T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 106 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso spedito per la notifica in data 31 gennaio 2008 e ritualmente depositato il 1° febbraio successivo, i sigg.ri M.G. e D.G. hanno impugnato gli atti, meglio distinti in epigrafe, con i quali l’Azienda Sanitaria Locale "Salerno 2" ha disposto la complessiva revisione del sistema di "comunicazione aziendale" dell’Azienda in maniera, si assume in ricorso, da accentrarla all’interno dell’ "Ufficio di Gabinetto della Direzione" per tal via svilendo il ruolo in materia svolto dall’Ufficio Informazione e Stampa, il cui Responsabile è il ricorrente G.M., giornalista pubblicista, nonché la struttura complessa "Miglioramento dell’accessibilità alle prestazioni" diretta dalla ricorrente Giovanna Doria. I ricorrenti hanno quindi dedotto, sotto distinti e concorrenti profili, i vizi della violazione di legge e dell’eccesso di potere, per le seguenti considerazioni: la direttiva impugnata sub a) sarebbe in contrasto con il sovraordinato atto aziendale ed il rispettivo regolamento attuativo, che pertanto avrebbero subito modifiche obliterando la procedura ordinaria di revisione dell’atto aziendale; la scelta dell’Amministrazione sarebbe irrazionale perché provocherebbe la perdita delle rilevanti competenze specialistiche conseguite dai ricorrenti; sarebbe stato omesso l’avviso di avvio del procedimento.

I ricorrenti hanno concluso invocando l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento del danno patito.

L’Amministrazione intimata si è costituito in giudizio resistendo.

Alla pubblica udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso, sulle conclusioni delle parti costituite, è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

I. Il ricorso all’esame del Collegio verte sulla legittimità degli atti di in epigrafe, con i quali l’Amministrazione sanitaria intimata ha disposto la complessiva revisione del sistema di "comunicazione aziendale" dell’Azienda

II. L’infondatezza del ricorso rende superflua la disamina delle eccezioni in rito sollevate da parte resistente.

Il ricorso è infondato.

III. Non coglie nel segno innanzitutto il primo motivo di gravame, con il quale parte ricorrente lamenta la soppressione di fatto delle articolazioni organizzative delle quali sono rispettivamente a capo i ricorrenti, in quanto verrebbero svuotate delle loro funzioni nel settore dell’informazione e della comunicazione aziendale. In senso contrario, occorre osservare che l’impugnata Direttiva del 27 dicembre 2007 non comporta alcun depauperamento delle competenze in materia assegnate, rispettivamente, all’Ufficio Stampa e alla "Struttura Comunicazione Interna ed esterna", in quanto essa prevede soltanto l’attivazione di un circuito informativo tra le diverse articolazioni aziendali che faccia capo alla Direzione aziendale al dichiarato fine di conseguire un "processo finalizzato a consentire un’utile circolazione e suddivisione delle informazioni". La Direttiva quindi prevede che "tutte le linee comunicative aziendali inerenti l’informazione, la comunicazione, i rapporti con la stampa, la pubblicizzazione di eventi presso le strutture aziendali a qualsiasi livello, siano portate preventivamente a conoscenza della Direzione Generale". La portata innovativa dell’atto oggetto di gravame si traduce in un regime di scambio comunicativo permanente tra le singole articolazioni aziendali competenti in materia informativa e la Direzione e ciò non consente di configurare il denunciato svuotamento di funzioni delle prime, né il loro ridimensionamento a meri "trasmettitori" conservando compiti propositivi e di iniziativa che la stessa direttiva presuppone.

IV. Non coglie nel segno nemmeno il secondo motivo di censura, con il quale si deduce la surrettizia modifica del sovraordinato Atto Aziendale per effetto dell’adozione degli atti impugnati, atteso che, come evidenziato dalla difesa dell’Amministrazione resistente, la delibera n. 772 del 28.09.2006 di modifica dell’Atto Aziendale e la delibera n. 58 del 17.01.2007 di approvazione del relativo Regolamento Attuativo già prevedono che l’Ufficio Stampa sia accorpato alla struttura complessa "Ufficio di Gabinetto della Direzione". In particolare, per effetto dei citati atti deliberativi, l’Ufficio di Gabinetto della Direzione è collocato, unitamente ad altre sei strutture, in funzione di staff alla Direzione Strategica ed in quanto tale assolve a "funzioni di supporto ai processi decisionali che espleta attraverso…analisi, elaborazione e consulenza". Detto Ufficio altresì cura, per conto dell’organo di governo dell’Azienda (id est la Direzione Generale), "i rapporti esterni con le istituzioni, gli enti locali, le autorità, le aziende ed altri enti e soggetti terzi" e a tal uopo assolve al compito di "raccogliere e selezionare le informazioni relative all’attività dell’Azienda…" (cfr. artt. 9.4 e 9.4.1.).

In conclusione, la censura in esame è infondata e pertanto va respinta.

V. Nemmeno convince il Collegio l’ulteriore doglianza, con la quale si lamenta la irrazionalità della scelta dell’Amministrazione, che comporterebbe la dispersione delle elevate professionalità specialistiche possedute dai ricorrenti. Invero, l’attribuzione di compiti di supervisione in materia informativa affidata all’Ufficio di Gabinetto riflette chiare ed ineludibili esigenze di armonizzazione delle attività espletate dai diversi organi competenti in materia e che per tale motivo richiedono una comune impostazione strategica. La censura, che peraltro impinge in profili che attengono al merito delle scelte aziendali, non raggiunge la soglia dell’illogicità patente secondo i limiti ai quali soggiace il sindacato giurisdizionale.

In conclusione, anche la censura in esame è infondata e pertanto va respinta.

VI. Il vizio, articolato in sede di quinto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la pretermissione del previo contraddittorio per la omessa comunicazione di avviso di avvio del procedimento non è in grado di inficiare ex se la legittimità degli atti impugnati stante quanto sopra opinato dal Collegio nel senso della immunità degli atti impugnati alle censure articolate. Infatti, in applicazione del principio di dequotazione dei vizi formali del procedimento amministrativo non incidenti sul contenuto sostanziale del provvedimento – recepito dall’art. 21 septies, l. n. 241 del 1990, introdotto dalla l. n. 15 del 2005 – deve escludersi che la violazione della regola procedimentale dell’avviso di avvio del procedimento possa assurgere a vizio di legittimità dell’atto impugnato, ove risulti che la sua mancanza sia inidonea ad incidere sull’esito del giudizio (C.Stato, sez. VI, 17 gennaio 2008, n. 94).

In conclusione, il ricorso è da respingere siccome del tutto infondato.

L’infondatezza delle censure articolate fa sì che la domanda risarcitoria vada a sua volta disattesa.

VII. Sussistono nondimeno giusti motivi, stante la particolarità della vicenda, per integralmente compensare tra le parti costituite le spese di lite e gli onorari di giudizio
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso n. 167/08, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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