Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2010) 31-01-2011, n. 3341 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza in data 25 maggio 2010, respingeva l’appello proposto contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza di revoca parziale del sequestro preventivo per equivalente, fissato in Euro 5.858.292,01, pari alla quota del profitto dei reati di truffa, emessa dal Tribunale di Roma in data 8 marzo 2010 nei confronti di D.V.L..

Con ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deduceva la nullità del provvedimento per erronea interpretazione-applicazione dell’art. 322 ter c.p. e per mancanza di motivazione, rilevando l’illegittimità della mera variazione del valore degli immobili sequestrati, da quello "catastale", a quello "dichiarato", senza tener conto delle consulenze di stima prodotte dalla difesa, ritenendo come, comunque, in caso di pluralità di indagati il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente non possa eccedere, per ciascuno dei concorrenti, la misura della quota del profitto del reato a lui attribuibile, stimato, nei confronti dell’indagato, nel 50% del profitto dei residui delitti di truffa, avendo agito nei fatti in contestazione, insieme al proprio fratello, socio al 50% della iniziativa imprenditoriale.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1) Con valutazione non illogica e, quindi, esente da censure in sede di legittimità, il Tribunale, pur rilevando che il sequestro per equivalente potesse avere ad oggetto soltanto beni di valore equivalente al profitto del reato di truffa, e non già il profitto del reato di peculato riguardo ai fatti successivamente riqualificarli come tali, ha, comunque, evidenziato che il profitto dei residui delitti di truffa, non era inferiore a Euro 5.325.077,96, considerato che: a) i valori degli immobili di Olbia e Milano, rispettivamente e Euro 1.118.000,00 e Euro 880.200,00 sono stati determinati sulla base di quanto dichiarato dalle parti in sede di contratti di compravendita stipulati in epoca recente, prima del sequestro, e appaiono, quindi, pertanto maggiormente attendibili rispetto alle stime dei consulenti; correttamente e logicamente, quindi, il Tribunale ha ritenuto maggiormente attendibile, rispetto al valore catastale, il valore dichiarato disattendendo le consulenze di stima della difesa, b) il valore delle unità immobiliare in Rozzano (di cui l’indagato ha la comproprietà del 50%, essendo gravata da vincolo la sola nuda proprietà) è stato determinato dalla consulenza tecnica disposta dal PM in Euro 543.000 per la piena proprietà e Euro 380.000 per la nuda proprietà.

Complessivamente pertanto il valore dei beni sottoposti a sequestro in capo al ricorrente ammonta a Euro 2.188.200 e, anche escludendo dal profitto quello conseguente ai delitti di peculato, pari alla 50% del complessivo profitto originariamente accertato, ammontante a Euro 5.325.077,96, il valore dei beni sequestrati all’indagato è inferiore al 50% del profitto dei residui delitti di truffa.

2) Inoltre correttamente il Tribunale della libertà ha ritenuto che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l’intera entità del profitto accertato, anche se poi l’espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel "quantum" l’ammontare complessivo dello stesso (cfr Sez. 5, Sentenza n. 10810 del 03/02/2010 Cc. (dep. 19/03/2010) Rv. 246364).

Trattasi di esplicazione del principio solidaristico che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, in ragione del quale è consentita a ciascun concorrente l’imputazione dell’intera azione delittuosa e delle sue conseguenze Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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