T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 26-01-2011, n. 749 Forze armate

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 31 gennaio 1990 depositato il successivo 15 febbraio 1990, il ricorrente impugna il decreto con il quale in data 19 dicembre 1989 il Capo della Polizia ha disposto le sue dimissioni dal corso per l’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e, conseguentemente, la sua cessazione dal servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza a decorrere dal 20 dicembre 1989 "ai sensi dell’art. 4, punto 1, lettera b), e punto 5), del D.L. 4.8.1987, n. 325, convertito in legge 3.10.1987, n. 402, in relazione all’art. 10, comma 4, del D.M. 9.3.1983", chiedendone l’annullamento.

In particolare, il ricorrente espone quanto segue:

– di aver richiesto di assolvere gli obblighi militari "prestando servizio alla Polizia di Stato";

– in seguito a tale richiesta, in data 8 luglio veniva assegnato alla Scuola Agenti di P.S. di Trieste, dove rimaneva per sette giorni;

– successivamente, veniva trasferito a Palermo per concludere il corso e conseguire la qualifica di agente ausiliario;

– nominato "agente ausiliario", in data 8 luglio 1988 richiedeva la conferma nel servizio per un altro anno, ottenendo il cambiamento della qualifica in "agente ausiliario trattenuto";

– in seguito a specifica richiesta, veniva poi ammesso al corso per Agente effettivo e, quindi, inviato alla Scuola Allievi Agenti di Caserta;

– tale corso avrebbe dovuto concludersi il 21 dicembre 1989, "senonché, il 19 dello stesso mese ed anno, veniva adottato il provvedimento in epigrafe" su proposta del Direttore della Scuola Allievi Agenti di Caserta.

Avverso tale provvedimento il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di impugnativa:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 4/8/1987, N. 325, CONV. IN L. 3/10/1987, N. 402. ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE, IN PARTICOLARE: DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITA" ED IRRAZIONALITA’, CONTRADDITTORIETA’, FALSITA" DEI PRESUPPOSTI, SVIAMENTO. Il provvedimento impugnato non contiene alcun accenno alle ragioni che hanno determinato la sua adozione e, dunque, è del tutto sfornito di motivazione. Non si comprende "in virtù di quale logica la P.S. abbia ritenuto inidoneo al servizio di polizia un agente ausiliario solamente quando il corso per l’accesso ai ruoli della P.S. era ormai terminato". Ciò rende palese che sono stati perseguiti "scopi e finalità non consentiti dalla normativa e dai principi vigenti in materia".

Con atto depositato in data 21 febbraio 1990 si è costituito il Ministero dell’Interno.

In esito all’ordinanza istruttoria n. 212 del 22 febbraio 1990, in data 5 marzo 1990 l’Amministrazione ha prodotto gli "atti del procedimento che ha condotto all’adozione dell’atto impugnato".

Con ordinanza n. 347 del 22 marzo 1990 la Sezione ha respinto la domanda di sospensione, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

In data 29 ottobre 2010 l’Amministrazione ha prodotto documenti, tra cui una relazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in cui è rappresentato – in sintesi – quanto segue: – in data 7 dicembre 1989 il ricorrente e il pari qualifica Carletta, liberi dal servizio, percorrevano a bordo di autovettura, la Strada Statale n. 18; – a causa della velocità elevata, venivano fermati da un vigile urbano e da un operatore civile incaricato del funzionamento dell’attrezzatura "velomatic", che è un misuratore di velocità; – in seguito ad un’animata discussione, il ricorrente ed il Carletta riuscivano a farsi consegnare il rullino fotografico, restituendolo poco dopo "ma oramai inutilizzabile"; – il vigile urbano denunciava l’accaduto ai carabinieri "che hanno subito riferito i fatti all’autorità giudiziaria"; – di quanto sopra ha tenuto conto il Comandante della Scuola di Caserta al momento di esprimere il giudizio di idoneità al servizio, rilevando "mancanza assoluta del senso di responsabilità e carenza del senso del dovere" e, pertanto, è stato adottato il provvedimento impugnato; – in ragione di quanto rappresentato, è da ritenere che il su detto provvedimento sia stato correttamente adottato, stante la prescrizione dell’art. 4 del d.l. 325/87.

All’udienza pubblica dell’11 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

1.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge (in particolare, D.L. n. 325 del 1987) ed eccesso di potere sotto svariati profili.

Tali censure sono infondate per le ragioni di seguito esposte.

1.2. Ai fini del decidere, è opportuno ricordare che l’art. 4, comma 1, del citato decreto legge, recante la "Disciplina temporanea dei corsi per l’accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", convertito nella legge n. 402 del 1987, dispone, tra l’altro, che sono dimessi dal corso "gli allievi, e gli agenti di polizia ausiliari, che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia".

Come riconosciuto in ambito giurisprudenziale, la citata disposizione si inserisce nell’ambito del particolare procedimento di assunzione, selezione e formazione del personale della P.S. proveniente dal servizio militare di leva.

Tale procedimento costituisce di certo una forma di accesso distinta e particolare rispetto all’ordinaria copertura dei posti di agente che avviene attraverso concorsi pubblici, la quale necessariamente comporta – per quanto qui rileva – la necessità di considerare la presenza o meno di specifici comportamenti rivelatori, durante la frequenza del corso (e, dunque, anche nella fase terminale dello stesso), dell’inettitudine al servizio di polizia.

Appare, dunque, evidente che – in relazione a tale procedimento – le valutazioni riferite alla sussistenza o meno da parte dell’aspirante dei requisiti necessari alla nomina in ruolo non possono che assumere connotazioni di ampia discrezionalità, il cui sindacato è limitato oggettivamente ad ipotesi di evidente eccesso di potere, in particolare sotto il profilo della illogicità manifesta (cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. VI, 29 maggio 2008, n. 2263).

Ciò detto, va ricordato che il ricorrente ha ottenuto nel "giudizio di idoneità al servizio di polizia" l’insufficiente votazione di 50/100 "per il complesso delle insufficienti qualità evidenziate".

Orbene, tale giudizio si basa – così come risulta dagli atti prodotti in giudizio e, in particolare, dalla nota del Direttore della Scuola Allievi Agenti di Caserta n. 290/17/AP/9 in data 18.12.1989 – sul comportamento tenuto dal ricorrente quando il corso non era ancora ultimato, consistente in pressioni su un vigile urbano ed un operatore civile operate "allo scopo di ottenere una riconsiderazione della propria infrazione rilevata attraverso l’apparecchiatura fotografica dell’operatore stesso" e, dunque, inequivocabilmente idoneo a configurare "gravissima carenza di senso di responsabilità, opportunità e del dovere".

In presenza di tali chiare ed incontestate circostanze, il giudizio espresso dal Direttore della Scuola e il decreto di dimissione in conseguenza adottato si profilano immuni da vizi logici nonché resi in conformità al dettato normativo.

Del resto, non va dimenticato che, come osservato anche dall’Amministrazione, il giudizio di idoneità di cui trattasi – da tenere distinto da fatti di rilevanza disciplinare, per i quali è prevista l’espulsione dal corso (art. 4, comma 3, del d.l. 325/87) e dal giudizio espresso dal collegio dei docenti – implica la valutazione di ogni aspetto della personalità dell’allievo, finalizzata propriamente a stabilire il possesso o meno delle qualità che devono caratterizzare l’agente di polizia, sicché appare coerente e logico che – in presenza di fatti del genere di quelli contestati al ricorrente – il Direttore della Scuola esprima un giudizio negativo, con conseguente dimissione dal corso.

Per quanto attiene specificamente al difetto di motivazione, è poi sufficiente evidenziare che – nell’ambito del provvedimento impugnato – il richiamo della già ricordata nota del Direttore della Scuola Allievi Agenti n. 290/17/AP /8 è più che idonea a dare conto dei presupposti di fatto che hanno determinato l’adozione del provvedimento impugnato.

In definitiva, le censure in esame sono infondate.

1.3. Per le ragioni illustrate, il ricorso va respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 1.500,00 a favore del Ministero dell’Interno.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1590/1990, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate a favore del Ministero dell’Interno in Euro 1.500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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