Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-02-2011, n. 3861 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Dr. STABILE Carmine, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza in data 16.10.2009 il G.E. del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Afragola, rigettava la richiesta di annullamento dell’ingiunzione a demolire emessa dal P.M. e di cui alla sentenza del 25.10.2005, irrevocabile il 16.12.2005, nei confronti di D.L. A..

Ricorrono per Cassazione B.G., B. P., B.A. e B.C. denunciando la inosservanza e/o erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale.

La morte di D.L.A., ritenuta responsabile dell’abuso edilizio, estingue ai sensi dell’art. 171 c.p., oltre la pena principale, anche le pene accessorie (tale deve ritenersi l’ordine di demolizione).

Risulta, inoltre, provato che l’opera è stata acquisita al patrimonio comunale, per cui il giudice penale non può sostituirsi alla P.A. fino a quando non sia stato esaurito l’iter amministrativo (e cioè fino a quando non abbia deliberato in ordine alla demolizione dell’opera o alla sua conservazione per prevalente interesse pubblico).

2) Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1) L’ordine di demolizione costituisce atto dovuto in quanto obbligatoriamente previsto, dalla normativa in vigore, in relazione alle opere abusivamente realizzate.

Tale sanzione, pur formalmente giurisdizionale, ha natura sostanzialmente amministrativa di tipo ablatorio che il giudice deve disporre, non trattandosi di pena accessoria nè di misura di sicurezza, perfino nella sentenza applicativa di pena concordata tra le parti ex art. 444 c.p.p. a nulla rilevando che l’ordine medesimo non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti.

L’ordine di demolizione, infatti, essendo atto dovuto, non è suscettibile di valutazione discrezionale ed è sottratto, conseguentemente, alla disponibilità delle parti; di tale obbligatoria sanzione l’imputato, pertanto, deve tener conto anche nel l’operare la scelta del patteggiamento, (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3^, n. 3123 del 28.9.1995; conf. Cass. sez. 3^, n. 2896 del 13.10.1997; cass. sez. 3^, n. 3107 del 25.10.1997).

L’ordine di demolizione, inoltre, non viene disposto dall’a.g. in supplenza dell’autorità amministrativa.

La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo superato tale impostazione, avendo ritenuto che anche il giudice "è garante della tutela assicurata dalla legislazione urbanistica e che a tale tutela si riconnette l’attribuzione di un autonomo potere di emettere provvedimenti ripristinatori specifici, qualora perduri la situazione di illegalità offensiva dell’interesse protetto dalla norma penale violata e ciò anche quando l’autorità amministrativa non sia rimasta inerte, ma abbia essa stessa adottato provvedimenti analoghi per eliminare l’abuso edilizio". 2.1.1) Non avendo l’ordine di demolizione natura di sanzione penale, non può certamente ipotizzarsi l’estinzione dello stesso ai sensi dell’art. 171 c.p..

2.2) Per giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio indisponibile del comune non è incompatibile con l’ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal Pubblico Ministero, potendosi ravvisare un’ipotesi di incompatibilità soltanto se la deliberazione consiliare abbia statuito di non dover demolire l’opera acquisita ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive, (ex plurimis Sez. 3^,A n. 1904 del 18.12.2006: n. 4962 del 28.11.2007; n. 37120 del 08/07/2003 Rv. 226321; Sez. 3^, n. 26149 del 09/06/2005 Rv.

231941; Sez. 3^, n. 37120 del 11/05/2005 Rv. 232174).

L’acquisizione gratuita, in via amministrativa, è finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l’ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo: il destinatario di tale ordine, a fronte dell’ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l’acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all’ingiunzione medesima allorquando il Consiglio Comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive.

Ove il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell’opera, il procedimento sanzionatorio amministrativo (per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali) ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile".

Nel caso di specie pacificamente non risulta adottata alcuna delibera da parte del Consiglio Comunale.

2.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle Ammende della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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