T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 198 Comunicazione o notificazione dell’atto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l’avv.to P. De Blasi.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha impugnato la deliberazione consiliare n. 3 del 27 gennaio 1999, con la quale il Comune di Novoli ha approvato il Regolamento disciplinante l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).

La ricorrente, dopo aver precisato di essere concessionaria del servizio di distribuzione del gas nell’ambito del territorio comunale di Novoli, pur senza rubricare specifici motivi di ricorso, ha dedotto la illegittimità del provvedimento gravato sotto diversi profili e ne ha chiesto pertanto l’annullamento.

Si è costituito in giudizio il Comune di Novoli, contestando la fondatezza del proposto gravame e chiedendone la reiezione.

Con memoria depositata in data 29 ottobre 2010, la società I. s.p.a., dopo aver rappresentato di essere l’attuale concessionaria del servizio di distribuzione del gas nel Comune di Novoli in base ad un atto aggiuntivo al contratto originario di concessione (dal quale risulta che la concessionaria originaria, dopo essere stata trasformata in società per azioni, è stata fusa per incorporazione nella società I. s.p.a.) ha insistito per l’accoglimento del proposto gravame.

Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2010 la causa è stata posta in decisione.

1. Occorre premettere che il Comune di Novoli con il provvedimento impugnato ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 63, primo comma, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che consente ai Comuni di assoggettare, con apposito regolamento, l’occupazione del suolo pubblico al pagamento di un canone determinato in base a specifiche tariffe (C.O.S.A.P.), in luogo del pagamento della tassa per occupazione del spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.).

L’art. 63 del d.lgs. n. 446/1997 dispone poi, al 2° comma, lett. f), per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi, il regolamento comunale istitutivo del C.O.S.A.P. deve prevedere un canone determinato in misura forfetaria e commisurato al numero complessivo delle relative utenze (nei Comuni fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza).

Nel caso di specie, la ricorrente, dopo aver evidenziato che la convenzione stipulata con il Comune di Novoli prevede, allo scadere della concessione, la devoluzione al Comune di gran parte dell’impianto di distribuzione del gas e che l’art. 49 del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 dispone l’esonero dal pagamento della T.O.S.A.P. per le occupazioni effettuate con impianti adibiti a servizi pubblici per i quali è prevista la devoluzione gratuita alla amministrazione, si duole, sostanzialmente, del fatto che l’impugnato regolamento ha disposto l’applicazione del canone per occupazioni permanenti realizzate con cavi condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, senza prevedere alcuna clausola di esonero dal canone per le ipotesi di cessione gratuita degli impianti.

A sostegno della propria tesi, la ricorrente evidenzia che il regime del C.O.S.A.P. si pone i termini di alternatività rispetto a quello della T.O.S.A.P. per cui non potrebbero essere assoggettati al nuovo regime (quello del canone) occupazioni che nel regime precedente (quello della tassa) erano esonerati dal pagamento del tributo, in relazione alla prevista devoluzione della proprietà dell’impianto, allo scadere della concessione.

La tesi della ricorrente, per quanto non priva di una certa suggestività, non può essere condivisa.

Anzitutto, occorre effettuare alcune precisazioni in merito ai fatti dedotti dalla ricorrente.

La ricorrente assume di essere proprietaria di gran parte dell’impianto di distribuzione del gas e che al termine della concessione la proprietà dei medesimi sarà ceduta a titolo gratuito al Comune di Novoli.

La premessa non risulta corroborata dalla documentazione versata in atti.

In realtà, l’art. 2 della Convenzione sottoscritta dalla ricorrente in data 22 ottobre 1988 (rep. n. 706) stabilisce: "Il Comune acquisterà la proprietà a titolo gratuito dell’impianto di distribuzione del gas, così come risulta dal progetto esecutivo, limitatamente alla parte realizzata, registrata al libro lavori ed ancora esistente, con i contributi in conto capitale erogati secondo le norme vigenti" e che "la rimanente parte sarà invece rilevata dal Comune a stima industriale secondo i criteri previsti dal T.U. del 15.10.1925 n. 2578". Oltre a ciò, la predetta convenzione prevede, sempre all’art. 2, che, in caso di riscatto anticipato dell’impianto, "la presa di possesso dell’impianto medesimo da parte del Comune avverrà dopo il pagamento delle indennità definite in contraddittorio tra le parti".

Alcuna cessione gratuita degli impianti realizzati a spese della concessionaria è prevista a favore del Comune di Novoli, essendo l’acquisizione gratuita limitata agli impianti realizzati con contributi in conto capitale (per evitare, evidentemente, una illecita locupletazione da parte della concessionaria) ed essendo, di contro, espressamente prevista l’acquisizione onerosa da parte del Comune di Novoli della parte rimanente degli impianti.

Né a conclusioni diverse si può pervenire sulla base del richiamo, effettuato nella memoria depositata dalla ricorrente in data 29 ottobre 2010, all’art. 15, comma 5, del d.lgs. 23 maggio 2000 n. 164, che disciplina il regime transitorio nell’attività di distribuzione del gas naturale.

La disposizione richiamata dalla ricorrente stabilisce che ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere che cessano anticipatamente rispetto alla scadenza pattuita è riconosciuto un rimborso a carico del nuovo gestore (subentrante), calcolato anche in base al valore residuo di ammortamento degli investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente.

Orbene, detta disposizione, anziché supportare la tesi della ricorrente, ne evidenzia la insostenibilità. Se alla ricorrente deve essere riconosciuto, ex lege, al termine del regime transitorio disposto dall’art. 15 del d.lgs. n. 164/2000, un rimborso in base al valore di ammortamento degli impianti realizzati non si vede perché debba beneficiare anche della esenzione dal pagamento per l’occupazione delle aree pubbliche da parte degli impianti realizzati nel periodo di gestione.

Ciò detto, nel caso di specie, l’amministrazione comunale si è limitata a dare pedissequa applicazione all’art. 63, del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che, al 2° comma, lett. f), stabilisce l’ammontare del canone dovuto per le occupazioni permanenti effettuate (con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto) dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi, determinandolo in maniera forfetaria in relazione al numero complessivo delle relative utenze.

Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere ritenuto legittimo, in quanto pienamente conforme al dato normativo vigente.

Di ciò deve essere, evidentemente, consapevole la stessa parte ricorrente, tant’è che solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 63 del d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per la mancata previsione, quale causa di esonero dal pagamento del predetto canone, della cessione a titolo gratuito della proprietà degli impianti adibiti a pubblici servizi.

Secondo la ricorrente la nuova disciplina normativa, ponendo il regime del C.O.S.A.P. in rapporto di alternatività rispetto a quello della T.O.S.A.P., senza tuttavia prevedere le medesime cause di esenzione, determinerebbe una disparità di trattamento e costituirebbe una violazione del principio di eguaglianza, di cui all’art. 3 della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla ricorrente è manifestamente inammissibile, in quanto, come sopra evidenziato, la convenzione di concessione stipulata dalla ricorrente non prevede alcuna cessione gratuita al Comune di Novoli degli impianti realizzati a cura e spese della concessionaria, contenendo anzi pattuizioni di segno opposto.

Detta questione, a giudizio del Collegio, è anche manifestamente infondata, in quanto, in primo luogo, il canone per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, a differenza della T.O.S.A.P., costituisce un’entrata di natura concessoria, e non tributaria, in secondo luogo, in quanto i criteri di determinazione del canone dovuto dalle aziende erogatrici di servizi pubblici per le occupazioni permanenti delle aree pubbliche, sono stabiliti dal legislatore in maniera forfetaria (in base al numero delle utenze presenti sul territorio comunale), secondo parametri completamente diversi (e, quindi, non comparabili) rispetto a quelli previsti per la T.O.S.A.P. dal Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507.

2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente, dopo aver richiamato l’art. 52, secondo comma, del d.lgs. n. 446/1997, a norma del quale i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale, evidenzia che, nel caso di specie, il Comune di Novoli non avrebbe ottemperato all’obbligo di comunicazione di cui all’art.52 del d.lgs. n. 446/1997. A sostegno della rilevanza di quest’obbligo di comunicazione, la ricorrente richiama il quarto comma dell’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, a norma del quale il Ministero delle Finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti agli organi di giustizia amministrativa.

Nel costituirsi in giudizio l’amministrazione resistente ha evidenziato che l’obbligo di comunicazione, codificato dall’art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, non troverebbe applicazione nel caso di specie, trattandosi di un regolamento relativo ad un entrata non tributaria.

In merito alla questione de qua il Collegio fa rilevare quanto segue.

Il Supremo Consesso Amministrativo ha definitivamente chiarito che nessun dubbio può sussistere in merito alla necessità che tutti i regolamenti adottati dalle Province e dai Comuni relative alle entrate debbono essere tempestivamente comunicati, ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, al Ministero delle Finanze, senza che assuma rilievo la specifica natura delle entrate oggetto di disciplina regolamentare (Parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 14 luglio 1998 n. 815).

Ne consegue l’applicabilità anche ai regolamenti di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 446/1997 dell’obbligo di comunicazione sopra richiamato.

Ciò detto, il Collegio ritiene, tuttavia, che la violazione di quest’obbligo di comunicazione costituisca una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria, e non determini, di per sé, l’annullabilità del regolamento adottato dall’ente locale.

A favore di questa interpretazione depone, da un lato, il fatto che il legislatore non qualifica come perentorio il termine di trenta giorni entro il quale detta comunicazione deve essere effettuata, dall’altro lato, la considerazione che, in base al dettato normativo, la comunicazione di cui all’art. 52 del d.lgs. n.446/1997 sembra avere la mera finalità di consentire al Ministero delle Finanze la proposizione di un’eventuale impugnativa avanti agli organi di giustizia amministrativa.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Tuttavia, il Collegio in considerazione della novità della questione sollevata dalla ricorrente, ritiene che le spese di giudizio possano essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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