Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 674 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al TRGA di Trento gli attuali appellanti – proprietari di alcuni immobili siti in Comune di Cles, ricompresi in un’area denominata PA 23 a) e destinata dal vigente P.R.G. a zona produttiva di interesse locale – D3, soggetta a piano attuativo – impugnarono la deliberazione del Consiglio Comunale di Cles n. 65 del 6.12.2006, recante l’approvazione del Piano Guida "PA23a", ai sensi dell’articolo 53 della L.P. Trento n. 22 del 1991, nonché dell’art. 86, comma 2 del vigente P.R.G.

Con quattro distinti motivi di ricorso gli interessati avevano lamentato l’illegittimità del predetto piano guida, perché, disciplinando, tra l’altro, l’estensione degli esercizi commerciali al dettaglio in ciascuna delle sei sottozone in cui era stato articolato, avrebbe esorbitato dalle funzioni prettamente urbanistiche che la legge provinciale e le determinazioni della Provincia in materia gli assegnano, recando disposizioni di carattere commerciale, che sarebbero, altresì, in contrasto con la relativa programmazione, oltreché irrazionali ed immotivate.

Con la sentenza n. 63 del 12 marzo 2008 il Tribunale adito ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese ed onorari di giudizio liquidati in euro 5.000,00.

Avverso la predetta pronuncia hanno proposto il presente appello soltanto alcuni dei privati proprietari, riformulando, in sostanza, le censure sollevate in primo grado e criticando i relativi passi motivazionali della sentenza.

Si è costituito il comune di Cles per contestare con ampie memorie, la fondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 30 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1 – Oggetto del contendere è la deliberazione comunale, meglio indicata in premessa, con la quale l’amministrazione comunale di Cles ha approvato il Piano guida, relativo ad un" area assoggettata dal p.r.g. intercomunale dei comuni di Cles e Tuenno a piano attuativo (PA 23a – La Vill), corrispondente a una superficie di oltre 60.000 mq, e destinata dallo stesso p.r.g. intercomunale a "zona produttiva di interesse locale di nuovo impianto".

L’appello, nella sua articolata riproposizione dei motivi di ricorso in primo grado, contesta la legittimità della previsione del Piano guida, il quale, travalicando, secondo gli appellanti, le proprie competenze e funzioni, ammette nei singoli comparti l’insediamento, unitamente alle attività commerciali all’ingrosso, di attività commerciali al dettaglio, tuttavia limitate nelle dimensioni con riferimento a quelle degli esercizi di vicinato, nonché della previsione che stabilisce per le attività commerciali un limite massimo di superficie di 400 mq per ciascuno dei sei comparti di cui si compone il piano giuda, senza possibilità di ulteriore sottoframmentazione.

In estrema sintesi, secondo gli appellanti, le previsioni in materia di programmazione del settore commerciale non potrebbero trovare legittima cittadinanza all’ interno di un piano guida, essendo altri gli strumenti di disciplina delle attività commerciali, mentre il predetto piano guida dovrebbe contenere soltanto indicazioni di massima di natura esclusivamente urbanistica.

2 – Per vagliare la fondatezza delle censure mosse al provvedimento e, per esso, alla sentenza, occorre prendere le mosse dalla normativa primaria di riferimento che disciplina lo strumento pianificatorio in questione.

L’articolo 53 della L.P. di Trento 591991, n. 22, all’epoca dei fatti ancora vigente, stabiliva, al comma 7, che i consigli comunali potessero approvare un " apposito piano guida, di carattere preliminare" rispetto ai successivi piani di lottizzazione disciplinati dalla stessa norma, allo scopo di " orientare le iniziative private di lottizzazione e di consentire, all’interno di ciascuna zona, l’adozione di piani di lottizzazione parziali, nel quadro di previsioni di massima estese a tutta la zona ", ovvero per la necessità di " orientare l’utilizzo edificatorio diretto di aree per le quali non risulti utile o sia eccessivamente difficoltoso ricorrere all’obbligo di lottizzazione ".

Più in dettaglio il contenuto del piano guida veniva descritto nel successivo comma 8. a tenore del quale esso, in coerenza e nel rispetto dei parametri stabiliti dagli strumenti di pianificazione di rango sovraordinato, " determina le indicazioni di massima che devono essere osservate per la buona sistemazione urbanistica della zona e il suo inserimento nel territorio circostante, con particolare riferimento alla destinazione delle singole aree, alla tipologia edilizia ed alle opere di urbanizzazione primaria e, ove occorra, secondaria ".

Nello stesso comma 8 si specificava, ulteriormente, che lo stesso piano guida potesse " determinare all’interno di ciascuna zona ambiti di intervento distinti; in tal caso il piano di lottizzazione, anche se previsto come necessario dallo strumento di pianificazione, può riguardare anche un singolo ambito di intervento a condizione che rimanga sempre assicurata la contestuale realizzazione delle corrispondenti opere di urbanizzazione primaria ".

3 – Dalle riportate disposizioni emerge che il descritto strumento è stato configurato dal Legislatore provinciale quale atto di pianificazione territoriale di livello intermedio tra strumento regolatore generale e piani di lottizzazione, dei quali esso determina caratteristiche, contenuti ed estensioni, con la possibilità di sottoarticolazione della zona in ambiti più limitati e circoscritti.

Non v’è dubbio, dunque, che il piano guida possa contenere indicazioni, seppure di massima, relative alla realizzazione di insediamenti commerciali, tenuto conto che in base al comma 2 dello stesso articolo 53 della citata legge provinciale, il piano di lottizzazione è finalizzato alla creazione di " una pluralità di edifici ovvero di un rilevante insieme di unità a scopo abitativo o produttivo, anche se facenti parte di un unico edificio ".

D’altra parte, che la pianificazione urbanistica nella provincia di Trento possa incidere sulla materia del commercio si desume ulteriormente – oltre che dai principi della legislazione statale e dai consolidati orientamenti giurisprudenziali – specificatamente dall’articolo 18 della stessa legge provinciale n. 22 del 1991, il quale tra i contenuti necessari di PRG indica, al comma 1, lettera d), " l’individuazione delle aree produttive del settore secondario e di quelle commerciali, per queste ultime distinguendo tra commercio all’ingrosso e commercio al dettaglio ".

4 – Se, dunque, il piano guida è strumento intermedio e preliminare rispetto alla pianificazione di terzo livello, esso soggiace al principio di gerarchia rispetto ai livelli programmatori del territorio del livello sovraordinato.

In particolare, come esattamente rilevato dall’appellata sentenza, la norma urbanistica sovraordinata è costituita dall’art. 86 delle N.T.A. del P.R.G. intercomunale di Cles e Tuenno, il quale, disciplinando le aree produttive del settore secondario, per esse prevede l’insediamento di attività commerciali all’ingrosso e al dettaglio, limitatamente, per queste ultime, alle caratteristiche dimensionali del vicinato e per i prodotti tassativamente elencati.

Attraverso il richiamo agli esercizi di vicinato, assume rilievo anche l’articolo 83 delle medesime NTA il quale equipara alle grandi strutture di vendita, caratterizzate per avere una superficie superiore a 400 mq. l’insediamento di una pluralità di esercizi in un’unica struttura edilizia: di qui il limite di 400 mq. della complessiva superficie di vendita degli esercizi di vicinato in ciascun ambito del piano guida.

5 – Parte appellante si rende ben conto che – come esattamente rilevato dal Tribunale – in base al principio di gerarchia fra i vari livelli di pianificazione urbanistica anche da lei stesssa invocato, il limite di 400 mq. fissati dal piano guida si configura come esplicazione meramente consequenziale della limitazione fissata a livello pianificatorio superiore.

Proprio per questo essa si premura di censurare il predetto art. 86, per " evidente contrasto con le delibere della Giunta Provinciale n. 339 e 340 del 2001".

Tale censura è tuttavia inammissibile, in quanto, traducendosi in motivo d’appello, andava notificata anche al comune di Tuenno.

Infatti, ai sensi dell’articolo 20 della legge prov.le n. 22 citata, i piani intercomunali sono adottati con deliberazioni di ciascuno dei consigli comunali dei comuni compresi nel territorio interessato dal piano. Quindi, le censure avanzate nei confronti di tali strumenti vanno evidentemente notificate a tutti gli enti locali che hanno adottato l’atto di programmazione in parola, in qualità di amministrazioni resistenti.

6 – L’appello va conclusivamente respinto e per l’effetto, a conferma della sentenza appellata, vanno dichiarati legittimi i provvedimenti impugnati in primo grado.

Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono come di regola la soccombenza.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

Respinge l "appello.

Spese a carico degli appellanti in solido, liquidate in euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *