Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5211 Accertamento Imposta di successione Beneficio d’inventario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

1.- Dati del processo.

1.1.- I signori A., B., R. e D.L. S. ricorrono, con tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale dell’Emilia e Romagna, accogliendo l’appello dell’ufficio e riformando integralmente la sentenza di primo grado (n. 375/3/2002 della commissione tributaria provinciale di Modena), rigetta il ricorso presentato dai sunnominati contribuenti avverso l’avviso notificato il 20.6.2002, con cui l’ufficio di Carpi dell’agenzia delle entrate liquidava l’imposta relativa alla successione, apertasi il 4.2.2000, di D.L.E., calcolando detta imposta senza applicare le più favorevoli disposizioni previste dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 69,. 1.2.- L’agenzia delle entrate resiste mediante controricorso.

2.- Motivi del ricorso.

2.1.- I ricorrenti censurano la sentenza impugnata.

2.1.1.- col primo motivo, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per avere affermato, senza spiegare le ragioni, che la dichiarazione di successione doveva essere presentata, nel caso in esame, entro il 31.12.2000 – e che quindi ad essa non sarebbe applicabile la nuova normativa più favorevole -, nonostante fosse chiamato all’eredità anche un minorenne ( D.L.A.), che poteva accettarla soltanto con beneficio d’inventario;

2.1.2.- col secondo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 485, 487, 489, 320 c.c.; D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, per avere erroneamente ritenuto applicabili al minorenne le disposizioni contenute nell’art. 485 c.c., relative ad un chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari; e per avere, tenendo conto dei termini più brevi stabiliti da tale norma, ritenuto inapplicabile la normativa di favore alla successione ereditaria di cui si tratta;

2.1.3.- col terzo motivo, subordinato, ancora per violazione dell’art. 485 c.c., giacchè tale norma, quand’anche potesse ritenersi applicabile al minorenne, dovrebbe correttamente interpretarsi nel senso che il termine massimo per la presentazione della dichiarazione da parte del chiamato che sia nel possesso dei beni ereditari cadrebbe comunque, diversamente dall’opinione del giudicante a quo, in epoca posteriore al 31.12.2000, e quindi ne vigore della nuova normativa più favorevole.

3.- Decisione.

3.1.- Il ricorso per cassazione proposto da D.L.A., minorenne all’epoca dell’apertura della successione, è fondato, nei termini di ragione di seguito espressi, e deve essere accolto. Si deve quindi cassare, nei suoi confronti, la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, mediante accoglimento del ricorso introduttivo della lite proposto dal medesimo D.L.A. 3.2.- Il ricorso per cassazione proposto da D.L.B., D. L.R. e D.L.S. dev’essere dichiarato inammissibile.

3.1.1.- Le spese – dell’intero giudizio, nei confronti di D.L. A.; di questo giudizio di cassazione, nei confronti di D. L.B., D.L.R. e D.L.S. – debbono essere integralmente compensate per giusti motivi, ravvisati nell’obbiettiva mancanza di perspicuità del combinato disposto delle norme ( D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31; L. n. 342 del 2000, art. 69;

artt. 485 e ss. c.c.) che, stante la presenza di un minorenne fra gli eredi, ha reso particolarmente difficile l’individuazione della legge applicabile ratione temporis.

4.- Motivi della decisione.

4.1.- La L. n. 342 del 2000, art. 69, comma 15, stabilisce che le disposizioni (più favorevoli delle precedenti) in esso contenute, riguardanti l’imposta sulle successioni, "si applicano alle successioni per le quali il termine di presentazione delle relative dichiarazioni scade successivamente al 31 dicembre 2000". Il termine di presentazione della dichiarazione – secondo il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 1, nella versione vigente all’epoca – era di sei mesi dalla data di apertura della successione; quindi, essendosi aperta il 4.2.2000 la successione di cui si tratta, il termine normale di presentazione della dichiarazione sarebbe scaduto il 4.8.2000, quando le nuove disposizioni non erano ancora in vigore.

4.1.1.- Senonchè fra gli eredi era presente un minorenne, che non poteva accettare l’eredità se non con beneficio d’inventario ( art. 471 c.c.), e che quindi restava nella posizione pura e semplice di "chiamato all’eredità", esclusa ogni ipotesi di accettazione tacita, fino a quando, entro il termine della prescrizione, egli stesso o il suo rappresentante non avesse esercitato il diritto di accettare o di rinunziare all’eredità (Cass. un. 221 1/2007, 9648/2000, 7417/1999 ed altre precedenti). In tal caso, il citato art. 31, comma 2, lett. d) prevede che – se l’eredità è stata accettata entro il termine di sei mesi (come in effetti è accaduto, avendola il minorenne, debitamente autorizzato e rappresentato, accettata il 20.5.2000) – il termine per la presentazione della dichiarazione di successione inizia a decorrere non già dall’apertura della successione stessa (come accade normalmente) bensì "dalla scadenza del termine per la formazione dell’inventario", termine fissato dal codice civile, secondo diverse ipotesi (Cass. n. 3307/1983).

4.2.- Il termine (massimo) di legge normalmente stabilito per la formazione dell’inventario ha una decorrenza diversa (dall’apertura della successione o dalla notizia di devoluzione dell’eredità, nel primo caso; dalla dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, nei secondo caso), a seconda che il chiamato all’eredità sia nel possesso di beni ereditar ( art. 485 c.c.) o non lo sia ( art. 487 c.c.).

4.1.3.- Quando, però, il chiamato all’eredità sia un minorenne ( art. 489 c.c., per la parte che qui interessa), la giurisprudenza, condivisa dal collegio, si è costantemente espressa nel senso che debba applicarsi sempre e soltanto quest’ultima norma, in virtù della quale egli non s’intende decaduto dal beneficio d’inventario "se non al compimento di un anno dalla maggiore età"; a prescindere dal fatto che sia o non sia nel possesso di beni ereditari; così, ad es., Cass. n. 3307/1983, alquanto risalente ma chiarissima (con riferimento al D.P.R. n. 637 del 1972, art. 39, trasfuso poi nel D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31): e, inoltre,Cass. nn. 25666/2008, 9648/2000, 9142/1993, 4561/1988, 463/1973, 99/1972. 4.2 – Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto, entro i termini di ragione conseguenti alle suesposte puntualizzazioni. In particolare, con specifico riferimento ai singoli motivi di censura, si precisa quanto segue.

4.2.1.- Il primo motivo (par. 2.1.1) è fondato, per le ragioni dette al par. 4.1.3, nella parte in cui critica l’erronea ed apodittica, oltre che meramente implicita, affermazione che i tempi stabiliti per la dichiarazione di successione avessero subito nel caso concreto la contrazione – tale per cui il relativo obbligo sarebbe scaduto in data precedente all’entrata in vigore della nuova normativa fiscale dipendente dal fatto che il chiamato all’eredità era in possesso di beni ereditari; ignorando che tale disposizione non si applica al minorenne.

4.2.2.- Il secondo motivo (par. 2.1.2) è fondato per quanto di ragione, dovendosi ritenere – diversamente da quanto opina (peraltro senza rendere conto dei motivi del suo convincimento) la commissione regionale – che al minorenne chiamato all’eredità, quand’anche si trovi nel possesso di beni ereditari, l’unico termine finale (teorico) imposto per l’accettazione dell’eredità, necessariamente con beneficio d’inventario (v. ancora par. 4.1.3), è quello indicato, a tutti gli effetti, dall’art. 489 c.c. (un anno dopo il compimento della maggiore età). Si osserva, in particolare, che la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine semestrale (tale all’epoca, ora dodici mesi: L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 78, lett. c) utile per la dichiarazione di successione agli effetti fiscali, non è quella in cui l’inventario è effettivamente compiuto nella specie, il 16.6.2000, come riferisce l’agenzia controricorrente -, bensì quella coincidente con la "scadenza del termine per la formazione dell’inventario"; termine che nell’ipotesi concreta, di chiamato minorenne accettante l’eredità entro i sei mesi dall’apertura della successione, non è stabilito espressamente dalla legge; sicchè deve farsi coincidere con quello di un anno dal compimento della maggiore età, indicato dall’art. 489 c.c., oltre il quale il chiamato che non siasi conformato alle norme stabilite dagli articoli precedenti decade comunque dal diritto di accettare l’eredità con beneficio d’inventario (in tal senso la già citata Cass. n. 25666/2008).

4.2.3.- E’ peraltro da condividere anche la censura contenuta nel terzo motivo (par. 2.1.3), con riferimento all’erronea statuizione (implicita) che, applicando teoricamente l’art. 485 c.c., il termine finale per la presentazione della dichiarazione di successione agli effetti fiscali sarebbe scaduto in data precedente a 31.12.2000, quindi in epoca non utile per fruire delle più favorevoli disposizioni portate dalla L. n. 342 del 2000.

In effetti, trattandosi di minorenne, che non può accettare l’eredità se non con beneficio d’inventario, il termine di sei mesi per la dichiarazione al fisco decorrerebbe non dall’apertura della successione, bensì dalla scadenza di quello per la formazione dell’inventario ( D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 31, comma 2, lett. d);

e questo termine (per la formazione dell’inventario), nel caso contemplato dall’art. 485 c.c., è, in totale, di sei mesi, dovendosi tener conto della sua latitudine massima, comprensiva, per intuibili ragioni di equità, dell’eventuale ed ammissibile proroga (Cass. n. 13856/2010). Nè si potrebbe immaginare per il minorenne una condizione deteriore rispetto a quella riservata all’adulto che sia nel possesso di beni ereditari.

In definitiva, sommando i due termini semestrali – il secondo decorrente dalla data in cui spira il primo -, l’obbligo di dichiarazione di successione, ai fini della relativa imposta, sarebbe scaduto un anno dopo l’apertura di essa, cioè il 4.2.2001, allorchè le nuove disposizioni di legge erano in vigore.

4.3.- Il ricorso per cassazione presentato dalle signore B., R. e D.L.S., maggiorenni al momento dell’apertura della successione, è inammissibile perchè nessuna censura o richiesta è stata proposta con specifico riferimento alla loro posizione, evidentemente diversa da quella del coerede minorenne, anche perchè non si deduce che abbiano accettato l’eredità con beneficio d’inventario.

Invero, il fatto che la dichiarazione di successione non si considera omessa, se uno solo dei soggetti obbligati l’abbia presentata ( D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 28, comma 4), non comporta automaticamente l’estensione a tutti gli obbligati dei vantaggi, dipendenti da jus superveniens, connessi alla posizione di colui che legittimamente fruisce di un termine massimo più lungo, perchè accettante con beneficio d’inventario, rispetto a quello degli altri.

5.- Dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso proposto da D.L.A., cassa la sentenza impugnata in relazione al medesimo e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della lite da lui proposto e compensa integralmente le spese dell’intero giudizio. Dichiara inammissibile il ricorso per cassazione proposto da D.L. B., D.L.R. e D.L.S., e compensa integralmente, in relazione ad esse, le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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