T.A.R. Puglia Lecce Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 158 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Concessione per nuove costruzioni Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Nel ricorso si espone che:

– la sig.ra D.T. è proprietaria di un appartamento sito in Fasano alla via Gravinella, in particolare facente parte del condominio ubicato al n. 50.

– in data 7 gennaio 2009 la sig.ra M.R., proprietario di un appartamento confinante, presentava al locale Sportello Unico per l’Edilizia una d.i.a. -tra l’altro- relativa alla chiusura con una vetrata di un vano balcone.

– seguivano tuttavia, nei confronti della Renna, due diffide del Dirigente della Direzione Territorio e Ambiente del Comune intimato dall’esecuzione di tali lavori in assenza del consenso dei condomini (sollecitate dalla D.T.);

– il 16 febbraio 2010, peraltro, interveniva l’atto autorizzatorio prot. n. 5373.

2.- Veniva quindi proposto dalla D.T. il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

– Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 10 e 22 d.p.r. 380/01). Violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 l. 241/90). Violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 1120 e 1122 c.c.). Violazione e falsa applicazione delle n.t.a. e del r.e.c.. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Eccesso di potere per omesso ed erroneo apprezzamento dei presupposti di fatto e di diritto. Travisamento. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità. Eccesso di potere per perplessità.

3.- Costituitisi in giudizio, il Comune di Fasano e la controinteressata eccepivano l’inammissibilità e l’improcedibilità del ricorso, anche per difetto di giurisdizione, e, nel merito, ne chiedevano il rigetto sulla base di argomentazioni che saranno esaminate congiuntamente ai motivi di gravame proposti.

4.- All’udienza del 9 dicembre 2010 la causa è stata introitata per la decisione.

5.- Tanto premesso in fatto, rileva anzitutto il Collegio, quanto alle questioni di ordine procedurale sollevate, che:

– nella materia edilizia, e specificatamente in relazione alla posizione dei terzi rispetto al rilascio di titoli ad aedificandum, per l’individuazione delle posizioni legittimanti è stato applicato il criterio della c.d. vicinitas, riconoscendosi la sussistenza della legittimazione per il fatto stesso che il terzo si trovi in una situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione, la quale radica una posizione di interesse differenziata rispetto a quella posseduta dal quisque de populo. Sono legittimati all’impugnazione, in definitiva, coloro che possono lamentare una pregiudizievole alterazione del preesistente assetto urbanistico ed edilizio per effetto della realizzazione dell’intervento controverso (fra le altre, T.a.r. Toscana Firenze, III, 26 febbraio 2010, n. 536; T.a.r. Trentino Alto Adige Trento, 9 febbraio 2010, n. 46; Consiglio Stato, IV, 13 gennaio 2010, n. 72; T.a.r. Lombardia Milano, II, 26 novembre 2009, n. 5171).

– rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la questione attinente alla legittimità del titolo abilitativo rilasciato in difformità dalle prescrizioni contenute nei vigenti strumenti urbanistici comunali o dalla normativa di riferimento, in quanto si controverte in tema di interessi legittimi (fra le altre, Consiglio Stato, IV, 16 novembre 2007, n. 5837; T.a.r. Campania Napoli, VIII, 18 novembre 2009, n. 7635).

6.- Esaminando, quindi, il merito del ricorso, il Collegio osserva che, secondo il preferibile indirizzo della giurisprudenza amministrativa, "mentre i balconi aggettanti sono quelli che sporgono dalla facciata dall’edificio, costituendo solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono e non svolgendo alcuna funzione di sostegno né di necessaria copertura, viceversa è a dirsi per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio (come nel caso di specie), con la conseguenza che mentre i primi, quelli aggettanti, non determinano volume dell’edificio, nel secondo caso essi costituiscono corpo dell’edificio e contribuiscono quindi alla determinazione del volume" (T.a.r. Calabria Catanzaro, I, 2 febbraio 2010, n. 62; con specifico riferimento al caso di balconi chiusi su tre lati, cfr. Consiglio Stato, IV, 7 luglio 2008, n. 3381).

In materia urbanisticoedilizia, in definitiva, il presupposto per l’esistenza di un volume è costituito dalla costruzione di -almeno- un piano di base e due superfici verticali contigue, così da ottenere una superficie chiusa su un minimo di tre lati (T.a.r. Campania Napoli, IV, 24 maggio 2010, n. 8342; T.a.r. Piemonte, n. 2824 del 12.7.2005; T.a.r. Liguria, I, 12 dicembre 1989, n. 943; T.a.r. Sicilia Catania, 30 settembre 1994, n. 2171).

6.1 Verificato che la terrazza in parola costituiva volume edilizio già prima dell’intervento controverso, dunque, quest’ultimo doveva effettivamente reputarsi rientrare nella fattispecie della manutenzione straordinaria ex art. 3 d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 ("1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: (…) b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, (…), sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso"), ed era, per l’effetto, realizzabile mediante denuncia di inizio di attività ai sensi del successivo art. 22 ("1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all’elenco di cui all’articolo 10 (interventi di nuova costruzione, interventi di ristrutturazione urbanistica e, a date condizioni, interventi di ristrutturazione edilizia) e all’articolo 6 (attività edilizia libera), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanisticoedilizia vigente").

6.2 A quanto appena scritto deve infine soltanto aggiungersi che:

a) la portata e le caratteristiche dell’intervento, come emergenti dalle foto in atti, non denotano alcuna alterazione del decoro architettonico del fabbricato -inteso quale "estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell’edificio imprimendo allo stesso una sua armoniosa fisionomia" (v. Cassazione civile, II, 25 gennaio 2010, n. 1286)- non modificandone significativamente l’architettura generale e l’aspetto estetico.

b) sul piano motivazionale l’atto autorizzatorio impugnato era congruamente supportato dal parere in precedenza reso dal Dirigente Arch. Carrieri e dall’esperto paesaggista del Comune Arch. Orfino (scheda parere paesaggistico in data 23 dicembre 2009, verb. n. 48), sicchè non si ravvisa il deficit sul punto lamentato dalla ricorrente.

7.- Sulla base delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve dunque essere respinto.

8.- Sussistono giusti motivi, attesa la particolarità del caso in esame, per compensare fra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 677/2010 indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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