Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 5214 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Regione Calabria ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma del 23.6.2004, emessa nel giudizio di impugnazione di lodo arbitrale promosso nei suoi confronti dalla Foxboro Scada s.p.a., cessionaria di ramo d’azienda della Nuovo Pignone; s.p.a..

Ha dedotto in fatto: che la predetta società, con atto notificato il 13.5.99, aveva impugnato il lodo con il quale gli arbitri, dopo aver condannato essa Regione "al pagamento di alcune somme rinvenienti da convenzione stipulata con la Nuovo Pignone, si erano dichiarati incompetenti a decidere sulle questioni afferenti al secondo stralcio esecutivo"; che, con sentenza non definitiva n. 2456/01, la Corte, all’esito della fase rescindente, aveva dichiarato la nullità della pronuncia arbitrale di incompetenza, aveva aperto la fase rescissoria e disposto l’espletamento di una ctu; che quindi, con la sentenza definitiva impugnata, l’aveva condannata a pagare alla Foxboro Scada la somma di Euro 748.109,68 oltre IVA, maggiorata degli interessi legali, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, e degli interessi sugli interessi dalla data della domanda al saldo, nonchè al pagamento dei 2/3 delle spese per il funzionamento del collegio arbitrale, della ctu e delle spese del giudizio.

Ciò premesso, ha articolato quattro motivi di ricorso. La Foxboro Scada s.p.a. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

A norma dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il ricorso in cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’esposizione sommaria dei fatti della causa. Secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, per soddisfare il requisito in questione non è necessario che l’esposizione dei fatti costituisca una premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi di ricorso, nè occorre una narrativa analitica o particolareggiata, ma è indispensabile che dal contesto del ricorso (ossia, solo dalla lettura di tale atto ed escluso l’esame di ogni altro documento, compresa la stessa sentenza impugnata) sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per bene intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice "a qua", non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione di inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente (cfr. da ultimo, fra molte, Cass. nn. 10288/09, 7460/09, 2831/09, 15808/08).

Nella specie, deve escludersi che il ricorso proposto dalla Regione Calabria risponda all’esigenza di consentire l’immediata percezione del contenuto della sentenza impugnata necessario alla comprensione delle censure che le sono rivolte.

Esso, infatti, si limita ad indicare le parti e la tipologia del giudizio svoltosi dinanzi alla Corte d’Appello ed a dare atto della pregressa pronuncia, nell’ambito di tale giudizio, di una sentenza non definitiva (senza neppure chiarire se questa sia coperta o meno da giudicato), ma non riassume, quantomeno nelle sue linee essenziali, la vicenda processuale, non accenna all’oggetto della pretesa della controparte nè alle eccezioni ed alle difese svolte per contrastarla, non individua i fatti controversi nè da conto delle ragioni della decisione: in definitiva, non consente di identificare in alcun modo le questioni dibattute ed, in conseguenza, di verificare se vi sia rispondenza fra queste ed i motivi di impugnazione.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per difetto del requisito di cui al dell’art. 366 c.p.c., n. 3.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della Foxboro Scada s.p.a., in Euro 14.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge.
P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la Regione Calabria a pagare alla Foxboro Scada s.p.a. le spese del presente grado, liquidate in Euro 14.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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