Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3591

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso la sentenza in epigrafe, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Alessandria del 25.02.2008, ritenuta l’ipotesi di cui all’art. 517 c.p., ha rideterminato la pena in mesi cinque e giorni venti di reclusione ed Euro 160,00 di multa, ricorre la difesa di H.W., chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo a motivo:

a) la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 517 e 648 c.p., artt. 530 e 533 c.p.p. perchè la mera imitazione dei marchi costituirebbe,di per sè, un fatto penalmente irrilevante e pertanto non idoneo a configurare il reato presupposto della ricettazione,tanto è vero che,nel capo di imputazione, H. W. è chiamato a rispondere della ricettazione di beni provento del delitto di contraffazione di marchi, reato per il quale era stato, in prime cure, condannato H. e che la Corte territoriale ha ritenuto non sussistere.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2.1 Erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 517 c.p. potesse costituire il delitto presupposto della ricettazione. In effetti il legislatore non ha inteso punire la condotta di chi imita i nomi, marchi o i segni distintivi dei prodotti ma solo il porre in vendita tale ingannevole merce, vendita sanzionata nell’interesse dell’ordine economico; e di tutta evidenza che mancando una condotta di falso, viene meno la natura di provenienza illecita del bene che rende configurabile la ricettazione.

2.2 La sentenza di condanna per ricettazione va pertanto annullata senza rinvio e gli atti vanni rimessi ad altra sezione della Corte di appello di Torino, perchè ferma restando la condanna per l’ipotesi di cui all’art. 517 c.p.,sulla quale si è formato il giudicato, provveda a determinare la pena per tale reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al delitto di ricettazione perchè il fatto non sussiste. Dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte d’appello di Torino per la determinazione della pena in ordine al delitto di cui all’art. 517 c.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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