Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5210 Condono

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G V, che ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

1.- Dati del processo.

1. 1.- La signora C.L. ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la commissione tributaria regionale della Lombardia rigetta – opinando diversamente da quanto aveva deciso la commissione tributaria provinciale – il ricorso proposto dalla contribuente contro il diniego di definizione agevolata ( L. 27 dicembre 2002, n. 289, ex art. 16,) della lite pendente davanti alla stessa commissione regionale, avente ad oggetto l’avviso, notificato il 26.6.2000, di liquidazione dell’imposta di successione sul patrimonio relitto dal marito, D.F.F., deceduto in data 8.3.2000.

I.2.- L’agenzia delle entrate ed il ministero dell’economia e delle finanze resistono mediante controricorso.

2.- Questione pregiudiziale.

2.1.- Il ricorso per cassazione proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze ed il controricorso del medesimo sono inammissibili, per difetto di legittimazione processuale, dal momento che esso ministero – cui è succeduta l’agenzia delle entrate, a far data dal 1.1.2001, anteriore a quella di deposito dell’atto d’appello (22.7.2003) – s’intende tacitamente estromesso dal relativo giudizio, svoltosi nei soli confronti dell’agenzia delle entrate, ufficio di Piombino (Cass. n. 9004/2007).

2.1.1.- Le relative spese di giudizio debbono essere interamente compensate fra le parti, essendosi formata la giurisprudenza citata in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

3.- Motivi del ricorso.

3.1.- La ricorrente censura la sentenza impugnata.

3.1.1.- col primo motivo, per violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, per avere ritenuto tale norma, dettata per la definizione agevolata (condono) di talune controversie tributarie, non applicabile ad una lite avente ad oggetto l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione, frutto di "mero calcolo di elementi dichiarati dal contribuente" e non contenente dati impositivi "discutibili";

3.1.2.- con gli altri quattro motivi, rispettivamente, per:

– omessa motivazione su una eccezione (era stato lo stesso ufficio a suggerire l’opportunità del condono);

– erroneità del giudizio d’incompetenza della commissione tributaria provinciale a decidere sulla domanda di condono;

– giudizio peraltro precluso dal fatto che tale presunta incompetenza non era stata eccepita da controparte in primo grado;

– "omessa motivazione", per non avere la commissione regionale "pronunciato su improcedibilità dell’appello… in quanto carente degli elementi essenziali previsti per l’identificazione dell’appellante" agenzia delle entrate.

4.- Decisione.

4.1.- Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe gli altri motivi. In accoglimento del ricorso, si deve quindi cassare la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito, mediante accoglimento de ricorso proposto dalla contribuente contro il diniego di definizione agevolata della lite. compensate fra le parti per giusti motivi, ravvisati nel fatto che, in epoca precedente all’introduzione del presente ricorso, la giurisprudenza di legittimità era sostanzialmente contraria all’applicabilità del condono (concesso anche da leggi precedenti a quella n. 289/2002) a controversie concernenti gli avvisi di liquidazione dell’imposta di successione (cfr. Cass. nn. 18015/2005, 18046/2002).

5.- Motivi della decisione.

5.1.- La ricorrente impugnò l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione notificatole il 26.6.2000, ottenendo dalla commissione provinciale il riconoscimento che l’asse ereditario originariamente denunziato doveva essere ridotto, in considerazione del fatto che i beni dichiarati (con dichiarazione poi corretta) appartenevano pro quota a lei medesima, in costanza di comunione legale dei beni col defunto coniuge; che dunque, limitatamente alla propria quota, non erano caduti in successione ereditaria.

5.1.1.- In pendenza dell’appello proposto dall’agenzia delle entrate, la ricorrente presentò istanza di definizione agevolata della lite, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, e poi impugnò il diniego oppostole dall’ufficio con ricorsi contemporaneamente diretti alla commissione tributaria regionale, davanti alla quale pendeva il giudizio di merito, ed alla commissione provinciale.

5.1.2.- Quest’ultima accolse il ricorso, con sentenza appellata dall’agenzia; quindi la commissione regionale, riunito al processo sull’istanza di condono ad essa direttamente proposta quello contro la sentenza di primo grado ammissiva del condono medesimo – ed apparentemente anche il processo pendente in appello sul merito dell’avviso di liquidazione -, dichiarò l’incompetenza (sic) della commissione provinciale a provvedere sul ricorso della contribuente avverso il diniego di condono; esaminò l’identica istanza proposta direttamente ad essa e la rigettò, avendo ritenuto che gli avvisi di liquidazione non possano formare oggetto di condono. Nulla dispose sul merito della lite, nonostante che dall’epigrafe e dalla parte narrativa della sentenza risulti che era stata appellata anche la sentenza di accoglimento della domanda di riduzione dell’asse ereditario, tenuto conto della comunione legale dei beni già esistente fra i coniugi.

5.2.- Tanto premesso, si deve esaminare ed accogliere il primo motivo di ricorso (par. 3.1.1), con cui la sentenza della commissione regionale è censurata per aver ritenuto inapplicabile il condono al caso di specie.

5.2.1.- Il collegio – pur condividendo sostanzialmente l’opinione che non sia ipotizzarle una lite pendente, ai sensi e per gli effetti della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 3, lett. a), quando l’atto impugnato si risolva in una mera liquidazione d’imposta sulla base della volontà espressa dal contribuente, senza esercizio di poteri autoritativi, non essendo tale atto inquadrarle neppure nella categoria residuale costituita da ogni altro atto di imposizione (così, ad es., nel caso di liquidazione di una dichiarazione integrativa presentata in base ad una legge precedente: Cass. n. 6663/2006; o nel caso di mera applicazione di parametri a valori non più modificabili, perchè necessariamente corrispondenti alla richiesta formulata dallo stesso soggetto obbligato: Cass. nn. 4566/2010, 11143/2006, 7789/2006) – intende dare continuità al principio per cui anche la lite avente ad oggetto un avviso di liquidazione può essere definita in modo agevolato, ai sensi della norma citata, ogniqualvolta la liquidazione non rappresenti l’atto conclusivo di un sub-procedimento che presuppone l’avvenuta definizione di ogni questione in ordine alla debenza dell’imposta (Cass. n. 5356/2006), ma anzi il giudizio investa i presupposti e le condizioni di legittimità della liquidazione; sicchè l’avviso di liquidazione costituisca l’unico atto con cui l’amministrazione esercita il potere impositivo nei confronti del contribuente, previa valutazione della congruità dei valori dichiarati o – come nel caso di specie – di spettanza o non spettanza di legittime decurtazioni dell’asse ereditario: valutazioni e decisioni che conferiscono generalmente all’avviso di liquidazione dell’imposta di successione il carattere di atto impositivo (in tal senso, Cass. nn. 11753/2009, 18840/2006, 13185/2007, 8866/2006, 8579/2006, 8275/2006, 6188/2006, 2962/2006).

5.2.2.- Per la ragione suesposta, la sentenza impugnata deve essere annullata e, decidendo la causa nel merito, in accoglimento del ricorso proposto contro il diniego di condono, la contribuente deve essere ammessa alla definizione agevolata della lite concernente l’avviso di liquidazione dell’imposta di successione a lei notificato.

5.3.- Tutti gi altri motivi (par. 3.1.2) sono evidentemente assorbiti.

6.- Dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso proposto contro il ministero dell’economia e delle finanze e compensa interamente fra le parti le relative spese. Accoglie il primo motivo del ricorso contro l’agenzia delle entrate, assorbiti gli altri quattro motivi; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, accoglie il ricorso proposto dalla contribuente contro il diniego di definizione agevolata della lite. Compensa integralmente fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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