Cons. Stato Sez. V, Sent., 26-01-2011, n. 539 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

dopo il decorso di cinque anni dalla data di deposito del ricorso, la segreteria della Sezione nel mese di ottobre 2009 ha comunicato all’appellante – ai sensi dell’art. 9, comma 2, L. n. 205/2000 – l’apposito avviso in virtù del quale era fatto onere al ricorrente di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso;

Rilevato che, entro il predetto termine, è stata depositata in data 9 aprile 2010 una istanza di fissazione sottoscritta dal solo difensore dell’appellante;

Dato atto che all’odierna udienza la questione è stata prospettata all’appellante ai sensi dell’art. 73, comma 3, del codice del processo amministrativo e che l’appellante, non contestando il ricevimento del predetto avviso, si è limitato a fare presente che l’istanza è stata firmata anche dalla parte, depositando una istanza di fissazione firmata dalla parte avente la data del 9 aprile 2010;

Ritenuto che il ricorso in appello deve essere dichiarato perento, in quanto la menzionata disposizione (oggi art. 82, coma 1, c.p.a.) impone, per evitare la perenzione, il deposito entro il termine di 180 giorni della nuova istanza di fissazione firmata non solo dall’avvocato, ma anche dalla parte, avendo la giurisprudenza già chiarito che non è sufficiente l’istanza sottoscritta dal solo difensore (Cons. Stato, VI, n. 133/2009);

Rilevato che, nel caso di specie, l’istanza di fissazione depositata il 9 aprile 2010 reca la sottoscrizione del solo difensore e che l’istanza di fissazione depositata in data odierna, firmata dalla parte, non è idonea ad evitare la perenzione, essendo già decorso il termine di 180 giorni (dovendosi ovviamente fare riferimento alla data di deposito dell’istanza e non alla data priva di certezza riportata sull’istanza stessa e ciò a prescindere dalla tardività del deposito ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.);

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso perento, nulla disponendo per le spese in assenza di costituzione della parte intimata.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), dichiara perento il ricorso in appello indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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