Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 669 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – E’ impugnata la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta ha dichiarato inammissibili il ricorso principale ed i successivi motivi aggiunti dall’odierno appellante in primo grado proposti:

A) col ricorso principale n. 80/2000:

per l’annullamento

– del provvedimento del Sindaco del Comune di Valtournanche n. 1025 del 2 febbraio 2000;

nonché per la declaratoria

– dell’inadempimento del Comune di Valtournanche all’obbligo di assumere la manutenzione della strada di cui all’art. 6 della convenzione urbanistica stipulata il 13 agosto 1968;

nonché per la condanna

– del Comune di Valtournanche al risarcimento in favore dei ricorrenti di tutti i danni causati dall’inadempimento anzidetto;

B) con i motivi aggiunti:

per l’annullamento

– della deliberazione Giunta Regionale della Valle d’Aosta del 27 ottobre "03, numero 3939/03, recante ad oggetto: "Approvazione della conformità alla L.R. 11/1998 della cartografia delle aree a rischio frane del Comune di Valtournenche’;

– del verbale di istruttoria 17 ottobre 2003 della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Direzione prevenzione rischi idrogeologici, senza numero di protocollo ma allegato alla deliberazione G.R. VdA n. 3939/03;

– della Deliberazione Comitato Istituzionale Autorità di bacino del fiume Po, seduta del 31 luglio 2003, numero 16/03, avente ad oggetto: "Adozione della direttiva attuazione del PAI nel settore Urbanistico e aggiornamento dell’atlante dei rischi idrauilici e idrogeologici’, ai sensi dell’art. 6 della deliberazione del C.I. n. 18/2001, come modificato dalla deliberazione del C.I. n. 6/2003 in parte riguardante la Regione Autonoma della Valle d’Aosta, in particolare della "Direttiva attuazione del PAI nel settore urbanistico e aggiornamento dell’Atlante dei rischi idrauilici e idrogeologici" – allegato 1: Disposizioni regionali concernenti le procedure di attuazione del PAI pp. 2022’".

Resistono all’appello, anche con successive memorie, il Comune di Valtournanche e la Regione Autonoma Valle d’Aosta.

Non si sono costituiti in giudizio gli altri intimati.

Con memoria in data 15 novembre 2010, l’appellante, premesso che "nelle more del procedimento è intervenuto tra le parti un accordo transattivo", ha dichiarato "di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio intrapreso con il ricorso notificato il 5.11.2005, iscritto al n. 9522/05".

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 17 dicembre 2010.

2. – Com’è noto, secondo "ius receptum", il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può, quindi, rinunciare al ricorso, o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione, senza che al giudice residui né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente stesso nella valutazione della sussistenza dell’interesse ad agire, che solo il ricorrente è legittimato a compiere, con esclusione di qualunque sindacato del Giudice sul punto.

Nel caso di specie, la presentazione della anzidetta dichiarazione costituisce manifestazione in equivoca del venir meno dell’interesse dell’appellante alla prosecuzione del giudizio, sì che il ricorso all’esame deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi, in mancanza di contraria richiesta delle controparti, per disporre l’integrale compensazione tra le parti costituite delle spese di lite del presente grado, mentre nessuna statuizione va adottata nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese del grado compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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