T.A.R. Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 8 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento n. 1/1999 in data 30 ottobre 1999, a firma del Responsabile del Servizio, il Comune di Podenzano autorizzava i sigg.ri V.T. e R.M. all’apertura di un passo carrabile a servizio della loro proprietà in via Lunini.

Avverso tale atto hanno proposto impugnativa i ricorrenti, le cui proprietà confinano con quella interessata dal titolo abilitativo. In particolare, essi imputano all’Amministrazione di avere erroneamente qualificato la strada come di proprietà comunale anziché come strada vicinale privata, e di avere altresì indebitamente ipotizzato la sussistenza di una servitù di uso pubblico, con l’ulteriore conseguenza di avere violato il Codice della strada nella parte in cui richiede il previo assenso dei proprietari della strada (art. 22); inoltre, lamentano l’assenza di un pubblico interesse all’apertura del passo carrabile, giacché i beneficiari del provvedimento già disporrebbero di un agevole accesso alla strada pubblica, in via Roma, e si dolgono anche dell’inosservanza del regolamento di esecuzione del Codice della strada laddove prescrive una realizzazione del passo carrabile con modalità che consentano la sosta di un veicolo in attesa di ingresso nella proprietà laterale (art. 46); infine, deducono l’illegittimità derivata dall’atto presupposto (autorizzazione edilizia conseguente ad una "denuncia di inizio attività"), oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Di qui la richiesta di annullamento dell’atto impugnato.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Podenzano nonché i sigg.ri V.T. e R.M., resistendo al gravame.

L’istanza cautelare dei ricorrenti è stata respinta dalla Sezione alla Camera di Consiglio del 25 gennaio 2000 (ord. n. 17/2000).

La Sezione ha disposto, poi, la sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 295 cod.proc.civ., fino alla definizione del ricorso straordinario proposto avverso la "denuncia di inizio attività" n. 241/98 (v. ordinanze n. 22 del 27 maggio 2008 e n. 1 del 9 febbraio 2010).

All’udienza del 21 dicembre 2010, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione.

Osserva preliminarmente il Collegio che la circostanza che si sia avuta medio tempore cognizione del parere reso dal Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario relativo all’atto presupposto (Sez. II, 14 maggio 2008 n. 270/2008) consente di provvedere alla definizione del presente giudizio.

Innanzi tutto, trattandosi di parere espresso nel senso del rigetto del ricorso straordinario e quindi contrario all’annullamento dell’atto presupposto, si deve escludere che dalla decisione assunta in quella sede discenda un effetto caducante sul provvedimento impugnato in via giurisdizionale. Inoltre, quanto alle censure incentrate sull’illegittimità derivata del provvedimento comunale di autorizzazione all’apertura del passo carrabile in via Lunini, va richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in applicazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, è precluso al giudice amministrativo l’esame delle doglianze che, pur formalmente riferendosi all’atto consequenziale, in realtà si risolvono – perché relative a vizi di invalidità derivata – nella riproposizione di questioni già dedotte in sede straordinaria avverso l’atto presupposto (v., tra le altre, TAR EmiliaRomagna, Parma, 5 febbraio 2008 n. 88).

Restano allora da vagliare le censure relative a vizi propri dell’atto in questa sede impugnato.

La prima questione attiene alla natura della strada interessata dall’apertura del passo carrabile, per assumere i ricorrenti che si tratti di strada privata, a servizio esclusivo delle proprietà poste ad est della stessa. L’atto impugnato, invece, qualifica la via Lunini "…presumibilmente di proprietà comunale, quanto meno soggetta a servitù di uso pubblico…" e richiama a tal fine la circostanza che "…a seguito di lavori di sistemazione ed asfaltatura avvenuti nel 1969, autorizzati con deliberazione del Consiglio Comunale n° 91 del 9.10.68, il Comune ne ha sempre effettuato regolarmente la manutenzione…".

Ora, come è noto, perché una strada privata venga acquisita alla proprietà pubblica occorre l’intervento di un atto (convenzione, espropriazione, ecc.) o di un fatto (usucapione, ecc.) idoneo a trasferirne il dominio alla pubblica Amministrazione, oltre che la rispondenza dell’uso della strada ad un interesse delle comunità locale. Nella fattispecie, la volontà di far proprie alcune strade private, in relazione ad un interesse pubblico rimesso al suo autonomo apprezzamento, era stata espressa dal Comune di Podenzano con la deliberazione consiliare n. 91 del 9 ottobre 1968, e ciò contestualmente alla decisione di provvedere ai lavori di sistemazione e bitumatura delle stesse; successivamente, a dire dell’Amministrazione comunale, è stata sempre curata la manutenzione della strada oggetto della controversia, ovvero si è in modo continuativo posta in essere un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà, uti dominus, essendo evidente come simili interventi risultino funzionali alla gestione e corretta utilizzazione del bene e siano quindi espressione di un onere tipico del proprietario. I ricorrenti, d’altra parte, non hanno contestato la veridicità di tali fatti, che in sé rivelano, per riferirsi ad un arco temporale superiore a vent’anni, elementi sufficienti a ritenere maturato l’acquisto della proprietà della strada per usucapione; né, poi, osta a tale conclusione il rilievo che l’Amministrazione non ha provveduto alla formale inclusione della stessa fra le strade comunali – come pure aveva stabilito nel 1968 dovesse farsi -, essendo pacifico il carattere meramente dichiarativo di una simile procedura classificatoria.

La natura pubblica della strada rende naturalmente infondata anche la censura con cui si lamenta l’assenza di autorizzazione dell’ente proprietario (art. 22 Cod. strada), essendo tale il Comune di Podenzano.

Né v’è ragione di invocare una presunta carenza di interesse pubblico all’autorizzazione all’apertura del passo carrabile in favore di privato che già disporrebbe di altro accesso in una diversa strada. Si tratta, invero, di una scelta rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, vincolata unicamente all’osservanza delle condizioni prescritte dall’art. 22 del Codice della strada e dell’art. 46 del relativo Regolamento di esecuzione.

Quanto, infine, all’addotta inosservanza dell’art. 46, comma 3, del Regolamento di esecuzione – per essere stato il cancello posto a ridosso della strada e tale quindi da non consentire la sosta di un veicolo in attesa di ingresso nella proprietà laterale -, osserva il Collegio come i ricorrenti non abbiano tenuto conto della nuova formulazione dell’art. 46 per effetto delle modifiche apportate dall’art. 36 del d.P.R. n. 610 del 1996, ed in particolare dell’introduzione, al quarto comma, di una disposizione per cui "…È consentito derogare dall’arretramento degli accessi e dall’utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione". Le caratteristiche della strada in questione evidenziano la sussistenza delle condizioni ora indicate, sicché appare palese l’infondatezza della doglianza.

In conclusione, il ricorso va respinto.

La peculiarità delle questioni dedotte giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’EmiliaRomagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *