo alla documentazione dei servizi sociali, benchè ammessa ma asseritamele non valutata dai giudici di merito, non solo è implicitamente "superata" dalle considerazioni svolte in sentenza (cfr. fol. 6-7), ma, in ogni caso, non risulta oggetto di specifico motivo di impugnazione innanzi alla Corte territoriale milanese.
P.Q.M.

DICHIARA inammissibile il ricorso e CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro MILEE/00= in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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