Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-12-2010) 31-01-2011, n. 3337 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 11 maggio 2010, il Tribunale di Catanzaro, 2^ sezione penale, in accoglimento dell’appello proposto dal PM presso il Tribunale di Cosenza contro l’ordinanza del GIP del detto Tribunale, disponeva la misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 22,00 alle ore 7,30 nei confronti di G.F. in quanto gravemente indiziato dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a commettere truffe ai danni di compagnie di assicurazione (due ipotesi di cui ai capi 2 e 3) nonchè del reato fine di cui al capo 115).

Il Tribunale, dato atto che il GIP aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria, provvedeva tuttavia a dare conto degli elementi probatori dimostrativi della partecipazione alle due organizzazioni criminali, costituiti da intercettazioni telefoniche ed ambientali il cui contenuto e significato in dettaglio riportava; individuava anche le conversazioni dalle quali emergevano gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui al capo 115) dell’incolpazione provvisoria, costituita da una truffa per simulazione di un incidente stradale di cui lo stesso G. assumeva essere stato partecipe (subito tamponamento da parte di altro autoveicolo condotto da I.G.). Le esigenze cautelaci, tenuto conto dell’obiettiva gravità dei fatti, erano individuate nel pericolo di reiterazione, in considerazione della ripetitiva attività illecita operata all’interno delle due compagini criminali allarmante nonostante l’incensuratezza, nonchè delle condotte volte a vanificarne l’accertamento. In ragione dell’incensuratezza sin riteneva adeguata la meno affittiva misura dell’obbligo di dimora con divieto di lasciare l’abitazione nelle ore notturne.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’indagato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione perchè dalla lettura delle intercettazioni ambientali non risulta alcuna conversazione dalla quale sia possibile evincere la sua partecipazione alle associazioni ovvero la consapevolezza che le persone con le quali lavorava potessero averle organizzate.

Erroneamente si afferma la sua posizione di socio accomandante al 25% del Centro di Fisioterapia e Salute s.a.s. di Mandolino Alessandro e C, perchè dalla documentazione prodotta risulta la cessione della partecipazione a far data dall’11.8.2008 e le dimissioni dalla posizione di dipendente in data 19.2.2010; – quanto alle esigenze cautelari, a fronte della motivazione del GIP, che ne aveva rilevato l’insussistenza, il Tribunale ha illogicamente ritenuto il pericolo di reiterazione senza tener conto che gli altri indagati sono attualmente sottoposti a misure coercitive, mentre le dimissioni dal Centro di Fisioterapia rende impensabile la possibilità di commettere reati della stessa indole. La risalenza dei fatti e la circostanza che medio tempore non sono stati commessi altri reati vale ad escludere quel pericolo paventato posto a fondamento dell’ordinanza impugnata.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la parte in cui, al fine di escludere la gravità indiziaria, svolge considerazione che attengono al merito della questione, senza muovere alcuna critica alla motivazione del provvedimento impugnato ma sollecitando direttamente la "lettura delle intercettazioni ambientali", al fine di ottenere una diversa ed alternativa valutazione dei fatti, come tale non consentita in questa sede. E’ ancora inammissibile per la parte in cui solo genericamente critica la motivazione addebitando al Tribunale di avere espresso il suo convincimento in maniera solo apparente.

E’ infondato per la parte residua perchè circostanza che a far data dall’11 agosto 2008 il ricorrente abbia ceduto la sua quota di partecipazione alla società non incide sulla parte rilevante della motivazione, posto che lo "status di socio accomandante al 25%" è introdotto come residuale (constatazione resa evidente dall’uso dell’avverbio "peraltro"), preso in considerazione a "conferma" del quadro indiziario costituito dal contenuto delle numerose conversazioni oggetto di puntuale esame, non contestate dal ricorrente nella loro valenza indiziaria.

2. In ordine alla esigenze cautelari sono state valutate la gravità dei fatti e la continuità delle condotte illecite indicate come indicative anche dell’attualità del pericolo di reiterazione, con motivazione quindi che, in quanto non manifestamente illogica, non può essere oggetto di censura in questa sede. L’incensuratezza è stata valutata positivamente al fine di graduare la misura da applicare.

3. Il ricorso va rigettato, con le conseguenze di legge.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *