Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5203 Accertamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – La Commissione tributaria regionale del Molise, con la decisione meglio indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado, emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso, e appellata da G.A., con la quale, previa loro riunione, erano stati rigettati i ricorsi proposti dallo stesso avverso gli avvisi di rettifica in materia di IVA, relativi agli anni compresi fra il 1992 e il 1994, e fondati sulla contestazione di aver operato avvalendosi dello schermo di società all’uopo costituite.

1.1 Propone ricorso per la cassazione di detta decisione il contribuente, deducendo due motivi.

L’Agenzia delle Entrate, che non si è difesa con controricorso, ha depositato atto di costituzione al fine di poter ricevere l’avviso dell’udienza di trattazione, alla quale, tuttavia, non ha partecipato.
Motivi della decisione

2 – Il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 (recte, n. 4), violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, per assoluta carenza di motivazione, è fondato, e deve essere accolto.

Invero la Commissione tributaria regionale, pronunciando sull’appello proposto dal G., dopo aver citato alcuni arresti in tema di legittimità della motivazione per relationem della decisione di secondo grado, senza richiamare in alcun modo, neppure in narrativa, le argomentazioni della sentenza impugnata, ha affermato che la stessa "ha compiutamente motivato ogni singola questione di fatto e di diritto sollevata dai contribuente, non ravvisandosi nell’atto di appello che una generica censura della decisione gravata contenuta in argomenti niente affatto diversi da quelli esaminati e disattesi". 2.1 – Appare del tutto evidente come non siano in alcun modo esplicitate le ragioni in base alle quali l’appello principale viene rigettato. Invero non può non rilevarsi la natura apodittica, che si risolve in totale carenza di motivazione, della mera affermazione, priva di qualsiasi argomentazione, della condivisibilità della decisione impugnata, senza che siano vagliate le censure mosse con l’atto di impugnazione, e che siano esplicitate le ragioni della conferma.

Con particolare riferimento alla motivazione "per relationem" della sentenza pronunciata in sede di gravame, questa Corte ha precisato i limiti, affinchè essa possa ritenersi validamente effettuata, richiedendo che il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata, come nel caso in esame, in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., 11 giugno 2003, n. 15483; Cass., 2 febbraio 2006, n. 2268).

2.2 – Risulta pertanto integrata ‘ipotesi di assoluta carenza della motivazione, ricorrente, per l’appunto, quando la sentenza, in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118, comma 1, disp att. c.p.c., manca delle argomentazioni atte a palesare le ragioni della decisione, perchè una siffatta carenza, incidendo sul modello della sentenza descritto da tali disposizioni – costituenti attuazione del principio costituzionale ( art. 111 Cost.) secondo il quale tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati – ne determina la nullità, prevista come motivo di ricorso per cassazione dall’art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass., 2 luglio 2004, n. 12114).

2.3 – La sentenza impugnata (rimanendo il secondo motivo di ricorso interamente assorbito) deve essere quindi cassata, con rinvio della causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale del Molise, che, oltre ad eliminare il vizio rilevato, provvedere anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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