T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 165 Indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – I ricorrenti sono militari della Guardia di Finanza, in possesso di specializzazione quali operatore Marconista Telescriventista, a parte il sig. T che ha la qualifica di Radiomontatore; gli stessi sono impiegati presso la Sala Operativa del Comando Provinciale di Lecce.

2. – Con il ricorso in epigrafe domandano il riconoscimento del diritto alla corresponsione, con cadenza mensile, dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2, DPR 254/1999.

Vengono dedotti i seguenti motivi:

– violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 66 e 41 del DPR 254/1999;

– violazione dell’art. 66 comma 2 DPR 254/1999, violazione dell’art. 4. L. 78/1983;

Viene altresì impugnata, in via subordinata, la circolare n. 283106 del 21 agosto 2003 emanata dal Comando generale della Guardia di Finanza.

3. – Si è costituita l’Amministrazione con semplice comparsa formale per resistere al ricorso notificato.

All’udienza del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4. – La domanda merita accoglimento.

4.1 – Con il DPR n. 254/1999 è stato recepito l’accordo sindacale relativo alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, relativo al quadriennio normativo 19982001 ed al biennio economico 19981999.

L’art. 66 del citato DPR prevede che l’indennità mensile di imbarco, spettante originariamente (ex art. 4 L. 78/1983) agli ufficiali e ai sottoufficiali della Marina, dell’Esercito e dell’Aeronautica, "compete, nella misura del 50%, al personale specializzato delle Forze di Polizia effettivamente impiegato in modo esclusivo nei comandi e reparti logisticoaddestrativi a supporto del dispositivo navale, con le modalità previste per il personale imbarcato".

Ne discende che per beneficiare della suddetta indennità (cd. indennità di mezzo imbarco) occorre la compresenza di due presupposti.

Il primo, di carattere soggettivo, è rappresentato dall’appartenenza al personale specializzato delle Forze di Polizia.

Il secondo, di carattere oggettivo, è legato all’effettivo ed esclusivo impiego nei comandi e nei reparti logisticoaddestrativi a supporto del dispositivo navale.

4.2 – Come risulta dagli atti di causa e dall’assenza di contestazioni avversarie, i ricorrenti, oltre a possedere le richiamate specializzazioni, sono impiegati, presso la Sala Operativa di Lecce che assicura al dispositivo navale della Guardia di Finanza il supporto logistico, in quanto tramite detta struttura operativa viene decodificata e trasmessa tutta la messaggistica per le unità navali del Corpo della Guardia di Finanza.

Risultano quindi i presupposti normativi per la spettanza dell’indennità richiesta.

4.3 – Il diritto all’indennità, ai sensi dell’art. 41 DPR 254/1999, sussiste, ricorrendone i presupposti, a decorrere dal 1° gennaio 1998, data alla quale retroagiscono gli effetti economici dell’accordo.

L’Amministrazione ha mancato di corrispondere la suddetta indennità fino ad agosto 2004; dal settembre 2004 ha corrisposto l’emolumento a turnazione e con cadenza ultramensile, in modo da assicurare il pagamento mensile di una sola indennità da ripartirsi periodicamente tra tutto il personale impiegato presso la sala operativa.

Si deve intendere che una simile ripartizione, appare fondata, in mancanza di spiegazioni fornite dall’Amministrazione nel giudizio odierno, sulla circolare n. 283106 del 21 agosto 2003 secondo cui "il numero dei militari destinatari dell’indennità di cui trattasi, non potrà comunque superare la dotazione organica prevista per il personale specializzato del contingente di mare".

4.4 – Il Collegio ritiene che una simile limitazione, riferita all’organico teorico del contingente di mare, risulta arbitraria ed estranea alle disposizioni della normativa richiamata, che assicura invece la predetta indennità a tutto il personale specializzato semplicemente in funzione dell’effettivo ed esclusivo impiego presso le strutture a supporto del dispositivo navale.

La cadenza mensile è oltretutto la modalità temporale con la quale l’indennità di imbarco, per effetto dell’art. 4 L. 78/1983, viene corrisposta al personale di Marina, Esercito e Aeronautica e, in virtù del richiamo di cui all’art. 1 DPR 11.10.1988 ("Criteri e misure per l’attribuzione al personale della Guardia di Finanza delle indennità previste dagli articoli 4 e 10 della L. 23 marzo 1983 n. 78"), anche agli appartenenti alla Guardia di Finanza.

Attesa quindi la necessità in virtù del citato art. 66 di corrispondere l’indennità in oggetto "con le modalità previste per il personale imbarcato", si deve riconoscere natura mensile anche all’emolumento oggetto dell’odierna domanda.

L’interpretazione fornita da detta circolare, che costituisce atto non vincolante e che quindi non occorre annullare, deve dunque essere disattesa.

4.5 – Pertanto a ciascun dei ricorrenti deve essere riconosciuta, mensilmente, l’indennità a far data dall’effettivo impiego presso la sala Operativa del Comando Provinciale di Lecce, con effetti retroattivi, non oltre comunque il 1° gennaio 1998, ex art. 41 DPR 254/1999.

5. – Per le ragioni che precedono, il Collegio accoglie il ricorso e per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell’indennità prevista nei termini descritti e condanna l’Amministrazione al pagamento delle somme di spettanza.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Terza definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

– accerta il diritto dei ricorrenti alla corresponsione, con cadenza mensile, dell’indennità prevista dall’art. 66, comma 2, DPR 254/1999 a far data dall’effettivo impiego presso il Comando di Lecce, nei termini di cui in motivazione;

– condanna l’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

– condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio quantificate in euro 1.000, oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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