Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2010) 31-01-2011, n. 3351 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 13 maggio 2010, il Tribunale di Catanzaro, 2^ sezione penale, in accoglimento dell’appello proposto dal PM contro l’ordinanza del GIP del Tribunale di Cosenza, applicava a M. A. la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Stazione CC territorialmente competente nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì di ogni settimana in orario compreso tra le ore 19.00 e le ore 20,00, perchè gravemente indiziato dei delitti di cui all’art. 110 c.p., art. 642 c.p., comma 2 (capi 5 e 68) e agli artt. 48, 110, 373 c.p. (capo 71).

Il Tribunale, inquadrato il contesto in cui erano da collocare le condotte delittuose ascritte all’indagato (individuazione di tre sodalizi criminali tutti operanti in Cosenza e costituiti da legali, medici, fisioterapisti e "procacciatori di sinistri" stradali finalizzate a truffare le compagnie di assicurazione) riteneva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sulla scorta delle stesse ammissioni di M..

Le esigenze cautelari erano ritenute sussistenti, in considerazione della reiterazione delle condotte e del conseguente pericolo di recidivanza.

Tuttavia, tenuto conto che i reati non destano eccessivo allarme sociale, appariva adeguata la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – violazione di legge ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. per evidente contraddittorietà della motivazione perchè si è ritenuto di dover applicare la misura cautelare dopo aver dato atto che il ricorrente è accusato di reati che non destano effettivo allarme sociale e che ha esplicitamente ammesso gli addebiti.

Manca inoltre la motivazione in ordine all’adeguatezza della misura in relazione ai fatti contestati e alla personalità dell’imputato, per fatti che risalgono al 2008.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato, perchè il Tribunale ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione, avendolo desunto dalla "obiettiva gravità dei fatti" nonchè dalla personalità desunta dalla particolari modalità della condotta.

La successiva valutazione, che ha portato il Tribunale a considerare che i reati addebitati "non destano un eccessivo allarme sociale", non è in contraddizione con quella precedente sia perchè formulata ai fini del giudizio di adeguatezza della misura cautelare da adottare (laddove la precedente era in funzione della verifica della sussistenza delle esigenze cautelari), sia perchè la considerazione di "obiettiva gravità" è solo specificata (e non contraddetta) dalla successiva di non eccessivo allarme sociale.

Nè sussiste l’ulteriore addebito di non aver motivato in relazione alla proporzionalità della misura, perchè proprio ai fini di adeguare la misura alla effettiva gravità del fatto il Tribunale ha formulato le considerazioni che attengono al non eccessivo allarme sociale e all’esplicita ammissione degli addebiti.

Infine il Tribunale non ha trascurato di considerare che i fatti risalgono al 2008 e nonostante questo ha affermato la sussistenza dell’attualità del pericolo.

Il ribadito principio, per il quale non è necessaria la coincidenza tra attualità delle condotte e attualità delle esigenze cautelari, è giustificato, nonostante la risalenza nel tempo e la piena confessione, in ragione delle particolari modalità delle condotte denotanti "una preoccupante proclività ed al contempo una non comune indifferenza alle conseguenza del proprio agire criminoso". 2. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *