Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 02-02-2011, n. 3840 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 22.12.2009, confermava la sentenza 2.10.2007 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Torre del Greco, che aveva affermato la responsabilità penale di R.F. in ordine ai reati di cui:

– alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, per avere detenuto per la vendita e/o posto in commercio n. 41 CD e n. 2 DVD riproducenti opere musicali contraffatti (acc. Il (OMISSIS)) e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il R., il quale ha eccepito: – la nullità del decreto di citazione per il giudizio di appello, perchè nella copia a lui notificata mancava l’indicazione della data dell’udienza.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè manifestamente infondato.

Dagli atti del fascicolo processuale, invero, si rileva che, nella copia del decreto di citazione notificata all’imputato, era ritualmente indicata la data di udienza, che appare sbiadita ma sicuramente leggibile.

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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