Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-02-2011, n. 3867 Interrogatorio Revoca e sostituzione Sentenza penale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 11.6.2010 il Tribunale di Taranto rigettava l’istanza di riesame proposta da C.A. avverso l’ordinanza con cui il GIP del Tribunale di Taranto aveva applicato nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per il reato di cui all’art. 609 bis. c.p..

Riteneva il Tribunale manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 294 c.p.p., comma 3 nella parte in cui non prevede l’emissione di ordinanza confermativa all’esito dell’interrogatorio dell’indagato.

La norma, infatti, prevede la revoca o la riforma in melius del provvedimento soltanto nel caso in cui emergano elementi che inficino gli indizi di colpevolezza; nel caso di specie il C. si era invece limitato a confutare gli addebiti.

Rilevava poi il Tribunale che la gravità del quadro indiziario emergesse dalle dichiarazioni, particolareggiate e precise, della minore parte offesa e che sussistessero le esigenze cautelari per il pericolo di reiterazione del reato.

2) Ricorre per cassazione C.A., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 546 c.p.p.: la motivazione, scritta a mano, è assolutamente incomprensibile per cui l’ordinanza è nulla.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 294 c.p.p., comma 3, non avendo il GIP emesso, all’esito dell’interrogatorio di garanzia, provvedimento motivato di conferma o revoca della misura.

In ogni caso eccepisce la incostituzionalità della norma ove diversamente interpretata. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza degli indizi di colpevolezza, non avendo il Tribunale valutato rigorosamente le dichiarazioni della minore parte offesa e non avendo tenuto conto delle "contaminazioni" provenienti dal nucleo familiare e delle altre testimonianze acquisite agli atti.

In ogni caso le dichiarazioni pese dalla minore sono inutilizzabili, non essendo stata espletata perizia psico-diagnostica e non essendo stata la minore sentita in presenza di esperti specializzati; nè vi era stata audiovideoregistrazione dell’esame in violazione dell’art. 398 c.p.p., comma 5.

La motivazione dell’ordinanza impugnata è meramente apparente e non argomenta minimamente in ordine ai rilievi ed alle indagini difensivi.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) Quanto al primo motivo non c’è dubbio che l’indecifrabilità grafica della sentenza, quando non sia limitata ad alcune parole e non dia luogo a una difficoltà di lettura agevolmente superabile, è causa di nullità d’ordine generale a regime intermedio, perchè non solo si risolve nella sostanziale mancanza della motivazione ma in più determina una violazione del diritto al contraddittorio delle parti pregiudicando la possibilità di ragionata determinazione in vista dell’impugnazione e di un’efficace difesa" (cfr. Cas. sez. un. n. 42363 del 28.11.2006).

La redazione manoscritta della motivazione non è, però, di per sè motivo di nullità, dovendo comunque la "illeggibilità essere valutata caso per caso, apprezzata dalle parti e verificata dal giudice". (Cass. sez. 4^, n. 19826 del 9.3.2005).

La motivazione dell’ordinanza impugnata, scritta a mano, pur con qualche difficoltà di lettura di alcune parole, è assolutamente comprensibile nel suo testo "complessivo"; del resto anche il ricorrente, censurando le determinazioni del Tribunale ha mostrato di aver perfettamente inteso i passaggi e le argomentazioni del provvedimento medesimo.

3.2) In ordine al secondo motivo di ricorso va rilevato che l’art. 294 c.p.p., comma 3 è chiarissimo nel prevedere che il giudice, mediante l’interrogatorio, debba valutare se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275 e che debba, provvedere, a norma dell’art. 299, alla revoca a alla sostituzione della misura disposta.

L’emissione dell’ordinanza (di revoca o sostituzione) è prevista, quindi, soltanto nell’ipotesi in cui siano venute meno, a seguito dell’interrogatorio, le condizioni di applicabilità o le esigenze cautelari.

Laddove invece il quadro indiziario o le esigenze cautelari non siano mutati non vi è alcuna necessità di un’ordinanza confermativa di quella con cui è stata applicata la misura.

Il Tribunale ha rilevato correttamente che, nel caso di specie, non era emerso, a seguito dell’interrogatorio dell’indagato, alcun elemento di novità, essendosi il C. limitato a confutare gli addebiti.

Nè tale lineare e pacifica "lettura" dell’art. 294 c.p.p., comma 3 determina alcun profilo di incostituzionalità della norma.

A parte il fatto che il ricorrente non esplicita neppure le ragioni per cui una siffatta interpretazione sarebbe in contrasto con l’art. 111 Cost. e art. 13 Cost., comma 2 è del tutto evidente che le ragioni, per cui si è resa necessaria la restrizione della libertà personale, risultano già esplicitate nell’ordinanza applicativa della misura, sicchè, in assenza di "fatti nuovi", non è necessario "reiterarle". 3.3) In relazione al terzo motivo, va ricordato, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè di rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame.

Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all’esame del contenuto dell’atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall’altro, l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez. 6^, n. 2146 del 23.5.1995).

L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è, quindi, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1^, n. 1769 del 23.3.1995).

Sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di cassazione spetta solo il compito "…di verificare…. se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. sez. 4^, n. 22500 del 3.5.2007).

3.3.1) Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato che la gravità del quadro indiziario emerga indiscutibilmente dalle dichiarazioni della minore, esaminata approfonditamente dal pubblico ministero.

Nè può certamente parlarsi di inutilizzabilità di siffatte dichiarazioni per mancata osservanza dei protocolli previsti o di quanto stabilito dall’art. 398 c.p.p., comma 5 bis.

Lo stesso ricorrente riconosce che tale ultima disposizione riguarda l’incidente probatorio.

Quanto alle cautele consigliate dagli esperti in tema di esame del minore, è pacifico che la loro inosservanza non dia luogo nè a nullità nè ad inutilizzabilità delle dichiarazioni.

Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di esame testimoniale dei minorenni parti offese nei reati di natura sessuale, le cautele prescritte dalla cosiddetta Carta di Noto, pur di autorevole rilevanza nell’interpretazione delle norme che disciplinano l’audizione di detti soggetti, presentano carattere non tassativo, sicchè l’eventuale inosservanza di dette prescrizioni non comporta nullità dell’esame stesso" (cfr. Cass. pen. sez. 3^, n. 6464 del 14.12.2007).

Si tratta, invero, di semplici suggerimenti volti a garantire l’attendibilità delle dichiarazioni del minore e la protezione psicologica dello stesso, come, del resto, si legge nella premessa della Carta medesima (cfr. Cass. pen. sez. 3^, n. 20568 del 10.4.2008). Di per sè, quindi, la mancata osservanza non determina automaticamente la inattendibilità delle dichiarazioni del minore e tantomeno la nullità dell’esame o la sua inutilizzabilità.

Opinare diversamente significherebbe introdurre una ipotesi ulteriore (non prevista da alcuna norma) di nullità o inutilizzabilità.

La inattendibilità del minore sulla base della mancata osservanza del protocollo della Carta è, conseguentemente, affermazione astratta, priva di validità logico-giuridica.

E’ necessario, quindi, indicare gli errori di diritto o i vizi logici della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei minori nonostante la mancata osservanza di quel protocollo.

3.4) Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’istituto penitenziario competente perchè provveda a quanto stabilito dall’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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