Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5208 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con avviso n. (OMISSIS), notificato alla W T s.r.l. in liquidazione il 22.11.2001, l’Ufficio di Modena dell’Agenzia delle Entrate, sulla base di p.v.c. della Guardia di Finanza in data 10.4.2001 che, ritenendo la World Trading partecipe di un fittizio giro di affari, realizzato con la partecipazione anche di altre società cd. cartiere, al fine di frodare il Fisco, rilevava irregolarità formali nella contabilità della società, e operava una serie di specifiche contestazioni, per effetto delle quali, parallelamente alla rettifica della dichiarazione IVA, accertava induttivamente ai fini IRPEG e ILOR per l’anno 1996 maggiori redditi rispetto a quanto dichiarato.

La società impugnava l’avviso di rettifica dinanzi alla C.T.P. di Modena, contestandone la fondatezza., sostenendo l’effettività di tutte le operazioni commerciali contabilizzate e dichiarandosi totalmente estranea rispetto ad eventuali irregolarità da altri commesse, ma il giudice adito accoglieva solo parzialmente il ricorso, escludendo i maggiori ricavi non contabilizzati, così come calcolati sull’importo dell’IVA asseritamente pagata alla società cartiera, ma confermando per il resto l’accertamento dell’Ufficio.

Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponevano appello dinanzi alla C.T.R. dell’Emilia Romagna, in via principale la contribuente, che, invocando anche la pronuncia assolutoria nel frattempo intervenuta nei confronti del suo amministratore in sede penale, lamentava il mancato integrale annullamento dell’atto impugnato, e in via incidentale l’Ufficio, che censurava l’accoglimento parziale del ricorso della contribuente, ma il giudice del gravame, con sentenza n. 29/1/2005 depositata il 30.3.2005 rigettava entrambi gli appelli, compensando le spese di giudizio.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza proponeva ricorso la World Trading, notificato il giorno 11.5.2006 all’Ufficio di Modena dell’Agenzia delle Entrate, e il successivo 17.5 alla sede centrale dell’Agenzia, articolando due motivi.

Nessuna difesa svolgeva nel giudizio di legittimità la parte intimata.
Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso principale la società denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su punti decisivi della controversia; omessa valutazione del giudicato penale; violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura, così come articolata, con espresso riferimento unicamente all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è da ritenersi, nonostante il richiamo, tra l’altro infondato, alla violazione dell’art. 112 c.p.c., rivolta a denunciare esclusivamente il vizio di motivazione della sentenza impugnata, e in tali termini va pertanto esaminata.

Con essa la ricorrente, premesso che sui fatti oggetto del p.v.c. della Guardia di Finanza in data 10.4.2001, è intervenuta nelle more dello svolgimento del processo tributario, sentenza penale del G.I.P. di Modena n. 597/03 del 10.11.2003 che ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti dei legali rappresentanti della World Trading s.r.l. "perchè il fatto non sussiste", e che tale circostanza è stata immediatamente rappresentata già al giudice del gravame, contesta l’insufficienza della motivazione della sentenza della C.T.R., per giungere a conclusioni diverse da quelle enunciate dal giudice penale. E ritiene in particolare tali conclusioni prive di fondamento, e comunque non adeguatamente motivate, per aver il G.I.P. con la sua sentenza espressamente: 1) accertato l’effettivo pagamento alle cd. società "cartiere" dei corrispettivi dovuti per la merce "comprensivi dell’importo Iva"; 2) ritenute effettive le vendite effettuate ai soggetti aventi sede a (OMISSIS) o in altri Paesi UE, perchè la circostanza che le stesse fossero, in realtà, destinate ad operatori nazionali non risultava in alcun modo provata.

A questo riguardo la ricorrente riconosce che nella sentenza impugnata i giudici del gravame hanno dichiarato "di aver doverosamente considerato l’esito assolutorio del processo penale parallelo", ma lamenta aver essi ritenuto sufficiente, ai fini del rigetto del ricorso, "il principio di prova" che sussisteva e che in ambito tributario merita apprezzamento.

Tanto premesso, ritiene questa Suprema Corte che il motivo così come articolato è tale da risultare inammissibile.

Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata l’Agenzia delle Entrate nel caso di specie ha rilevato, sulla base del più volte citato p.v.c. della Guardia di Finanza, talune irregolarità nella contabilità della contribuente, conseguenti tra l’altro all’utilizzo di fatture IVA per operazioni inesistenti, idonee a giustificare D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 2, lett. d), un accertamento induttivo dei suoi redditi d’impresa nei termini nell’atto stesso precisati.

Tali irregolarità risultano accertate sul presupposto della partecipazione della società ad un complesso sistema di frode fiscale, fondato sull’utilizzo di fatture emesse per operazioni inesistenti. In particolare la World Trading avrebbe assunto il ruolo di cd. "società filtro", destinata ad apparire acquirente di merci di provenienza estera ma formalmente fatturate da cd. "società cartiere", e cioè società prive di qualsivoglia struttura commerciale, gestite da soggetti che si limitano ad emettere fatture nei confronti di altro operatore nazionale, al fine di consentire a quest’ultimo di contabilizzare la merce a lui pervenuta come merce nazionale, con la conseguente possibilità, per la società acquirente, di contabilizzazione di IVA a credito per somme in realtà mai effettivamente corrisposte a tale titolo alla società cartiera.

Come emerge dalla sentenza di appello, l’ipotesi investigativa così formulata dalla G. d. F. e recepita nell’avviso di rettifica in discussione (che secondo quanto riportato in ricorso, avrebbe riguardato anche la vendita fittizia di merci da parte della contribuente in favore di soggetti aventi sede in (OMISSIS) o altri Paesi UE), è risultata poi provata sulla base di una serie di indizi, e così in particolare: 1) per non disporre la W T di alcuna struttura commerciale, nè di locali, di dipendenti, di mezzi e beni strumentali; 2) per essersi potuto accertare che lo spedizioniere utilizzato per il trasporto delle merci aveva effettuato movimenti per conto della W, che sono risultati "totalmente divergenti dai documenti fiscali che venivano posti in essere"; 3) per essere le circostanze di cui innanzi risultate confermate anche da conformi dichiarazioni rese ai verbalizzanti "da un dipendente della ditta". E hanno trovato inoltre riscontro in "precise ricostruzioni contabili", contestate solo in maniera estremamente generica dalla contribuente.

A fronte di questa situazione fattuale la ricorrente si difende assumendo la sua estraneità ad eventuali irregolarità da altri commesse e la effettività delle operazioni risultanti dalle sue scritture contabili, ed invoca a sostegno del suo assunto la sentenza del GIP di Modena, e gli accertamenti che sarebbero in essa contenuti, lamentando le diverse conclusioni alle quali sarebbe immotivatamente pervenuto il giudice tributario.

Orbene a questo riguardo questa Suprema Corte non può esimersi dal rilevare che in relazione alla censura in esame il ricorso risulta privo di autosufficienza, avendo omesso la ricorrente di trascrivere in esso quanto meno le parti più significative della sentenza penale, compresi i capi d’imputazione, eventualmente utili ai fini di verificare i limiti degli accertamenti effettivamente svolti in quella sede processuale, e la loro altrettanto eventuale rilevanza nel presente giudizio. La qual cosa soprattutto è a dirsi per quanto relativo alla seconda delle circostanze ipoteticamente accertate in sede penale (vendita di merci a soggetti aventi sede in (OMISSIS) o altri Paesi UE), con riferimento alla quale l’omissione rilevata risulta totale non contenendo il ricorso in nessuna sua parte la trascrizione per estratto di passaggi della sentenza penale specificamente riferibili alla fattispecie oggetto della citata circostanza. In proposito costante è la giurisprudenza di legittimità nel senso che la parte che intenda in sede di legittimità denunciare l’erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito ha l’onere, a pena di inammissibilità del motivo di censura, di riprodurre nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza del medesimo, il documento nella sua integrità (v. Cass. SS.UU. sent. 16.6.2003, n. 9561; cfr. Cass. 25.8.2006, n. 18506, secondo la quale: "Qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione"; cfr. ancora Cass. 28.2.2006, n. 4405; 10.8.2004, n. 15412).

E ciò tanto più è vero nel caso di specie se si considera che, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, pacifico deve ritenersi che giammai la pronuncia penale potrebbe essere invocata per assumere forza di giudicato nel presente giudizio. In proposito giova ricordare che ai sensi dell’art. 654 c.p.p. che ha implicitamente abrogato il D.L. n. 429 del 1982, art. 12 (convertito nella L. n. 516 del 1982), successivamente espressamente abrogato dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 25, l’efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poichè in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova, mentre dall’altro possono anche valere presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Nessuna automatica autorità di cosa giudicata può quindi attribuirsi, nel separato giudizio tributario, alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’A.F. ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente. Ne consegue che il giudice tributario non può limitarsi a rilevare l’esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all’azione accertatrice del singolo ufficio, ma, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ( art. 116 c.p.c.) deve in ogni caso verificare la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare (v. da ultimo Cass. 17.2.2010, n. 3724; Cass. 24.5.2005, n. 10945).

La qual cosa è appunto quanto concretamente avvenuto nel caso di specie nel quale il giudice tributario non ha affatto ignorato la sentenza penale, ma ha affermato, sulla base di un percorso logico- giuridico assolutamente esauriente e corretto perchè fondato su specifici elementi indiziari, di poter ritenere realizzatesi le irregolarità contestate, e pertanto legittimamente aperta la strada all’accertamento induttivo notificato dall’Ufficio.

Con il secondo motivo deduce la ricorrente il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, errata e contraddittoria valutazione delle risultanze del p.v.c. posto a base dell’accertamento, violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Premesso anche in questo caso quanto in relazione al precedente motivo affermato in ordine all’unicità del vizio denunciato, osserva questa Suprema Corte che con la censura in esame la ricorrente ha inteso censurare il difetto di motivazione della sentenza con riferimento a quanto in questa affermato in ordine al valore indiziante delle circostanze riportate nel p.v.c. della G.d.F. relativamente all’indisponibilità da parte della società di alcuna struttura commerciale, di dipendenti, di mezzi e beni strumentali, e alle "informazioni assunte da un dipendente della ditta". Secondo la contribuente, invero, nel p.v.c. in questione le circostanze di cui trattasi non sarebbero state riferibili alla World Trading, ma ad altra società.

La censura, tra l’altro ancora una volta non autosufficiente perchè non formulata con l’integrale trascrizione del p.v.c. è inammissibile tendendo ad un diverso apprezzamento delle prove, non consentito al giudice di legittimità. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, infatti: "Nel giudizio di cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una sua diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono pertanto risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di merito" (v. Cass. 30.3.2007, n. 7972; 22.2.2006, n. 3881). Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pertanto si configura solamente quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione, non consistendo nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (cfr. Cass. 11.5.2007, n. 10847; 16.1.2007, n. 828; 20.10.2005, n. 20322).

Dall’applicazione degli esposti principi discende inevitabilmente l’inammissibilità nel caso in esame del motivo così come articolato. Nè a diversa conclusione potrebbe giungersi con riferimento a quanto da ultimo dedotto in ricorso, sempre nell’ambito del motivo in esame, per censurare come "apodittica" l’affermazione della C.T.R. relativa alla "estrema genericità delle contestazioni formulate dalla ricorrente", ed ancora per denunciare la carenza di motivazione della sentenza in relazione al vizio dell’avviso di accertamento conseguente alla acritica ricezione del contenuto del p.v.c. elevato dalla G.d.F. Trattasi invero di critiche assolutamente generiche, che per un verso non soddisfano in maniera adeguata l’esigenza di autosufficienza del ricorso per quanto relativo alle contestazioni formulate dalla contribuente alle precise ricostruzioni contabili delle quali da atto la sentenza, mentre per altro verso non considerano adeguatamente il valore probante dell’ampio panorama indiziario posto a base dell’accertamento prima, e della sentenza poi, nè precisano quali aspetti di criticità, alla luce di quegli elementi probatori, possano mai ancora residuare in ordine alle irregolarità accertate dal giudice di merito, e soprattutto in ordine ai maggiori redditi accertati in via induttiva, che, giova ancora una volta ripeterlo, costituiscono, l’unico vero oggetto del provvedimento in questa sede impugnato.

Il ricorso deve dunque essere rigettato.

Nulla è dovuto per spese non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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