T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 458 Legittimità o illegittimità dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, in qualità di titolare della struttura sanitaria denominata "V.A.", è in possesso dell’autorizzazione prot. n. 19651 del 26 settembre 1992, rilasciata dal Sindaco del Comune di Nola per l’esercizio dell’attività di chirurgia ambulatoriale.

Nel febbraio del 2002 presentava presso il suddetto comune istanza per il rilascio di nuova autorizzazione all’esercizio di struttura già in attività per le prestazioni di day surgery (chirurgia di giorno), ai sensi delle delibere di Giunta Regionale n. 3958 del 7 agosto 2001 e n. 7301 del 31 dicembre 2001.

La commissione locale istituita presso l’ASL Napoli 4, acquisita l’istanza del ricorrente, con verbale n. 190/05 del 14 ottobre 2005 rendeva le seguenti osservazioni: "alla luce dell’autorizzazione del Comune di Nola n. 19651 del 26 settembre 1992, rilasciata al prof. D.L. per un Centro di Chirurgia ambulatoriale, atto acquisito dai Servizi di Vigilanza e Controllo S.I.S.P., S.I.M.L. e S.P.S.A.L. nel corso del sopralluogo presso la struttura in data 10/10/05, vista la D.G.R.C. 3958/01 e s.m.i., che non prevede attività di Day Surgery al di fuori di ambiti ospedalieri, ritiene non autorizzabile il Centro "V.A." di D.L., per attività di Day Surgery, per cui esprime parere non favorevole per l’attività di cui trattasi.".

A seguito di controdeduzioni formulate dal ricorrente, la predetta commissione, con verbale n. 222/05 del 6 dicembre 2005 integrativo del precedente verbale, ribadiva il proprio parere sfavorevole puntualizzando quanto segue: "Al di là di quanto sopra rappresentato, la Commissione Locale fa rilevare che una struttura sanitaria per poter presentare, ai sensi della D.G.R.C. 3958/01 e s.m.i., domanda di nuova autorizzazione all’esercizio, doveva essere già regolarmente autorizzata e in esercizio, alla data di entrata in vigore della citata D.G.R.C. 3958 del 07/08/01, per l’attività per la quale chiede di essere riautorizzata. Non risulta, a questa Commissione Locale, che il Centro denominato "V.A." di Nola, fosse in possesso di autorizzazione per ricoveri per acuti in regime di Day Surgery, alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della D.G.R.C. 3958/01, né possedeva i requisiti per poter esercire attività di ricoveri per acuti in regime di Day Surgery, antecedentemente alla data di entrata in vigore della D.G.R.C. 3958/01, secondo le normative vigenti all’epoca; autorizzazione e requisiti che tuttora mancano.".

Con il gravame in trattazione, integrato da motivi aggiunti, il ricorrente impugna i suddetti verbali (e le relative note di trasmissione) deducendo vizi attinenti alla violazione della normativa regionale di settore e della legge sul procedimento amministrativo, nonché all’eccesso di potere sotto svariati profili.

L’intimata azienda sanitaria si è costituita con memoria, eccependo l’improcedibilità, l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza del ricorso.

Anche la Regione Campania si è costituita con memoria, instando per l’inammissibilità ed, in ogni caso, per il rigetto del gravame.

L’ASL Napoli 4 ha depositato memoria difensiva per resistere ai motivi aggiunti.

La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza di questo Tribunale n. 722 del 15 marzo 2006.

Il ricorso è stato trattenuto per la decisione all’udienza pubblica del 3 novembre 2010.

Il Collegio prescinde dallo scrutinio delle eccezioni di rito formulate dalle difese dell’azienda sanitaria e della Regione Campania, giacché il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, si palesa infondato nel merito.

Si rileva, come emerge dal tenore testuale dei verbali impugnati, che il parere negativo sulla nuova autorizzazione all’esercizio dell’attività di day surgery poggia essenzialmente sulle seguenti motivazioni: a) la struttura sanitaria "V.A." è collocata "al di fuori di ambiti ospedalieri", in contrasto con quanto previsto dalla delibera regionale n. 3958/2001 e successive modificazioni ed integrazioni (verbale n. 190/05); b) la struttura in parola è priva di una specifica autorizzazione per l’attività di day surgery, sussistente alla data di entrata in vigore della menzionata delibera (verbale n. 222/05); c) comunque, la stessa non possedeva i requisiti per poter espletare l’attività di day surgery antecedentemente all’entrata in vigore della delibera regionale, secondo il quadro normativo all’epoca vigente (verbale n. 222/05).

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno soffermarsi sui primi due motivi del gravame introduttivo, che possono essere trattati in maniera congiunta in quanto per il loro tramite il ricorrente intende complessivamente demolire l’assunto evidenziato al punto a), adducendo che la D.G.R.C. n. 3958/2001 e le successive delibere integrative non circoscrivono solo agli ambiti ospedalieri le modalità di esperimento della day surgery ed, anzi, consentono l’erogazione delle relative prestazioni "anche in una struttura diversa ed autonoma rispetto a quella ospedaliera".

L’argomento non convince.

Si osserva che il riferimento, contenuto nel verbale n. 190/05, agli ambiti ospedalieri deve essere letto in sintonia con la disciplina regionale di settore, e precisamente con la D.G.R.C. n. 3873 del 30 dicembre 2003, che sancisce che è possibile il disimpegno delle prestazioni di day surgery in un presidio autonomo, purché tale presidio "sia funzionalmente collegato ad una struttura ospedaliera che effettua ricoveri per acuti ad una distanza compatibile con l’efficace gestione di eventuali complicanze".

Ebbene, non risulta affatto, in base alle odierne emergenze processuali, che la struttura di cui è titolare il ricorrente sia in possesso del requisito del collegamento funzionale con una struttura ospedaliera di tale tipologia, al fine di poter essere propriamente qualificata come presidio autonomo di day surgery. In altri termini, parte ricorrente non ha allegato né provato l’esistenza del prescritto collegamento funzionale, ritenendo erroneamente che fosse sufficiente solo la predisposizione di un centro dedicato alle prestazioni di chirurgia di giorno, indipendente dal circuito ospedaliero.

Ne discende che la mancanza di tale imprescindibile connotato non poteva non indurre la commissione locale ad emettere il parere negativo sulla nuova autorizzazione all’esercizio richiesta dal ricorrente, non essendo riconducibile il modello organizzativo da questi proposto a quello contemplato dalla delibera regionale n. 3873/2003 per l’effettuazione di attività di day surgery in forma di presidio autonomo.

Quanto sopra esposto riveste carattere assorbente ed esime il Collegio dall’esaminare le censure, articolate nei motivi aggiunti, con cui si contestano le ulteriori ragioni giustificative del parere sfavorevole contenute nel verbale integrativo n. 222/05 (vd. sopra punti b) e c)), dal momento che, a prescindere dalla rilevata mancanza del corrispondente titolo autorizzativo e dei requisiti prescritti dalla previgente normativa, comunque parte ricorrente non potrebbe conseguire alcuna nuova autorizzazione all’esercizio di day surgery a causa dell’inidoneità funzionale della struttura sanitaria all’uopo adibita.

Soccorre, al riguardo, il condiviso principio secondo il quale, laddove una determinazione amministrativa di segno negativo tragga forza da una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali sia di per sé idonea a supportarla in modo autonomo, è sufficiente che anche una sola di esse passi indenne alle censure mosse in sede giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti esente dall’annullamento (cfr. per tutte Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 luglio 2010 n. 4243; Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 2004 n. 6301).

Con altra censura, il ricorrente stigmatizza che l’azienda sanitaria, nei verbali impugnati, "omettendo di indicare l’iter logicogiuridico seguito per l’adozione del diniego, e di compiere quella istruttoria – articolata, complessa e definita – necessaria nella specie, vista la gravità dell’atto emesso, ha di fatto evaso i principi di esaustiva istruttoria e motivazione, posti a fondamento del giusto procedimento amministrativo".

La doglianza deve essere disattesa, poiché le emergenze processuali (vd. verbali di sopralluogo prodotti dalla difesa aziendale in data 31 gennaio 2006) e le articolate argomentazioni contenute nei verbali n. 190/05 e n. 222/05 danno conto che la commissione locale aziendale si è attenuta ai crismi di una completa istruttoria e di una congrua motivazione, che si sono tradotti nella esauriente esternazione delle ragioni impeditive del rilascio del titolo autorizzativo preteso dal ricorrente.

Con un’ultima censura, parte ricorrente lamenta che entrambi i gravati verbali non sono stati preceduti dal preavviso di rigetto contemplato dall’art. 10 bis della legge n. 241/1990.

Anche tale doglianza non merita condivisione.

Il Collegio si limita ad osservare che il parere negativo risultante dai suddetti verbali, pur atteggiandosi ad atto immediatamente lesivo in virtù della sua vincolatività, si configura comunque come atto endoprocedimentale rispetto al provvedimento conclusivo del procedimento autorizzatorio di spettanza dell’amministrazione comunale. Ne deriva che la formalizzazione del preavviso di rigetto nei confronti del destinatario del provvedimento finale compete alla predetta amministrazione e non all’azienda sanitaria, anche nell’ipotesi in cui la commissione locale si sia espressa sfavorevolmente, dovendo tale attività partecipativa intervenire immediatamente prima della formale adozione del provvedimento negativo ad opera dell’autorità preposta, e non potendo essere anticipata al momento del compimento di altre fasi procedimentali (cfr. TAR Veneto, Sez. II, 21 ottobre 2005 n. 3731).

In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere respinto per infondatezza.

Le spese processuali sono addebitate al ricorrente secondo il criterio della soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente a rifondere nei confronti dell’A.S.L. Napoli 4 e della Regione Campania le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00) in favore di ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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