T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 11 Motivazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In quanto concessionaria dell’A. S.p.A. per la costruzione e l’esercizio dell’Autostrada della Cisa, la società ricorrente presentava due perizie di variante tecnica e suppletiva: l’una riguardava i lavori di "adeguamento e rinforzo del viadotto Lonzola lungo la A15" (lavori affidati all’a.t.i. F.C. S.r.l. – C. S.r.l.) per l’importo complessivo di Euro 1.582.467,09, l’altra riguardava i lavori di "adeguamento e ristrutturazione della Galleria Calcinara lungo la A15" (lavori affidati a T.C. S.r.l.) per l’importo complessivo di Euro 546.591,50. A lavori oramai ultimati, l’A. S.p.A. disponeva l’approvazione delle due perizie ma operando rilevanti decurtazioni del quadro economico; in particolare, con provvedimento 28 maggio 2009 prot. CDG0080948P (relativo al viadotto "Lonzola") riduceva di Euro 85.353,83 l’importo dei lavori, ricalcolava in Euro 535.890,35 l’importo delle "spese generali" e stralciava l’importo di Euro 479.265,19 per "imprevisti", mentre con provvedimento 29 maggio 2009 prot. CDG0081672P (relativo alla galleria "Calcinara") riduceva di Euro 50.075,35 l’importo dei lavori e ricalcolava in Euro 317.154,31 l’importo delle "spese generali".

Avverso tali atti ha proposto impugnativa la società ricorrente, deducendo il difetto di motivazione quanto all’operata decurtazione dell’importo delle due perizie, l’indebita applicazione dell’art. 2041 cod.civ. a casi in cui l’urgenza di esecuzione dei lavori aveva impedito al concessionario di attendere l’approvazione delle perizie da parte dell’ente concedente, l’ingiustificato stralcio della voce "imprevisti" dalla perizia concernente il viadotto "Lonzola", l’incomprensibile riduzione delle "spese generali" contemplate dalle due perizie – anche alla luce del parametro a tal fine indicato dal d.m. n. 1334 del 1992 -. Di qui la richiesta di annullamento degli atti impugnati e di condanna dell’A. S.p.A. al risarcimento dei danni.

Si sono costituiti in giudizio l’A. S.p.A., il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, resistendo al gravame.

A seguito, poi, della produzione in giudizio delle relazioni istruttorie dell’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali, concernenti le due perizie, la società ricorrente ha proposto un atto di "motivi aggiunti" (depositato il 25 febbraio 2010). Insiste sull’inapplicabilità dell’istituto del "riconoscimento di debito" ex art. 2041 cod.civ. in quanto, seppure a posteriori, l’ente concedente ha disposto l’approvazione delle perizie ed era in precedenza al corrente dell’indifferibilità dei lavori; censura la decisione di operare lo stralcio della voce "imprevisti" dalla perizia concernente il viadotto "Lonzola", giacché la circostanza che i lavori erano già conclusi dipendeva dalla loro urgenza ma anche dal ritardo dell’A. S.p.A. nel pronunciarsi sulla richiesta di approvazione; lamenta l’applicazione dell’8%, anziché del 10%, quale parametro di determinazione delle "spese generali", a fronte della disciplina in tal senso contenuta nel d.m. n. 1334 del 1992 e del rinvio alla stessa operata dalla convenzione di concessione.

L’istanza cautelare della società ricorrente veniva rigettata dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 9 marzo 2010 (ord. n. 44/2010).

All’udienza del 12 gennaio 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Quanto, innanzi tutto, alla decurtazione motivata con l’esecuzione dei lavori prima dell’approvazione delle relative perizie di variante, il Collegio non può che rinviare al costante orientamento giurisprudenziale secondo cui anche nei rapporti tra concedente e concessionario lo ius variandi è soggetto ad autorizzazione preventiva, onde la circostanza che l’Amministrazione accerti ex post l’indispensabilità dell’intervento per il migliore funzionamento dell’opera stradale e provveda per questo all’approvazione in sanatoria della corrispondente perizia impone di risolvere la questione dell’importo da corrispondere alla concessionaria in base ai principi che presiedono alla materia dell’arricchimento senza causa (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 15 luglio 2009 n. 4446, 10 dicembre 1998 n. 1760 e 8 giugno 1992 n. 588). Né a diversa conclusione induce l’asserita urgenza dei lavori e l’addotta consapevolezza di tale situazione da parte dell’ente concedente già all’epoca della realizzazione degli interventi, posto che – da un lato – si possono eccezionalmente ritenere sottratti alla preventiva autorizzazione solo i lavori caratterizzati dall’assoluta indifferibilità a tutela della pubblica incolumità (ma nulla in tal senso è stato documentato dalla ricorrente che evidenzia solo il pericolo allora corso di un rinvio della riapertura al traffico dei due tratti di strada interessati e di conseguenti difficoltà nella circolazione degli autoveicoli in coincidenza delle festività pasquali, mentre il mero protrarsi delle cantierizzazioni autostradali non è evidentemente in sé un rischio per la sicurezza degli automobilisti), e che – dall’altro lato – non è stato addotto alcun concreto elemento da cui risulta che l’A. avesse a suo tempo assentito, anche solo in via tacita, l’effettuazione degli interventi nelle more del completamento della formale procedura di approvazione delle relative perizie (in assenza di condotte univoche in tal senso significative, la mera circostanza che l’ente concedente fosse a conoscenza del già avvenuto avvio dei lavori e che ne residuasse una quota non implicava un’accettazione di tale comportamento né un’autorizzazione a proseguirli senza il previo benestare sui progetti e non poteva comunque far retroagire l’autorizzazione mancante ad una fase temporale anteriore). Né, poi, rileva che i richiamati precedenti giurisprudenziali non siano uniformi quanto al criterio di determinazione dell’indennizzo ex art. 2041 cod.civ., trattandosi di questione non oggetto di censura da parte della ricorrente, che contesta l’an della decurtazione e non il quantum della stessa.

Quanto, poi, alla somma destinata ad "imprevisti" nella perizia relativa al viadotto "Lonzola", appare corretta la decisione di rilevarne oramai l’inutilità e di stralciarla, a fronte dell’avvenuta ultimazione dei lavori e quindi del venir meno del presupposto stesso dell’accantonamento di fondi che sono per loro natura riservati, ex ante, al verificarsi di accadimenti futuri, non prevedibili, legati alla realizzazione dell’opera. Né assume a tali fini rilievo il ritardo con cui l’A. ha provveduto all’approvazione in sanatoria della perizia (oltre il termine di novanta giorni stabilito dalla convenzione), perché ciò che conta è che al momento della determinazione conclusiva risulti o meno giustificato lo stanziamento di determinate somme per la copertura di una specifica categoria di spese, esigenza che, ad opera stradale da tempo completata, la ricorrente non ha tuttavia dimostrato persistere.

Quanto, ancora, alla misura delle "spese generali", l’A. ha ritenuto di doversi attenere al parametro (8%) fatto proprio da ciascuno dei progetti esecutivi cui afferiscono le perizie di variante oggetto della controversia. Indipendentemente, quindi, dalla disciplina generale contenuta nella convenzione di concessione (che fa rinvio al d.m. n. 1334/92), la regola in precedenza fissata per le opere del cui completamento si tratta è stata legittimamente posta a base delle modalità di prosecuzione in parte qua del rapporto concessorio.

Quanto, infine, al lamentato difetto di motivazione, appare sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato non viene meno per il fatto che nel provvedimento finale non risultino chiaramente e compiutamente rese comprensibili le ragioni sottese alla scelta fatta dall’Amministrazione, allorché le stesse possano essere agevolmente colte dalla lettura degli atti afferenti alle varie fasi in cui si articola il procedimento, e ciò in omaggio ad una visione non meramente formale dell’obbligo di motivazione, ma coerente con i principi di trasparenza e di lealtà desumibili dall’art. 97 Cost., con la conseguenza che, ove la motivazione della decisione amministrativa si ricavi non solo dal provvedimento, ma anche dagli atti del procedimento comunque noti o conoscibili dal privato, le doglianze sul difetto di motivazione dell’atto conclusivo non possono essere accolte (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 23 agosto 2010 n. 5905). Nella circostanza, in effetti, le relazioni istruttorie richiamate dagli atti finali ne integrano il contenuto rendendo comprensibili le ragioni delle determinazioni adottate, tanto da avere consentito alla ricorrente di formulare in modo adeguato le proprie censure.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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