T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 26-01-2011, n. 748 Pensioni, stipendi e salari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Rilevato in fatto:

che parte ricorrente – inquadrato nella qualifica di Ispettore superiore – S.u.p.s. ai sensi dell’art.13 comma 1, lett. a) del d.lgs. n.197 del 1995 e collocato in quiescenza per limiti di età in data 01.4.2001 – ha impugnato, col ricorso in epigrafe, il provvedimento col quale l’intimata amministrazione dell’Interno ha escluso l’applicazione, nei suoi confronti, dei benefici economici previsti dall’art.19 del d.lgs. n.53 del 2001 (entrato in vigore il 31.3.2001), consistenti nell’attribuzione, con la medesima decorrenza e per il personale in servizio a tale data, di due scatti aggiuntivi e della denominazione di sostituto commissario; e ciò in quanto esso ricorrente, già ritenuto (dalla competente Commissione medica) permanentemente inidoneo al servizio di polizia ma idoneo ai ruoli civili, risultava, alla data del 31.3.2001, già collocato in aspettativa dal 19.2.2001 (data in cui lo stesso aveva richiesto il trasferimento nei ruoli dell’amministrazione civile dell’Interno) ai sensi dell’art.8 del d.P.R. n.339 del 1982 e, quindi, ad avviso dell’amministrazione, detentore di posizione incompatibile con i miglioramenti retributivi medio tempore intervenuti e reclamati;

che il ricorrente ritiene il provvedimento oggetto di impugnativa carente di motivazione e in contrasto con la citata disposizione dell’art.8 atteso che egli era ancora in servizio alla data di entrata in vigore dell’art.19 del d.lgs n.53/2001 e che l’aspettativa, comportando una sospensione della prestazione lavorativa, non pregiudica al titolare del rapporto lavorativo (che rimane in vita) di fruire dei miglioramenti giuridici (id est: inquadramento) ovvero economici derivanti da innovazioni legislative riferite alla generalità dei dipendenti che rivestono una data qualifica funzionale;

che l’evocata amministrazione si è costituita in giudizio per il tramite del Pubblico Patrocinio con mero atto di stile non corredato da nota e/o memoria difensiva alcuna;

che all’udienza del 16.12.2010 la causa è stata trattenuta e spedita in decisione;
Motivi della decisione

che il D.P.R. n. 339 del 1982 ha regolato, con disciplina speciale, il passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato; in particolare, l’art. 8, ultimo comma, del predetto D.P.R., applicabile nella fattispecie dedotta in giudizio, ha disposto che "nel periodo intercorrente il personale è collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità";

che, è vero che l’aspettativa comporta una modificazione parziale e temporanea del rapporto d’impiego, consistendo essenzialmente nella sospensione dell’obbligo del dipendente di prestare servizio e, in relazione al titolo per cui essa è concessa, nella sospensione o attenuazione di altri obblighi o diritti (fermo restando che non vengono mai meno i doveri connessi allo status di dipendente sotto il profilo del mantenimento di una condotta consona alla dignità delle funzioni o alla necessità di non incorrere nell’ipotesi di incompatibilità ex art. 60 T.U. 10 gennaio 1957 n. 3); peraltro, la mancanza di una definizione unitaria dell’istituto nelle disposizioni concernenti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni statali comporta che esso si articoli e si atteggi in modo diverso a seconda dei motivi che legittimano l’aspettativa stessa (cfr., in tal senso Tar Lazio, I^, n. 4470 – 12 giugno 2006);

che, su fattispecie del tutto analoga a quella in trattazione, si è già pronunciato il Giudice amministrativo rilevando:

– che la previsione dell’art.8 del d.P.R. n.339 del 1982, – che assicura al dipendente giudicato inidoneo al servizio di polizia, nel periodo intercorrente tra la richiesta di transito in altri ruoli dell’amministrazione dell’Interno e l’avvenuto trasferimento, il collocamento in aspettativa con lo stipendio giuridicamente maturato alla data di accertamento dell’idoneità – costituisce una normativa speciale che regola un istituto "sui generis" e che deroga alla disciplina posta per la generalità dei dipendenti civili dello Stato dall’art. 68, 6° comma, del T.U. n. 3 del 1957, (richiamato per il personale delle forze di polizia dall’art. 52 del D.P.R. n. 335 del 1982), il quale, nel disporre che "Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.", si riferisce ad un’aspettativa per un’infermità temporanea e non, come nel caso in esame, per un’infermità permanente;

– che, pertanto, il significato da attribuire alla formula legislativa di cui all’art. 8, comma 5, del D.P.R. n. 339 del 1982, è nel senso che compete al dipendente il trattamento economico maturato alla data di accertamento dell’idoneità, e non rilevano i benefici economici introdotti da disposizioni successivamente intervenute (cfr, in tal senso, Cons. St. nr.7582 del 2005, Tar FI, n.110 del 1999; Tar Liguria nr. 331 del 1998), a meno che una norma espressa conservi questo o quell’effetto del servizio, discriminando tra le diverse specie di aspettativa;

che, conclusivamente, il ricorso deve ritenersi infondato e da respingere;

che le spese di lite, per evidenti ragioni, possono essere compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.

respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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