Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 02-02-2011, n. 3846 Determinazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.M. propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del GUP del tribunale della medesima città, riformava l’appellata sentenza ritenendo la prevalenza della già riconosciuta attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 sulla recidiva e, ferma restando la continuazione tra i reati, rideterminava la pena per l’imputato in anni 2 e giorni 20 di reclusione e di Euro 4200 di multa. Nei confronti del ricorrente si era proceduto per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, art. 61 c.p., n. 11 bis per la detenzione di un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di grammi 8,8716 (netti mg 1087);

art. 61 c.p., n. 11 bis e art. 495 c.p., comma 2, n. 2 per la falsa attestazione delle generalità ai carabinieri; D.Lgs. n. 286 del 1990, art. 6, comma 3, art. 61 c.p., n. 11 bis per l’omessa esibizione senza giustificato motivo del passaporto, del permesso, della carta di soggiorno o di altro documento di identità ai pubblici ufficiali che ne facevano richiesta. Deduce in questa sede ricorrente:

1) inosservanza o erronea applicazione della legge penale ritenendo che nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito abbia erroneamente applicato la norma di riferimento;

2) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione non contenendo la sentenza la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata con l’indicazione delle prove.

Ciò posto occorre anzitutto rilevare che, poichè l’appello verteva unicamente sulla pena, correttamente il giudice di merito si è limitato ad affrontare le questioni dedotte senza procedere ad alcuna rivisitazione o ad alcun riepilogo degli elementi di prova.

Quanto al trattamento sanzionatorio – oggetto del primo motivo – il problema che realmente si pone è quello per cui i giudici di appello non chiariscono in motivazione la sorte del contestato art. 61 c.p., n. 11 bis c.p., dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249/2010.

La decisione deve essere pertanto annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio per nuovo esame sul punto un rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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