Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-02-2011, n. 3862 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.L. proponeva personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Marano il 26 ottobre 2009, quale giudice dell’esecuzione, con la quale veniva rigettata la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di un manufatto abusivo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli relativamente alla sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione Distaccata di Marano, irrevocabile dal 4 novembre 2003.

Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione alla L. n. 326 del 2003, art. 32 lamentando che il Giudice dell’esecuzione, preso atto della pendenza, presso la competente amministrazione comunale, della procedura di condono per il manufatto da demolire, dopo aver chiesto inutilmente notizia alla predetta amministrazione circa l’esito della procedura, ritenuti incerti i tempi di definizione della pratica, aveva rigettato l’incidente d’esecuzione proposto.

Insisteva, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

In data 11 gennaio 2011, la difesa del R. depositava memoria scritta nella quale, richiamando il contenuto del ricorso, forniva ulteriori puntualizzazioni rilevando la carenza della motivazione nella parte in cui il provvedimento impugnato valutava il possibile esito della domanda di condono e che l’inerzia della pubblica amministrazione nel rilasciare la sanatoria non poteva farsi ricadere sul richiedente.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi manifestamente infondati.

Va preliminarmente osservato che l’unico motivo di ricorso riguarda la violazione di legge e non anche il vizio di motivazione cui viene fatto cenno nella memoria depositata successivamente e, pertanto, entro tale ambito deve essere contenuto il giudizio di questa Corte.

Ciò posto, si osserva che il Giudice dell’esecuzione ha correttamente negato la revoca o la sospensione dell’esecuzione.

Come ricordato, infatti, nel provvedimento impugnato, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel non ritenere possibile la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione conseguente a sentenza irrevocabile, sulla base della mera pendenza di una richiesta di condono.

Si è altresì precisato che è del tutto irrilevante, ai fini della decisione, la possibilità dell’eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili (Sez. 3^, n. 16686, 20 aprile 2009; Sez. 3^, 42978,21 novembre 2007).

Nella fattispecie, il Giudice ha effettuato le dovute verifiche, riscontrando l’assenza di possibili cause impeditive dell’espletamento della procedura di esecuzione dopo aver inutilmente richiesto notizie all’amministrazione comunale circa lo stato della pratica, notizie che neppure il ricorrente, come emerge dal ricorso, è stato in grado di ottenere.

Tale evenienza è stata correttamente valutata, anche alla luce della tipologia e delle dimensioni del manufatto, come elemento prognostico sfavorevole circa la pronta definizione della procedura di sanatoria che la L. n. 326 del 2003 esclude, ad esempio, per le nuove costruzioni aventi natura non residenziale, per gli abusi eseguiti in zona sottoposta a determinati vincoli, per quelli eccedenti una determinata volumetria.

Il provvedimento è pertanto del tutto immune dai vizi denunciati.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in Euro 1000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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