Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 688 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 4746 del 2010, R.P. propone giudizio per l’ottemperanza del decreto della Corte d’appello di Venezia, sezione prima civile, n. 931/V/2006 del 29 novembre 2007 con la quale era stato accolto il ricorso proposto per conseguire il risarcimento del danno da irragionevole durata del processo.

A sostegno della sua istanza, premetteva che il decreto in questione aveva riconosciuto la spettanza del risarcimento del danno vantato e, divenuta non impugnabile la decisione, questa non era stata eseguita dal Ministero resistente.

Non avendo ottemperato la pubblica amministrazione, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo a questa Sezione che si provvedesse all’esecuzione, eventualmente a mezzo di nomina di commissario ad acta, chiedendo altresì la condanna alle spese del giudizio.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

Alla pubblica udienza del 5 novembre 2010, previo deposito di istanza non formale di rinuncia essendo intervenuto il pagamento dovuto, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso può essere dichiarato improcedibile per cessata materia del contendere.

Questa figura, direttamente regolamentata dal legislatore con la norma di cui all’art. 23 comma 7 della legge 1034 del 1971 ed ora inserita nell’art. 35 del codice del processo amministrativo, è accomunata a quella limitrofa della sopravvenuta carenza di interesse, di stretta elaborazione giurisprudenziale, per la disciplina, che determina in entrambi i casi l’improcedibilità del ricorso, e per la tipologia di fatto di origine, che è sempre un ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione che interviene nel rapporto in contestazione. Tuttavia le due figure si differenziano tra loro nettamente per la diversa soddisfazione dell’interesse leso. La sopravvenuta carenza di interesse, infatti, opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell’assetto del rapporto tra la pubblica amministrazione e l’amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato.

Per quanto attiene invece la vicenda in esame, non può che evidenziarsi come i provvedimenti ulteriormente intercorsi tra la pubblica amministrazione ed il ricorrente abbiano dato luogo all’integrale soddisfazione dell’interesse azionato, che mirava ad ottenere per l’appunto la liquidazione del danno vantato e riconosciuto dal decreto della Corte d’Appello di Venezia.

Venendo soddisfatta la pretesa della parte ricorrente, può ben dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Residua la regolamentazione delle spese, che possono integralmente compensarsi tra le parti, come da loro richiesta.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara improcedibile il ricorso n. 4746 del 2010;

2. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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