T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 170 Atti amministrativi Concessione per nuove costruzioni Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

a) i coniugi P.C. ed E.I. ottenevano dal Comune di Oria il rilascio dei permessi di costruire n. 209 del 23 dicembre 2004 (relativo all’ampliamento di un vano seminterrato ed all’innalzamento di un muro di confine) e n. 21 del 31 gennaio 2006 (relativo alla sanatoria di un vano scala e di un ripostiglio).

b) con ordinanza n. 54/2006, tuttavia, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale, acquisito dagli stessi ricorrenti un rilievo sullo stato dei luoghi, osservava:

– che la "situazione rappresentata negli allegati grafici dei progetti presentati è difforme dall’effettivo stato dei luoghi esistente in prossimità del confine con proprietà FanelliCariolo";

– che, in particolare, "sulla parete dell’immobile di proprietà FanelliCariolo che si affaccia sul cortile a confine con la proprietà C.- I. esistono balconi con affaccio e non delle semplici pensiline come riportate sul progetto approvato";

– che dunque "i permessi di costruire innanzi richiamati (quelli citati in precedenza, ndr) sono stati rilasciati sulla base di una rappresentazione dello stato dei luoghi inesatta e incompleta", e che la "realizzazione delle opere in argomento (innalzamento del muro di confine, costruzione di un ripostiglio e costruzione di un vano scala) determinerebbe una violazione delle distanze legali (m. 3) che devono essere misurate, in questo caso, dallo sporto dei balconi" (Ord. 54 del 29 giugno 2006).

c) con la medesima richiamata determinazione, quindi, il Dirigente annullava in autotutela i due permessi di costruire e ingiungeva la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere realizzate.

2.- Veniva dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

A) Violazione di legge per mancanza del parere della Commissione Edilizia.

B) Violazione di legge e, in specie, degli artt. 869 e 873 del codice civile e delle norme del Piano di Fabbricazione relative alle distanze nella zona omogenea "B".

C) Eccesso di potere per violazione dei principi di logica e imparzialità.

3.- Costituitisi in giudizio, i controinteressati chiedevano il rigetto del ricorso sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

4.- All’udienza del 9 dicembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

5.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che di seguito si esporranno.

6.- Deve osservarsi, anzitutto, che l’ordine di demolizione di opere edilizie, costituendo atto dovuto in presenza di determinati presupposti, non necessita dell’apporto consultivo della Commissione edilizia (cfr. T.a.r. Puglia Lecce, III, 10 settembre 2007, n. 3150): nel caso di specie, peraltro, esso del tutto consequenzialmente seguiva al ritiro in autotutela dei due citati permessi di costruire, costituendone in definitiva effetto necessitato.

6.1 Nel merito, quindi, depurato da tutti i motivi di contenzioso esistenti tra le parti, l’oggetto di questo giudizio è costituito dalla decisione in ordine all’esistenza di un affidamento qualificato dei ricorrenti al mantenimento della situazione creata dal rilascio dei provvedimenti abilitativi n. 209/04 e n. 21/06.

Sul punto deve osservarsi che il provvedimento in autotutela era, come già scritto, motivato in fatto dalla esistenza nei luoghi di una situazione diversa rispetto a quella prospettata dalle parti private nelle istanze di permesso di costruire: in tali casi, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa (T.a.r. Basilicata Potenza, I, 18 ottobre 2008, n. 643; T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 5 febbraio 2008, n. 129), "l’Amministrazione può procedere all’annullamento d’ufficio senza esternare alcuna particolare ragione d’interesse pubblico e senza tenere conto dell’affidamento ingeneratosi nel privato, non potendo quest’ultimo fondare alcun legittimo affidamento in ordine alla persistenza di un titolo ottenuto attraverso l’induzione in errore dell’ente pubblico".

Nel nostro ordinamento, d’altronde, non esiste un "obbligo generalizzato del Comune di procedere a sopralluogo per accertare la reale esistenza dei luoghi in ogni pratica amministrativa sottoposta alla sua attenzione; i provvedimenti che sono rilasciati senza questa verifica diretta dei luoghi e sulla base della sola rappresentazione degli stessi fornita dalla parte si intendono pertanto rilasciati con una clausola implicita rebus sic stantibus, e possono senz’altro essere annullati o revocati nel momento in cui si verifica l’esistenza di una situazione diversa da quella descritta dalla parte senza il bisogno di effettuare ulteriori motivazioni sulla ponderazione tra interessi pubblici e privati (cfr. T.a.r. Lombardia Milano, II, 10 dicembre 2008, n. 5749; sul punto anche Cons. Stato, IV, 12 marzo 2007, n. 1189: "occorre una specifica comparazione fra l’interesse pubblico e quello privato solo nel caso in cui l’annullamento in via di autotutela della concessione edilizia discenda da errori di valutazione dovuti all’Amministrazione pubblica; detta comparazione non occorre invece quando l’annullamento sia derivato da comportamenti del soggetto privato che hanno indotto l’Amministrazione ad emanare un atto risultato, poi, illegittimo").

6.2 Nel caso in esame, appunto, i ricorrenti, pur svolgendo una serie di articolate considerazioni in tema di distanze legali, in specie tese a sostenere la violazione delle medesime da parte dei frontisti controinteressati -questioni rispetto alle quali pende giudizio avanti all’A.G.O. e che rimangono estranee al thema decidendum di questa causa, non dimostrano, ma in definitiva neppure concretamente deducono, alcuna erroneità nelle valutazioni che portavano il Comune all’emissione dell’impugnato provvedimento.

Non si contesta, in definitiva, nel ricorso, il dato di partenza assunto dalla p.a., e cioè l’esistenza nei luoghi di una situazione fattuale diversa rispetto a quella prospettata dai ricorrenti con le predette istanze: essendo tale discrasia, per quanto prima scritto, sufficiente a giustificare l’intervento in autotutela -indipendentemente, si ripete, dal "merito" delle questioni in tema di distanze, il ricorso deve dunque essere respinto.

7.- Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità delle questioni in esame, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1577/2006 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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