Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 02-02-2011, n. 3842 Diritti d’autore

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Catania, con sentenza del 10.12.2009, confermava la sentenza 5.10.2006 del Tribunale di Catania – Sezione distaccata di Bronte, che aveva affermato la responsabilità penale:

a) di D.O. in ordine al reato di cui;

– all’art. 474 c.p., per avere detenuto per la vendita e comunque posto in commercio n. 47 paia di jeans recanti marchi contraffatti (acc. in (OMISSIS));

b) di A.N. e Ab.Mb. in ordine al reato di cui:

– alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter; per avere posto in commercio e/o detenuto per la vendita n. 213 CD musicali, n. 149 musicassette e n. 22 CD play station, tutti privi della punzonatura S.I.A.E. (acc. in (OMISSIS));

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alle recidive contestate, aveva condannato il D. alla pena di giorni 20 di reclusione ed Euro 100,00 di multa, sostituendo la pena detentiva con quella di Euro 760,00 di multa, e gli altri due alla pena di Euro 860,00 di multa, dichiarando condonate, ai sensi della L. n. 241 del 2006, tutte le pene inflitte.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore degli imputati, il quale ha eccepito:

– inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in quanto la Corte di appello avrebbe dovuto prosciogliere A.N. e Ab.Mb. dalla contestazione ad essi ascritta alla stregua dei principi fissati dalla sentenza resa della Corte di Giustizia europea l’8/11/2007, nel procedimento C-20/05, Schwibbert;

– l’insussistenza del reato di cui all’art. 474 c.p., ascritto al D., in quanto, nella specie, dovrebbe ravvisarsi inoffensività della condotta per "falso grossolano";

– carenza di motivazione in ordine alla richiesta di rateizzazione delle pene, formulata ex art. 133 ter c.p..
Motivi della decisione

I motivi di ricorso non sono manifestamente infondati, ma l’accoglimento del gravame – anche a fronte della immotivata qualificazione, da parte della Corte di merito, del delitto ascritto al D. quale ricettazione collegata al delitto presupposto di cui all’art. 473 c.p.;

– comporterebbe una pronunzia di annullamento con rinvio per accertare altresì, in punto di fatto, se la condotta contestata agli altri due imputati sia suscettibile di essere ricondotta alla fattispecie di cui alla lett. c) ovvero a quella di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. D, si da applicare correttamente la sentenza Schwibbert, come interpretata da questa Corte.

L’impugnata sentenza, però – non ricorrendo la prova evidente per doversi far luogo ad una più favorevole pronuncia nel merito, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2 – deve essere annullata senza rinvio, perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Trattasi, invero, di delitti accertati il (OMISSIS), sicchè il termine massimo prescrizionale (di anni 7 e mesi 6, ex art. 157 c.p., e art. 160 c.p., u.c.), in assenza di sospensioni, si è definitivamente compiuto il 13.4.2010.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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