Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-03-2011, n. 5393 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A.= L.L., nella qualità di rappresentante della snc. Tre Elle con sede in (OMISSIS) conveniva davanti al Giudice di Pace di Bisceglie, D.L.F. per ivi sentire emettere a carico di quest’ultimo sentenza di condanna al pagamento della somma di L. 3.196.352 con gli interessi di legge dalla messa in mora al saldo.

Assumeva di aver fornito ed eseguito a favore o su richiesta del convenuto nel periodo giugno luglio 1992 lavori di falegnameria per il complessivo importo di L. 12.917.932 Costituitosi in giudizio soltanto in sede di discussione il D.L. aveva eccepito la propria estraneità assumendo di non aver mai commissionato alla Tre Elle snc alcun tipo di lavoro. Il Giudice di Pace con sentenza n. 153/01 riteneva tardiva la costituzione del convenuto, rigettava la domanda dell’attore perchè non provata.

B) Proponeva appello davanti al Tribunale di Trani la snc. Tre Elle, e, premettendo che il primo giudice aveva errato nell’aver consentito la partecipazione al giudizio della difesa del convenuto, intervenuto tardivamente, che aveva errato nell’aver ritenuto non dimostrato l’obbligazione del D.L., chiedeva la riforma della sentenza di primo grado. Si costituiva il D.L. che eccepiva l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 342 c.p.c. chiedeva la conferma della sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del giudizio. Il Tribunale di Trani con ordinanza del 27 giugno 2003 accoglieva la richiesta con la quale l’appellante, originario attore in primo grado, aveva deferito alla controparte, giuramento decisorio su taluni aspetti del merito della controversia e, successivamente, con ordinanza del 17 aprile del 2004 revocava la propria ordinanza ammissiva del giuramento decisorio perchè risultava contraddittorio l’atteggiamento dell’appellante che dopo aver affermato la sufficienza delle prove raccolte nel giudizio di primo grado (…), deferiva un giuramento, ovvero, chiedeva di esser ammesso a prova testimoniale per dimostrare quei fatti che si assumevano già provati dai documenti offerti al giudice di Pace. Il Tribunale di Trani con sentenza n. 560 del 2005 respingeva l’eccezione di nullità dell’appello per genericità dei motivi nel merito: rigettava l’appello e confermava integralmente la sentenza di primo grado. Secondo il Tribunale di Trani i documenti prodotti in primo grado erano insufficienti a provare la domanda attorea non potendo, la fattura e l’estratto delle scritture contabili (già costituenti titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo) costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi nè era sufficiente la mancata contestazione dell’opponente.

C.= Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trani ricorre s.n.c. Tre Elle, con un motivo affidato ad un atto di ricorso notificato il 2 agosto 2005. Resiste D.L.F. con controricorso notificato il 12 ottobre 2005. D.L.F. con lo stesso atto di controricorso propone ricorso incidentale per un motivo.
Motivi della decisione

1.= Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

1.- Con il primo motivo di cui al ricorso principale, la s.n.c. Tre Elle lamenta, come da rubrica, Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

2.1.= Il ricorso è inammissibile perchè l’atto di ricorso è mancante di alcune pagine e per ciò stesso non è comprensibile quali siano i capi della sentenza impugnati e le ragioni dell’impugnazione. Il ricorrente nella parte dedicata al DIRITTO indica nella rubrica Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e inizia con lo specificare che i "documenti prodotti ma immediatamente dopo fa riferimento al giuramento senza che vi fosse relazione tra documenti e giuramento.

2.2.= Osserva questa Corte che la mancanza di una o più pagine dell’atto processuale nonchè nella copia dell’atto notificato assume rilievo se, come nel caso di specie, abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell’atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio. (Sent. n. 1212 del 22/01/2010).

3.= Il ricorso incidentale di D.L.F., con il quale lo stesso lamenta – come da rubrica – Violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, omessa motivazione su un punto essenziale della controversia con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, è inammissibile per carenza di interesse dato che il ricorso principale, per le ragioni di cui si è detto non ha trovato in questa sede un riscontro positivo.

In definitiva, il ricorso principale e il ricorso incidentale sono inammissibili per le ragioni di cui in motivazione.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi (il ricorso principale e il ricorso incidentale) e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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