Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 03-02-2011, n. 4146 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

P.R., in proprio, ricorre avverso l’ordinanza di cui in epigrafe con cui il Tribunale di Latina ha rigettato la richiesta di riesame dalla medesima presentata avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip di Latina relativamente un’autovettura di cui l’istante era comproprietaria (autovettura sequestrata a fini di confisca nell’ambito di procedimento penale a carico dell’altro comproprietario indagato della contravvenzione di cui all’art. 186 C.d.S.). si duole che erroneamente, pur non essendo stato instaurato il contraddittorio nei propri confronti, il tribunale aveva dichiarata inammissibile l’impugnazione sostenendo che questa fosse stata presentata oltre il termine di legge.

Vale l’assorbente rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione perchè proposta personalmente.

Infatti, secondo principio condivisibile, il ricorso per cassazione avverso ordinanze relative a misure cautelari reali nell’interesse di persona diversa dall’imputato o indagato deve essere presentato da difensore abilitato e munito di procura speciale; mentre non può quindi essere proposto personalmente dalla persona avente diritto alla restituzione (cfr. Sezione 6, 17 febbraio 2009, De Rito).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma, che si ritiene equo liquidare in Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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