Cass. civ. Sez. I, Sent., 07-03-2011, n. 5382 Ineleggibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso proposto D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 70 in data 6.10.2009 l’elettore E.V. ha chiesto al Tribunale di Trento di dichiarare M.T. ineleggibile alla carica di consigliere provinciale (rivestita dopo le elezioni del 9.11.2008) ai sensi della L.P.T. n. 2 del 2003, art. 16, comma 1, lett. C per essere il M. legale rappresentante della s.p.a. Trentino, partecipata al 60% dalla Provincia Autonoma, neanche sussistendo la previsione di esonero di cui alla L.P., art. 18, comma 1 citata posto che la L.P. n. 8 del 2002, art. 6, comma 1 bis (comma introdotto dalla L.P. n. 13 del 2005, art. 4, comma 2) obbligava la sola nomina dell’assessore al turismo quale componente della società partecipata ma non già la sua designazione quale Presidente di essa, in tal guisa evidenziando una scelta discrezionale e non obbligata e pertanto certamente contra legem. Da tal situazione di ineleggibilità discendeva, ad avviso dell’attore, la posizione di favore del M. nella competizione elettorale, diversamente opinando stagliandosi la incostituzionalità del citato art. 6 bis.

Costituitisi il M. e la Provincia Autonoma, il Tribunale con sentenza depositata il 21.12.2009 ha respinto il ricorso e la sentenza è stata gravata d’appello dall’ E.. Con sentenza depositata il 15.4.2010 la Corte di Trento, costituitisi il M. e la P.A. di Trento, presente il P.G., ha rigettato l’appello. Ad avviso della Corte di merito il disposto della L.P. n. 8 del 2002, art. 6, comma 1 bis introdotto dalla L.P. n. 13 del 2005, integrava pienamente la ipotesi di esimente dalla ineleggibilità di cui alla L.P. n. 2 del 2003, art. 18, comma 1. Nè, ad avviso del giudice di appello, poteva ipotizzarsi che la seconda parte di detta previsione – afferente la esclusione della sola "incompatibilità" per effetto della nomina dell’assessore a presidente del consiglio di amministrazione della società -impedisse una estensione anche al versante della ineleggibilità (anche in forza della inidoneità della L. n. 8 del 2002 e delle sue modifiche ad introdurre deroghe in materia elettorale senza la procedura statutaria "rinforzata"). Di contro, stante la chiarezza della ratto, l’intervento mirava solo a chiarire la riferibilità dell’esonero anche al presidente del CdA di una società e non certo ad estendere quel che era già esteso, e cioè la applicazione dell’ipotesi anche a ragione di esclusione di ineleggibilità. Nè, ad avviso della Corte, poteva condividersi l’argomento che l’appellante traeva dalla impossibilità di ricomprendere nella rigida previsione di cui alla L.P. n. 2 del 2003, art. 18, comma 1 una ipotesi di nomina discrezionale quale quella di cui alla seconda parte L.P. n. 8 del 2002, art. 6, comma 1 bis novellato, posto che l’incarico di presidente era bensì fungibile ma nondimeno ex lege predeterminato tra una rosa di posizioni, e quindi privo di margini di effettiva discrezionalità. Neanche coglievano nel segno, a criterio della Corte di Trento, le questioni di legittimità costituzionale sollevate con riguardo al citato art. 6, comma 1 bis esse essendo al contempo irrilevanti e manifestamente infondate. Per la cassazione di tale sentenza l’ E. ha proposto ricorso l’11.8.2010, resistito dai controricorsi del M. e della Provincia Autonoma.

Con il motivo del ricorso l’ E. denunzia l’errata interpretazione dell’art. 6, comma 1 bis prendendo le mosse dalla peculiarità di sistema delle previsioni di ineleggibilità e dalla coerenza con dette esigenze propria della L.P. n. 2 del 2003, art. 18, comma 1 contenente norma chiara nel prevedere la ricorrenza di una situazione di esonero solo nel caso di conferimento ex lege della carica in discorso: a nulla sarebbero quindi valsi tentativi della Corte di Appello di far capo alla predeterminatezza della individuazione posta nel secondo periodo dell’art. 6, comma 1 bis. In subordine l’ E. eccepisce l’incostituzionalità della L.P. n. 2 del 2003, art. 18, comma 1 per violazione degli artt. 3, 48, 51 e 97 Cost. Resistono al ricorso con ampie difese il M. e la P.A.T. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria. Tutti i difensori hanno discusso oralmente la causa.
Motivi della decisione

Ritiene il Collegio che le censure articolate in ricorso avverso la decisione della Corte di Trento non siano condivisibili nè là dove denunziano violazioni di legge nè nella parte in cui lamentano la mancata valutazione della non manifesta infondatezza delle poste (ed in questa sede riproposte) questioni di legittimità costituzionale.

1) Occorre prendere le mosse dalla disamina della legge elettorale per la Provincia di Trento, e, segnatamente, della L.P.T. n. 2 del 2003, art. 16, comma 1, lett. C) e dalla espressa eccezione di cui al successivo art. 18, comma 1. La regola posta dalla prima disposizione, per la quale non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia o di consigliere provinciale i soggetti che ricoprono cariche di governo o incarichi direzionali per società controllate o dominate dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, si muove nella linea di assicurare che la competizione elettorale provinciale non sia viziata da alterazioni della par condicio, realisticamente determinate dalla possibilità che il candidato al rinnovo della propria carica elettorale strumentalizzi la sua posizione di organo o dirigente della società "governata" per allargare il proprio bacino di consensi (Cass. 12431 del 2009), L’eccezione posta all’art. 18, comma 1 si muove nella linea di escludere le condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità nella logica, di matrice "politica", per la quale la obbligatorietà (per legge, statuto, regolamento) del munus conferito al consigliere – assessore – presidente, pur con attribuzione di ruolo di governo di società partecipata, faccia premio su alcun sospetto di inquinamento della par condicio, essendo prevalente l’interesse pubblico allo svolgimento dell’incarico, anche in sede di rinnovo, su qualsiasi ragione di timore di inquinamento della competizione elettorale. La scelta in questione, che trova il suo fondamento nell’interesse pubblico e la sua espressione tecnica nella predeterminatezza normativa della connessione tra carica e munus (efficamente contenuta nel periodo "..gli incarichi e le funzioni conferiti ….in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione coi è il mandato elettivo") esprime la sua indiscutibile cogenza là dove equipara, ai fini della scelta di conservare l’incarico, la situazione di ineleggibilità a quella di incompatibilità pertanto escludendo che quell’incarico sia suscettibile non solo di ingenerare sospetti di alterazione della par condicio elettorale ma anche di cagionare timori di insorgenza di un conflitto di interesse (emendabile per l’appunto con abbandono del munus nel termine di legge: Cass. n. 6626 del 2010 e n. 19757 del 2009 – Corte Cost. 283 del 2010). La chiarezza della scelta, che dispensa da altre illustrazioni, deve quindi misurarsi da un lato con la questione della sua applicazione al caso in disamina e, dall’altro lato, con i sospetti di incostituzionalità che essa potrebbe ingenerare.

2) La legge provinciale, istitutiva della s.p.a. TRENTINO, contiene previsioni che i giudici del merito hanno immediatamente quanto rettamente raccordato al problema della clausola di esonero di cui al succitato L.P.T. n. 2 del 2003, art. 18, comma 1 (L.P.T. n. 8 del 2002, art. 6, comma 1, lett. B – C). E’ infatti formulata la previsione, programmatica quanto obbligatoria – inserita sin nella legge istitutiva quale condizione per la costituzione della società, unitamente alla previsione del controllo maggioritario del capitale sociale – della nomina da parte della Provincia del suo Presidente:

il dato è incomprensibilmente ignorato hinc et inde ed attesta, al di là di una certa disattenzione terminologica del legislatore provinciale per le regole di cui all’art. 2449 c.c. la configurazione di un primo segmento per la integrazione della ipotesi di esonero di cui all’art. 18, comma 1 della legge elettorale provinciale, trattandosi di una ipotesi prevista come obbligatoria per legge, in modo generale ed astratto (Cass. 6626 del 2010), e per la quale il presidente del c.d.a. della s.p.a. Trentino deve promanare (idest:

essere designato) dalla Provincia. Il secondo segmento per ritenere integrata l’ipotesi di cui alla L. del 2003, art. 18, comma 1 è poi costituito dalla scelta di una designazione, intra moenia, di un assessore o di un consigliere provinciale che venga ad essere attributario della carica di componente del consiglio di amministrazione della società e, come tale, designato alla carica di presidente. Ed al concreto operare della possibilità delineata – ed auspicata fortemente, solo con detta identificazione personale potendo trovare pratica attuazione la previsione dell’art. 6, comma 1, lett. C – ha dato seguito la normativa provinciale successiva.

3) la L.P. di Trento n. 13 del 2005, art. 4, comma 2 ha infatti aggiunto all’art. 6 appena rammentato il comma 1 bis contenente due proposizioni. La prima, afferisce alla nomina, quale componente del CdA della s.p.a. Trentino di promozione turistica, dell’Assessore provinciale con delega al Turismo; tale previsione è certamente idonea a dare attuazione al programma contenuto nel menzionato della L.P. n. 8 del 2002, art. 6, comma 1, lett. C che da "programma" diviene norma concreta, essendo obbligatorio e "automatico" che l’assessore con delega al turismo sia il presidente designato di cui al predetto comma 1, lett. C. La seconda proposizione, collegata alla prima nel suo logico sviluppo per il quale l’assessore – componente viene ad essere nominato presidente della società, dispone l’esonero da cause di incompatibilità dell’Assessore – Presidente ai sensi e per l’effetto L.P. elettorale, art. 18, comma 1. Coglie nel segno il rilievo di una qualche superfluità di tale seconda previsione, posto che essa è da un canto inidonea a modificare restrittivamente la previsione sub Legge elettorale, art. 18, comma 1, la norma "modificatrice" non essendo statutariamente adeguata ad apportare alcuna modifica in difetto dell’itinerario legislativo, non "rafforzato", e che, d’altro canto e come si dirà appresso, una previsione limitata alla sola esclusione di incompatibilità sarebbe a tal punto squilibrata da non potersi ritenere assistita da ragionevolezza. Di converso emerge plausibile la spiegazione affacciata dal controricorrente M., per la quale la previsione si è appuntata sulla situazione concreta dell’Assessore in carica – componente de CdA del quale, nel luglio 2005, si intendeva esplicitare la non incompatibilità all’atto di assumere l’incarico di presidente, ferma restando la inattuale questione della sua ricandidabilità, consentita dalla previsione generale della Legge Elettorale Provinciale, art. 18, comma 1 ma affidata al decorrere del tempo (le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale si sarebbero tenute infatti il 9.11.2008).

4) La tesi del ricorrente E. per la quale il comma 1 bis seconda parte conterrebbe una previsione insuperabilmente limitata alla esclusione di incompatibilità per il presidente della s.p.a., ferma restando la vigenza di esclusione di incompatibilità ed ineleggibilità del solo assessore "semplice", appare essere tesi fonte di incongruenze elevate e, come tale, inaccettabile per l’interprete che persegua, come deve perseguire, esigenze di lettura ragionevole delle norme in disamina. Ed infatti, la esigenza primaria della Provincia di nominare, e mantenere, il proprio designato alla guida della società di promozione turistica non potrebbe che imporre, alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale, di richiedere al Presidente di abbandonare il munus (contravvenendo al più volte citato disposto della L.P. n. 8 del 2002), sì da potersi ricandidare da assessore e, una volta rieletto, poter essere "ri"designato e nominato presidente della società, in condizione di svolgere senza problemi il suo mandato stante a espressa esclusione di situazioni di incompatibilità alla luce del menzionato dell’art. 6, comma 1 bis, secondo periodo.

5) Prendendo atto della plausibilità della lettura delle norme operata dalla Corte di Trento, l’ E. muove in ricorso ed illustra in memoria la subordinata eccezione di illegittimità costituzionale L.P. elettorale, art. 18, comma 1 interpretata nel senso seguito dalla Corte di merito, per violazione degli artt. 3, 48, 51 e 97 Cost. Di tale eccezione il Collegio ravvisa la manifesta infondatezza. Non si scorge alcuna irragionevolezza ( art. 3 Cost.), nè tampoco alcuna lesione delle serene condizioni di concorso alle cariche elettive ( artt. 48 e 51 Cost.)(nella previsione legislativa, anticipata ed a-stratta, di un esonero dalla clausola di ineleggibilità – clausola che è eccezionale perchè elimina il diritto costituzionale all’elettorato passivo – le volte in cui una previsione generale precedente attesti l’esistenza di un interesse pubblico che fa premio su quello – compresente nella disciplina elettorale – del timore di inquinamento del voto in ragione della carica. Attribuire obbligatoriamente un munus ad un titolare di carica elettiva, in sede di scelta preventiva e generale, significa richiedere che detta coincidenza permanga ne tempo e pertanto significa, stante la periodicità degli appuntamenti elettorali e la non coincidenza della durata della carica e del munus, la necessità di tenere indenne il soggetto dalla applicazione delle norme generali su ineleggibilità ed incompatibilità. E se la predeterminatezza del cumulo della carica con il munus, nell’interesse pubblico, fuga ogni sospetto di disparità di trattamento "esterna") rispetto alle generali previsioni di ineleggibilità di cui alla L.P.T. n. 2 del 2003, art. 16, comma 1, lett. C l’esigenza di assicurare il sereno svolgimento del munus prima e dopo le elezioni del consiglio provinciale fuga l’analogo dubbio di disparità di trattamento ("interna") con riguardo alla piena equiparazione della esclusione della ineleggibilità a quella della incompatibilità. Resta infine alquanto indeterminato il sospetto di conflitto di detto sistema normativo con il richiamato art. 97 Cost., semmai essendo palese che il sistema in disamina, nell’assicurare la continuità del munus nell’interesse dell’Ente locale, si iscriva pienamente nella esigenza di garantire il buon funzionamento dell’Amministrazione locale e delle sue società operative. Si respinge pertanto il ricorso e si regolano le spese, secondo il criterio della soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente E. a corrispondere le spese di giudizio a ciascuno dei controricorrenti, spese che determina in Euro 10.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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