Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-03-2011, n. 5189

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La società contribuente proponeva opposizione contro l’avviso di rettifica dell’Agenzia delle Entrate di Verona per l’anno di imposta 1996 basati sui rilievi della verifica fiscale della Guardia di Finanza che avevano portato l’Amministrazione finanziaria a ritenere che la società avesse operato anche sui conti correnti intestati apparentemente all’amministratrice A.G. e alla sua figlia Z.S.. Deduceva la ricorrente la mancata istituzione di un regolare contraddittorio, l’illegittima assunzione dei dati bancari, il difetto di motivazione e specificità degli avvisi, il mancato assolvimento dell’onere della prova nonchè la infondatezza nel merito degli avvisi per erronea e inattendibile determinazione del volume di affari.

La C.T.P. di Verona accoglieva parzialmente il ricorso.

Proponeva appello la società Anorev e appello incidentale l’Amministrazione finanziaria.

La C.T.R. ha riformato parzialmente la sentenza impugnata determinando l’imponibile, per gli anni in questione, sulla base delle dichiarazioni della contribuente e dei versamenti accertati dall’Amministrazione finanziaria sui predetti conti correnti della A. e della Z. ed escludendo pertanto i prelevamenti sugli stessi conti. Ricorre per cassazione la società contribuente deducendo tre motivi di impugnazione.

Si difendono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e il Ministero e propongono ricorso incidentale basato su due motivi di impugnazione.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la sussistenza dei presupposti per la riunione dei due ricorsi.

Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

La ricorrente deduce sostanzialmente il difetto di motivazione anche se, irritualmente, attraverso la indicazione del citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36. La deduzione di inesistenza/insufficienza della motivazione è, peraltro, del tutto generica e indeterminata, oltre che riferita, anche qui irritualmente, all’erroneo mancato accoglimento di eccezioni preliminari relative alla irregolarità della procedura che la ricorrente, peraltro, non specifica in cosa siano consistite. L’insufficienza o erroneità della motivazione in diritto non comporta mai un vizio insanabile della motivazione perchè il giudice di legittimità se ritiene comunque la decisione fondata ha il dovere di integrare o correggere la motivazione (cfr. fra le altre, Cass. Civ. n. 8561 del 12 aprile 2006).

Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7 e 23.

Secondo la ricorrente la C.T.R. ha illegittimamente applicato il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 3 ordinando all’Ufficio di depositare solo in grado di appello la documentazione che la ricorrente aveva richiesto tempestivamente. Inoltre, secondo la ricorrente, vi sarebbe stata violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23 che impone di evidenziare le prove delle quali l’Ufficio intende avvalersi.

Le censure sopra menzionate devono considerarsi infondate. Come ha rilevato la C.T.R. nella sua motivazione, non risulta che l’esibizione dei titoli di credito sia stata richiesta dalla società contribuente in epoca antecedente al giudizio o nel corso di esso.

Deve quindi escludersi qualsiasi impedimento o ritardo, in danno della società contribuente, ai fini di provare la estraneità all’imponibile delle somme risultanti dai conti che l’organo di controllo e poi l’amministrazione finanziaria hanno ritenuto nella disponibilità della società. Va infatti rilevato che, in linea generale, i contribuenti, essendo tempestivamente informati delle richieste di acquisizione delle copie dei conti, possono pienamente esercitare, già in sede amministrativa e quindi in sede giurisdizionale, il diritto a fornire documenti, dati, notizie e chiarimenti idonei a dimostrare che le risultanze dei conti non sono in contrasto con le dichiarazioni presentate o non riguardano operazioni imponibili (cfr. Cass. Civ. n. 2821 del 7 febbraio 2008).

E’ pertanto legittima, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 l’utilizzazione da parte dell’amministrazione finanziaria (anche attraverso un puntuale richiamo, nell’avviso di accertamento, al verbale di ispezione redatto dalla guardia di finanza) dei dati relativi ai movimenti bancari del contribuente, che costituiscono valida prova presuntiva, anche senza l’indicazione analitica delle singole annotazioni utilizzate per la ricostruzione dell’imponibile, fermo restando che l’onere della prova liberatoria, per il contribuente, si commisura alla natura ed alla consistenza degli elementi indiziari contrari impiegati dall’amministrazione (Cass. Civ. 7329 del 13 maggio 2003).

Nè può ritenersi che non vi sia stata una chiara e tempestiva indicazione delle prove delle quali l’Ufficio ha inteso avvalersi.

Come rilevato a tale proposito dalla C.T.R. la valutazione, ai fini della rettifica del reddito dichiarato, di conti intestati a soci, amministratori o loro congiunti è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’utilizzazione dei movimenti dei conti intestati ai soci, o nella disponibilità di questi, ai fini della rettifica del reddito dichiarato dalla società, implica che l’amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente delle posizioni annotate sui conti medesimi.

Secondo la C.T.R. tali elementi presuntivi per ritenere i predetti conti fittizi e in realtà attribuibili alla società sono numerosi e coerenti e si incentrano sull’impossibilità che movimentazioni di consistenza così ingente e ripetuta fossero riferibili alle persone fisiche intestatarie di detti conti le quali non hanno dichiarato altre attività economiche facenti capo direttamente a loro nè hanno giustificato in altro modo la disponibilità di tali somme. Inoltre la C.T.R. ha ritenuto pacifica la circostanza per cui la maggior parte dei movimenti attivi registrati su detti conti si riferiscono a titoli provenienti da clienti abituali della società senza che vi siano ragioni per supporre l’esistenza di relazioni commerciali dirette con le persone intestatarie dei conti.

Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, l’illegittimità della procedura seguita ai fini dell’accertamento e la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e art. 39. La ricorrente ritiene che la imputazione ad essa di redditi di cui appaiono titolari altri soggetti è stata operata illegittimamente in quanto l’Ufficio avrebbe dovuto fornire a tal fine la prova richiesta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3 e la C.T.R. non avrebbe dovuto invertire l’onere della prova a carico della contribuente. Inoltre, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 225/2005, il reddito poteva e doveva essere determinato come entità residuale risultante dalla differenza tra versamenti e prelevamenti a prescindere dalle censure contestate del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 37, comma 3.

Anche queste censure alla decisione della C.T.R. devono ritenersi infondate in quanto le indagini bancarie possono riguardare anche conti e depositi intestati a terzi, inclusi i familiari del socio o dell’amministratore, quando l’ufficio abbia motivo di ritenere, in base agli elementi indiziari raccolti, che gli stessi siano stati utilizzati per occultare operazioni commerciali, ovvero per imbastire una vera e propria gestione extra-contabile, a scopo di evasione fiscale. In questi casi, la presunzione di operazioni commerciali non registrate, discendente dalla riscontrata movimentazione di somme su conti formalmente intestati a terzi, non è qualificabile come (inammissibile) presunzione di doppio grado, perchè i singoli dati ed elementi risultanti dall’indagine bancaria debbono essere posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili. Deve ritenersi pertanto corretta la valutazione delle risultanze istruttorie seguita dalla C.T.R. al fine di ritenere provata, sia pure presuntivamente, l’appartenenza dei conti alla società in quanto tale valutazione appare conforme al dettato legislativo come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 374 del 12 gennaio 2009).

Infine va ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è applicabile la presunzione, di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito (Cass. Civ. sez. 5 n. 11750 del 12 maggio 2008).

Il ricorso principale va pertanto respinto.

Con i due motivi di ricorso incidentale l’Amministrazione finanziaria deduce rispettivamente violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e omessa o quantomeno insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. La amministrazione finanziaria rileva che erroneamente la C.T.R. ha ritenuto esclusa la presunzione di attribuibilità dei prelevamenti alla determinazione dell’imponibile dalla mera indicazione in sede contenziosa dei beneficiari senza invece tenere conto che, in base al citato articolo 32, l’indicazione dopo la fase del contraddittorio amministrativo dei beneficiari non è sufficiente ma deve accompagnarsi alla prova dell’irrilevanza dei prelevamenti al fine della formazione dell’imponibile. Le ricorrenti incidentali rilevano comunque che la C.T.R. ha fornito sul punto una motivazione insufficiente o non conferente perchè fondata sul mero rilievo della indicazione dei beneficiari (peraltro dando atto della incompletezza o vaghezza di tale indicazione quanto a una parte delle poste passive).

I due motivi possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta connessione.

La censura mossa dall’Amministrazione finanziaria alla sentenza della C.T.R. appare fondata alla luce della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 25365 del 5 dicembre 2007) secondo cui, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32 impone di considerare ricavi sia i prelevamenti, sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e che i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anzichè costituire acquisizione di utili; posto che, in materia, sussiste inversione dell’onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un’altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale, nè è possibile ricorrere all’equità.

Nella specie la C.T.R. ha affermato che con riferimento a quasi tutte le poste passive dei conti bancari risulta che la società contribuente ha fornito indicazione del soggetto beneficiario (per quanto vaga con riferimento ad alcune poste, come è ben comprensibile atteso il lungo tempo trascorso). Tale riscontro non è sufficiente a giustificare una generale esclusione delle poste passive dalla formazione dell’imponibile perchè la C.T.R. avrebbe dovuto rilevare in quali casi l’indicazione del beneficiario fosse idonea a provare il pagamento di un costo e ad escludere quindi l’acquisizione di un utile a favore della società.

Il ricorso incidentale va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che in applicazione del consolidato principio di diritto procederà a verificare per quali poste passive deve considerarsi inoperante la presunzione di cui all’art. 32 e regolerà le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della C.T.R. del Veneto che deciderà anche in merito alle spese processuali del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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