Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 19-01-2011) 03-02-2011, n. 4144 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che questa Corte con la sentenza pronunciata in data 19 marzo 2009, n. 15879/09, ha annullato, come risulta dal dispositivo, la sentenza in data 19 marzo 2009 – con la quale la Corte di appello di Messina aveva assolto GI.Gi., nella qualità di datore di lavoro, G.G., nella qualità di direttore dei lavori, e B.D., nella qualità di agente forestale, dalla imputazione di omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica in danno del bracciante agricolo B.G. – limitatamente alle posizioni del B. e del GI. ed ha rinviato al giudice civile competente per valore in grado di appello, rigettando nel resto i ricorsi;

che la 3^ Sez. penale di questa Corte, previa sospensione con ordinanza in data 27 novembre 2009, degli effetti della sentenza di questa Corte n. 15879/09 nei confronti del B., in data 15 novembre 2010 ha qualificato il ricorso proposto nell’interesse di B.D. come istanza di correzione materiale ex art. 130 c.p.p ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Sezione;

che è stata ritualmente depositata memoria nell’interesse del G. con la quale, oltre a riportarsi alle note già depositate dinanzi alla 3^ Sez. penale di questa Corte, il difensore sottolinea ancora una volta che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza, oggetto del procedimento di correzione, pur avendo erroneamente operato una inversione delle rispettive qualifiche spettanti agli imputati, aveva perfettamente individuato nel B. uno dei responsabili dell’infortunio, gravando sullo stesso, nella qualità di agente tecnico forestale, l’obbligo di esercitare un’oculata vigilanza sulla regolare esecuzione del lavoro, ciò premesso.
Motivi della decisione

che va preliminarmente rilevato come gli argomenti sviluppati nella memoria difensiva del G. non possono trovare accesso in questa sede, attesa la specificità dell’apprezzamento valutativo della procedura di cui all’art. 625 bis c.p.p. e dei limiti ad essa inerenti, anche in ordine ai poteri di sindacato di questa Corte;

che risulta possibile il ricorso alla procedura della correzione degli errori materiali ( art. 130 c.p.p.), giacchè questo è consentito quando essa non modifica il contenuto essenziale della decisione, ma si limita ad esplicitarlo, emendandolo da errori che non ne hanno alterato il significato (ex pluriuso, Sez. 3^, 4 febbraio 2005, Calcagnile).

Che ciò che ricorre nel caso di specie, laddove la decisione della Corte di Cassazione n. 15879/09, in dispositivo ha annullato la decisione di merito anche nei confronti del B., pur dopo aver dato atto in motivazione della necessità di distinguere le posizioni degli imputati B. e G., precisando che a carico del B. "non sussistono elementi di diritto che possano affermare la responsabilità, essendo stato imputato nella qualità di agente tecnico forestale che non può qualificarsi destinatario della normativa antinfortunistica" mentre il G. rivestiva la qualifica di direttore dei lavori per cui, come tale è responsabile a titolo di colpa anche nell’ipotesi di sua assenza dal luogo di lavoro;

che, quindi, l’annullamento disposto nei confronti del B., rilevabile dal dispositivo della sentenza, deve ritenersi frutto di mero errore materiale, ai sensi dell’art. 130 c.p.p.;

ritenuto che l’eliminazione di tale errore non determina una modifica essenziale del provvedimento.
P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della sentenza n. 15879/09 pronunciata dalla Sezione 4^ di questa Suprema Corte all’udienza del 19 marzo 2009, nei confronti anche di B.D. nel senso che dopo le parole "annulla la sentenza impugnata nei confronti del" alla parola " B." si sostituisca " G.".

Si annoti sull’originale del provvedimento corretto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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