Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5199 Detrazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, riformando con sentenza 22 marzo 2005 la sentenza di primo grado, ha confermato la legittimità dell’avviso di rettifica relativo a diniego di detrazione IVA per l’anno 1994, con intimazione di pagamento di L. 363.092.000= oltre sanzioni,emesso nei confronti della CI.PRO s.p.a. con riferimento a fattura n. (OMISSIS), emessa dalla S.r.l. ICM (poi ARANCA Industria), società di servizi per anticipato pagamento di forniture del 1993 (nei confronti di varie società fra cui la CI.PRO e la Parmalat) ritenute inesistenti,non essendo mai la merce uscita dalla disponibilità della ICM. La Commissione Regionale, disattendendo le argomentazioni dei giudici di primo grado secondo cui la CI.PRO faceva parte del gruppo SIDAC per cui le operazioni infragruppo avevano comunque successivamente pareggiato l’ammontare della fattura in contestazione, ha in particolare ribadito (in relazione al conseguimento di circa L. 5 miliardi da parte della ICM sulla base delle fatture "anticipate", in assenza di altro materiale probatorio a sostegno della effettività delle cessioni, la genericità dell’ordinativo Parmalat di succo d’arancia (l’unico documentato) che avrebbe tardivamente comportato, senza corrispondenza commerciale in proposito, la resa senza contestazioni apparenti della merce a seguito di analisi non meglio precisate,mancando la relativa annotazione della merce " de qua" sul libro deposito terzi, e con rifatturazione (non nota di credito) della Parmalat a distanza di circa un anno dalla fornitura, avvenuta nel 1993. Un tale contesto deponeva nel senso che la cifra complessivamente risultante dall’operazione ICM poteva far ritenere un intervento d: finanziamento, non realizzabile tuttavia mediante fatture inesistenti in violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21.

La CI.PRO Sicilia s.p.a, chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di quattro motivi, senza resistenza da parte dell’Amministrazione intimata.
Motivi della decisione

Col primo motivo la ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16 comma 2, art. 53, comma 2, e art. 20, comma 1 anche in combinato disposto, oltre a vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta ammissibilità dell’appello dell’Agenzia, notificato a mezzo del Messo dell’Ufficio, modalità non consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 20.

Il motivo è infondato.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corre (Cass. 13969/2001; 21516/2005; 3433/2008) i Messi degli Uffici finanziari hanno il potere di effettuare notifiche oltrechè degli atti dell’Amministrazione finanziaria, anche nell’ambito del procedimento speciale avanti alle Commissioni tributarie, e le loro attestazioni fanno piena prova, fino a querela di falso, al pari di quelle compiuto dall’ufficiale Giudiziario, con la sola esclusione di potere notificatorio nel processo per cassazione (Cass. 18291/2004). Col secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c.,nonchè vizio di motivazione della sentenza impugnata, in ordine all’adempimento dell’onero della prova da parte della ricorrente che addirittura in sede di verifica,a mezzo delle dichiarazioni del Rag. V. aveva provato,mediante esibizione di fotocopia de registro merci c/deposito-c/terzi le annotazioni relative alla cessione di cui alla "fattura n. (OMISSIS) della ICM..", mentre le contestazioni, nei confronti della CI.PRO erano state dedotte da un verbale redatto nei confronti di terzi, di cui la ricorrente non ha mai avuto conoscenza.

Peraltro l’emissione di fatture infragruppo avrebbe dovuto comportare la prova di un qualche vantaggio dell’operazione da parte delle società partecipanti,in cui le imposte a debito e a credito delle società si annullano.

Il motivo è infondato.

La ricorrente continua infatti, anche in questa sede, a non precisare i dettagli delle forniture ricevute attraverso fatture "antecipatorio" di operazioni non concluso (o concluse e poi annullate, come neL discutibile caso Parmalat), limitandosi a rinviare la prova di tali acquisti ad una pagina del registro merci C/ deposito -C/terzi in cui si riporterebbe il numero di una fattura ICM(numero che non corrisponde a quello indicate in sentenza), pagina di cui il Collegio non può conoscere, non essendo stata riprodotta nel ricorso per cassazione, e ciò rende plausibile e logica la motivazione dei giudici d’appello – ampiamente svolta nelle pgg. 6, 7 e 8 della impugnata sentenza, secondo cui alla fattura ICM n. (OMISSIS) non corrisponde merce consegnata (ovvero resa dalla Parmalat) in quanto attraverso le molteplici fatturazioni della stessa partita di merce sarebbe stata posta in essere un’operazione di finanziamento presumibilmente lecita infragruppo, ma non realizzabile attraverso l’utilizzazione di fatturazioni false e quindi inesistenti. Grava in ogni caso sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate senza che possa essere invocata l’apparente regolarità delle scritture contabili (Cass. 11599/2007; 951/2009).

Quanto all’acquisizione presso terzi dei dati sui quali l’Ufficio ha fondato i propri rilievi, la contribuente non può lagnarsi di tale acquisizione (peraltro operata nel"groviglio" delle società infragruppo), avvenuta peraltro in epoca precedente (1997) all’entrata in vigore della L. n. 212 del 2002, che ha introdotto l’obbligo di allegazione (cfr. Cass. 4989/2003), poichè il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, espressamente prevede che l’Ufficio possa procedere a rettifica ,indipendentemente dalla previa ispezione del contribuente, qualora l’esistenza di operazioni imponibili risulti da verbali relativi ad ispezioni presso terzi; e comunque l’avviso di accertamento non richiede un’autonoma attività istruttoria,il cui svolgimento contrasterebbe con i principi di economicità ed efficienza dell’attività amministrativa nonchè con lo norme (artt. 51 e 52 cit. D.P.R.) che consentono all’Amministrazione di avvalersi dell’attività di altri organi (Cass. 13486/2009; 8344/2001;

10205/2003; 14058/2006).

Col terzo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, oltre a vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine all’assoluta carenza di motivazione dell’avviso di accertamento, che si è richiamato integralmente al P.V. della G. di F., a sua volta incentrato su una segnalazione riguardante terzi, mai portata a conoscenza della ricorrente.

Il motivo e inammissibile, perchè non riproduce l’atto proviene dall’A.F.- il quale il giudice di legittimità non può direttamente conoscere – e che, à sensi del novellato art. 369 c.p.c., n. 4 (come modificato dalla L. n. 40 del 2006, art. 7) avrebbe dovuto essere allegato al ricorso.

I primi tre motivi di ricorso vanno quindi complessivamente rigettati.

Col quarto motivo si deduco violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla omessa pronuncia circa la rideterminazione delle sanzioni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 12, comma 5, richiesta nel ricorso introduttivo o riproposta nelle controdeduzioni e in appello incidentale.

Il motivo e fondato.

La Commissione Regionale la omesso di pronunciare in ordine alla rideterminazione delle sanzioni, che la contribuente aveva tempestivamente richiesto nel ricorso introduttivo, reiterando la domanda in sede d’appello. La rideterminazione delle sanzioni, secondo quanto disposto dalla D.Lgs. n. 546 del 1995, art. 12, dovrà essere quindi operata-previa cassazione sul punto della sentenza impugnata – dal giudice di rinvio, che si indica in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, la quale liquiderà anche le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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