Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 681 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al TAR del Lazio i signori in epigrafe specificati, ufficiali appartenenti alle varie armi dell’esercito, premesso di essere stati trasferiti d’autorità presso sedi straniere (in funzione di assistenza tecnico militare) e quindi di essere assoggettati al trattamento retributivo di cui alla legge n.642/1961, domandavano l’accertamento del diritto a percepire l’assegno di lungo servizio all’estero senza la riduzione del 20%, imposta dall’amministrazione in ritenuta applicazione dell’art.28, primo comma, del d.l. 4 luglio n.223/2006 n.223 (conv. nella legge n.248/2006) e la condanna del Ministero della difesa al pagamento delle somme conseguentemente spettanti.

2.- Il Tribunale amministrativo tuttavia ha respinto il ricorso.

Di qui l’appello proposto dai ricorrenti ed affidato ai motivi trattati nel prosieguo dalla presente decisione. Si è costituita nel giudizio l’amministrazione notificataria dell’appello resistendo al gravame ed esponendo in successiva memoria le proprie argomentazioni difensive, che si hanno qui per riportate.

3.- Alla pubblica udienza del 30 novembre 201 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.

4.- L’appello è infondato, dovendo essere confermata la sentenza resa in primo grado.

4.1 Quest’ultima viene contestata nella sua premessa di fondo, costituita dalla applicazione alla fattispecie dell’art.28 della legge n.248/2006, la quale, ove ha stabilito la riduzione del 20% per tutte le diarie, deve intendersi riferita anche a quelle che concorrono a formare il predetto assegno di lungo servizio all’estero (ALSE). L’orientamento espresso dal TAR viene avversato dagli appellanti, i quali pongono in rilievo la natura stipendiale (e non indennitaria) dell’assegno in parola e che precluderebbe perciò di assoggettarlo alla riduzione di cui è controversia.

Questa argomentazione non può trovare accoglimento.

Nel rigettare la censura svolta dai ricorrenti che evidenziavano come la loro destinazione all’estero non costituisse invio in missione, ma trasferimento (sfuggendo perciò all’applicazione del predetto art.28), il TAR ha affermato che:

– "l’art.1 della legge sopra citata n.642 del 1961 ragguaglia il c.d. assegno di lungo servizio a trenta diarie, sicché, già da un’interpretazione letterale del testo normativo, non v’è ragione per escludere che l’art.28 della legge parimenti citata n.248 del 2006, che ha stabilito la riduzione del 20% di tutte le diarie, abbia inteso riferirsi anche a quelle che concorrono a formare il predetto assegno;

– si presenta del resto evidente che nel momento in cui ha ragguagliato l’assegno di lungo servizio alla misura della diaria, il legislatore ha inteso connettere le vicende del primo a quelle di quest’ultima", secondo la tecnica interpretativa del rinvio ricetti zio, in questo caso alla correlativa disciplina concernente la diaria, "cosicché, come è avvenuto che l’assegno in questione (assegno di lungo servizio) sia aumentato nel tempo quanto alla misura con l’aumentare della misura della diaria, così – e per la stessa ragione – non può essere evitato che laddove la diaria venga a subire riduzioni anche l’assegno in questione si riduca".

Nel ritenere meritevoli di conferma le ragioni poste a fondamento di questa interpretazione, la Sezione deve aggiungere che alla stessa conclusione negativa dei primi giudici si perviene prendendo in considerazione la natura dell’ALSE, come emerge dalle stesse argomentazioni degli appellanti. Ed invero essi pongono in giusto rilievo proprio che la "ratio" sottesa all’attribuzione dell’ assegno "de quo" è quella di consentire al militare, inviato (presso le delegazioni e le rappresentanze) all’estero, di fronteggiare le ingenti spese derivanti dal trasferimento e dalla permanenza in quella sede. Ma tale finalità è esattamente quella sottesa all’attribuzione dell’indennità di missione, la quale notoriamente non ha natura retributiva per la funzione svolta ma di reintegro delle spese sostenute a causa della prestazione del servizio fuori della sede ordinaria (cfr. Cons. di Stato, sez. IV, n. 5832/2003).

5.- Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

6.- Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e sono perciò da porsi a carico degli appellanti
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, respinge l’appello.

Condanna gli appellanti al pagamento, in favore del ministero della difesa, delle spese del presente grado di giudizio che liquida complessivamente in Euro tremila oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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