Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 02-02-2011, n. 3833 Persona offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 28.5.2009, confermava la sentenza 18.12.2007 del Tribunale di Vibo Valentia, che aveva affermato la responsabilità penale di B.R. in ordine ai reati di cui:

– all’art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 1, (per avere, quale bidello in servizio presso la scuola media di (OMISSIS), compiuto atti sessuali con la minore V.M.T., nata il (OMISSIS), contro il consenso della stessa, segnatamente baciandola sulla bocca mentre la stessa era intenta a leggere un libro nei locali della scuola – in (OMISSIS) il (OMISSIS));

e, riconosciute circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, ritenuta l’ipotesi di minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p., u.c., lo aveva condannato alla pena principale di anni due, mesi sei di reclusione ed alle pene accessorie di legge.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il B., il quale ha eccepito:

– la nullità della sentenza di primo grado e di tutti gli atti successivi per violazione della legge processuale, poichè l’avviso di fissazione della prima udienza tenutasi davanti al Tribunale ed i rinvii successivi non erano stati notificati al difensore avv.to Antonio Paoli;

– la incongrua valutazione dell’attendibilità della giovane parte offesa (una bambina di 12 anni) e l’inadeguatezza delle argomentazioni svolte dai giudici del merito circa la ritenuta inattendibilità delle proprie prospettazioni difensive;

– vizio di motivazione quanto alla determinazione della pena.
Motivi della decisione

1. L’eccezione in rito è infondata, poichè – come esattamente rilevato dalla Corte territoriale – alla prima udienza dibattimentale tenutasi in Tribunale l’imputato era presente e dichiarò di nominare suo difensore di fiducia l’avv.to Muzzopappa, ritualmente comparso.

Si assume in ricorso che l’avv.to Paoli era comunque codifensore non avvertito, ma l’imputato presente e l’avv.to Muzzopappa non svolsero alcuna doglianza circa il mancato avviso all’avvocato Paoli e l’avv.to Muzzopappa ottenne anche un rinvio della seconda udienza dibattimentale, per legittimo impedimento, proprio in quanto unico difensore (sul punto si vedano le argomentazioni svolte dalle Sezioni Unite con la sentenza 16.7.2009, n. 39060).

2. Infondate sono anche le doglianze riferite in ricorso alla affermazione della responsabilità.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, in tema di valutazione probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest’ultima non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere, anche da sola e senza necessità di riscontri esterni, assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un’accurata indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l’ha resa (vedi Cass.: Sez. 3: 10.8.2005, n. 30422 e 29.1.2004, n. 3348; Sez. 4, 9.4.2004, n. 16860).

Un’indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente effettuata, poichè i giudici del merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso le dichiarazioni accusatorie rese da V.M.T. ed hanno riconosciuto credibilità alle stesse, razionalmente evidenziando che trattavasi di narrazione coerente e non smentita da inequivoci elementi di segno contrario.

Lo stesso imputato, del resto, ha ammesso "un contatto avvenuto con la ragazza", ma lo ha connotato come evento meramente accidentale:

tesi confutata dai giudici del merito con argomentazioni assolutamente razionali.

La Corte territoriale, in conclusione, non ha mancato di valutare le obiezioni formulate dalla difesa e – previo adeguato raffronto degli elementi di responsabilità acquisiti a carico dell’imputato con tali obiezioni – è razionalmente pervenuta ad un’affermazione di colpevolezza sulla base di un apparato argomentativo della cui logicità non è dato dubitare.

Nè può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze probatorie, in quanto esula dai poteri del giudice di legittimità quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

3. Fondata, invece, è la doglianza relativa alla determinazione della pena.

Nella specie – contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale – le riconosciute circostanze attenuanti generiche sono state dichiarate equivalenti alla contestata aggravante di cui all’art. 609 ter c.p., n. 1.

La diminuente del caso di minore gravità di cui all’art. 609 bis c.p., u.c.,- secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass., sez. 3, 17.9.2007, n. 34902) – non è soggetta al giudizio di comparazione di cui all’art. 69 c.p.. Poteva essere inflitta, dunque, una pena variabile nel minimo da cinque anni meno un giorno ad un anno e otto mesi di reclusione.

In concreto sono stati inflitti due anni e sei mesi, senza che siano stati indicati, però, gli elementi giustificativi previsti dall’art. 133 c.p., con particolare riguardo a quello psicologico ed alla condotta tenuta durante e dopo la commissione del reato, la cui valutazione è essenziale per l’equa commisurazione della pena alla peculiarità del caso.

4. La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata esclusivamente riguardo alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuova e motivata delibazione sul punto.

Il ricorso, invece, deve essere rigettato nel resto.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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