Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 01-03-2011, n. 5011 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.P.G. chiese e ottenne dal Tribunale di Campobasso, nei confronti Ministero dell’Economia e delle Finanze, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenutegli in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del loro versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

Il Tribunale di Campobasso rigettò l’opposizione svolta dalla parte ingiunta (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa di riferimento ai soli datori di lavoro privati).

La Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza in data 6 – 21.3.2009, in accoglimento dell’impugnazione proposta dall’Amministrazione e ritenendo l’applicabilità alla fattispecie della norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, revocò il decreto ingiuntivo opposto e rigettò nel merito la pretesa azionata.

Avverso tale sentenza della Corte territoriale il D.P. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo.

L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1. Con l’unico motivo parte ricorrente denuncia violazione del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006; della L. n. 225 del 1992, art. 5; della L. n. 286 del 2002, art. 4 e dell’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7 assumendo che:

l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 è stata emessa anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica;

doveva ritenersi la portata innovativa del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, trattandosi di norma abrogativa del beneficio per i datori di lavoro pubblici e per i dipendenti pubblici e privati;

ove di natura interpretativa, il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 non intacca la posizione dei dipendenti.

2. La L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5, comma 2, prevede che "Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma l deliberazione dello stato di emergenza, si provvede … anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico".

Il D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, stabilisce che "La L. 24 febbraio 1992, n. 225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile.

L’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, stabilisce che "Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio di cui al D.P.C.M. 31 ottobre 2002 e del D.P.C.M. 8 novembre 2002, sono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonchè di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi di cui sopra"; i suddetti termini sono stati poi prorogati dall’ O.P.C.M. n. 3279 del 2003, O.P.C.M. n. 3300 del 2003 e O.P.C.M. n. 3308 del 2003.

La ridetta O.P.C.M. n. 3253 del 2002 fa espresso e prioritario riferimento alla L. n. 225 del 1992 ("Visto la L. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 5"); nel preambolo viene altresì richiamato anche il D.L. n. 245 del 2002, con significativo riferimento, "in particolare" all’art. 2, comma 2, "con il quale si rinvia la disciplina e la definizione delle modalità degli interventi di emergenza ad ordinanze di protezione civile".

Pertanto deve convenirsi che anche l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 rientra fra le ordinanze di protezione civile contemplate dal D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006.

Ne discende la sua applicabilità anche alla disposizione di cui al ricordato art. 7 di tale Ordinanza e la non conducenza del rilievo secondo cui l’ordinanza in parola era stata emanato anche in base al D.L. n. 245 del 2002.

Il predetto D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, è norma di interpretazione autentica, secondo quanto esplicitato dal dato testuale e, come tale, di portata retroattiva.

Deve al contempo escludersi una sua efficacia soltanto innovativa rispetto al contenuto precettivo dell’art. 7, poichè l’interpretazione autenticamente affermata rientra fra quelle possibili della norma in esame, alla luce in particolare del riferimento testuale ai "versamenti" – ossia agli adempimenti dell’obbligo previdenziale riservati alla parte datoriale e successivi alla trattenuta delle quote a carico dei lavoratori – e alla ratio della disposizione, individuabile nell’intento di favorire la liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali.

La norma di interpretazione autentica è stata inoltre ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale (cfr Corte Cost. sentenza n. 325/2008), la quale ha rilevato che corrisponde ad un principio di non irragionevole esercizio della discrezionalità del legislatore la scelta di limitare il beneficio della sospensione del versamento contributivo ai soli datori di lavoro del settore privato, posto che questi ultimi, a differenza delle amministrazioni pubbliche, spesso non dispongono di sufficienti risorse e di idonea capacità organizzativa per fronteggiare in modo adeguato emergenze come quelle originate dall’evento sismico, e che neppure sussiste un’ingiustificata disparità di trattamento, perchè eventuali agevolazioni previste per i datori di lavoro privati ben possono, non irragionevolmente, non essere estese anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, stante la non omogeneità dei due termini che vengono presi a paragone.

Atteso pertanto che l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002, art. 7, comma 1, va interpretato alla stregua del disposto del D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, deve riconoscersi l’infondatezza del motivo nei distinti profili in cui si articola.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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